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Ecommerce - Antitrust: sanzionate due società per aver omesso e/o fornito in modo non adeguato informazioni rilevanti nel corso del processo di acquisto

Natura
Ph. Federico Radi / Natura

In merito alle procedure di vendita on line di beni di consumo, l’Antitrust ha irrogato due sanzioni, rispettivamente di 80 mila euro e 220 mila euro, a Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl, per aver omesso e/o fornito in modo non adeguato una specifica informativa precontrattuale sul recesso e sulla garanzia legale di conformità previste dal Codice del Consumo, sia nel caso di vendita diretta da parte di Amazon sia nell’ipotesi in cui la compravendita intervenga sulla piattaforma di Amazon marketplace (e, quindi, con venditori terzi).

Dagli accertamenti ispettivi effettuati dall’Autorità lo scorso luglio e dalle segnalazioni acquisite, è emerso che alcuni consumatori, pur avendo acquistato un prodotto sul sito www.amazon.it, venivano a conoscenza della loro effettiva controparte contrattuale solo nell’ipotesi in cui si manifestavano difetti di conformità del prodotto ovvero criticità nella fruizione del bene (mancata consegna/prodotti contraffatti).

Nel caso di vendita diretta del prodotto da parte del colosso statunitense, il sito riportava la dicitura “Venduto da Amazon”, e il consumatore poteva dunque proseguire nell’acquisto cliccando l’apposito tasto “Aggiungi al carrello”, ma senza avere alcuna indicazione sul diritto di recesso e/o sull’esistenza della garanzia legale.

Identico processo di acquisto si verificava nel caso in cui il prodotto veniva venduto da un venditore terzo. L’unica differenza, afferma l’Antitrust, consisteva nella presenza dell’indicazione “Venduto da (nome venditore terzo)”, di cui il consumatore, però, veniva a conoscenza solo in un momento successivo alla conclusione del contratto e/o nel caso in cui si manifestavano difetti di conformità del prodotto. Infatti, l’indicazione “Venduto da (nome venditore terzo)” risultava indicata nella piattaforma di acquisto online in dimensioni ridotte rispetto alle altre informazioni contenute nella pagina, inserita come un link ipertestuale attivo che rinviava ad un pagina recante talune indicazioni parziali relative al veditore. Anche nel corso del processo di acquisto per le vendite marketplace venivano omesse le informazioni in merito al diritto di recesso e/o sulla policy di reso e recesso, al regime di garanzia legale e al soggetto tenuto alla prestazione della stessa, nonché al ruolo svolto da Amazon nella mediazione.

Pertanto, sulla base di queste valutazioni, l’Autorità ha determinato una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti di Amazon Services Europe Sàrl e Amazon EU Sàrl per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori, ossia per violazione degli articoli 49 e 51, comma 2, del Codice del Consumo, vietando la diffusione o continuazione delle condotte descritte.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 aprile 2016, n. 25911)

In merito alle procedure di vendita on line di beni di consumo, l’Antitrust ha irrogato due sanzioni, rispettivamente di 80 mila euro e 220 mila euro, a Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl, per aver omesso e/o fornito in modo non adeguato una specifica informativa precontrattuale sul recesso e sulla garanzia legale di conformità previste dal Codice del Consumo, sia nel caso di vendita diretta da parte di Amazon sia nell’ipotesi in cui la compravendita intervenga sulla piattaforma di Amazon marketplace (e, quindi, con venditori terzi).

Dagli accertamenti ispettivi effettuati dall’Autorità lo scorso luglio e dalle segnalazioni acquisite, è emerso che alcuni consumatori, pur avendo acquistato un prodotto sul sito www.amazon.it, venivano a conoscenza della loro effettiva controparte contrattuale solo nell’ipotesi in cui si manifestavano difetti di conformità del prodotto ovvero criticità nella fruizione del bene (mancata consegna/prodotti contraffatti).

Nel caso di vendita diretta del prodotto da parte del colosso statunitense, il sito riportava la dicitura “Venduto da Amazon”, e il consumatore poteva dunque proseguire nell’acquisto cliccando l’apposito tasto “Aggiungi al carrello”, ma senza avere alcuna indicazione sul diritto di recesso e/o sull’esistenza della garanzia legale.

Identico processo di acquisto si verificava nel caso in cui il prodotto veniva venduto da un venditore terzo. L’unica differenza, afferma l’Antitrust, consisteva nella presenza dell’indicazione “Venduto da (nome venditore terzo)”, di cui il consumatore, però, veniva a conoscenza solo in un momento successivo alla conclusione del contratto e/o nel caso in cui si manifestavano difetti di conformità del prodotto. Infatti, l’indicazione “Venduto da (nome venditore terzo)” risultava indicata nella piattaforma di acquisto online in dimensioni ridotte rispetto alle altre informazioni contenute nella pagina, inserita come un link ipertestuale attivo che rinviava ad un pagina recante talune indicazioni parziali relative al veditore. Anche nel corso del processo di acquisto per le vendite marketplace venivano omesse le informazioni in merito al diritto di recesso e/o sulla policy di reso e recesso, al regime di garanzia legale e al soggetto tenuto alla prestazione della stessa, nonché al ruolo svolto da Amazon nella mediazione.

Pertanto, sulla base di queste valutazioni, l’Autorità ha determinato una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti di Amazon Services Europe Sàrl e Amazon EU Sàrl per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori, ossia per violazione degli articoli 49 e 51, comma 2, del Codice del Consumo, vietando la diffusione o continuazione delle condotte descritte.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 aprile 2016, n. 25911)