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Editoria - Tribunale di Milano: negata l’esecuzione coattiva del contratto di editoria se manca ogni riferimento al titolo dell’opera pattuita

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, ha stabilito che la mancata menzione del titolo dell’opera da consegnare non permette all’editore di ottenere l’esecuzione coattiva del contratto di editoria nei confronti dello scrittore inadempiente, ma solamente una tutela risarcitoria e restitutoria di quanto versato a titolo di anticipo.

Nel caso in esame, due case editrici (“Case Editrici”) collegate avevano concluso con l’autore un contratto di edizione per opera da creare, che prevedeva la consegna entro la fine di maggio 2011 di un nuovo manoscritto, non identificato nel titolo. L’autore consegnava all’editore il manoscritto “La Piuma”, consistente in alcuni brevissimi racconti e otteneva il corrispettivo pattuito. Nel frattempo, altro editore (“Editore”) annunciava e promuoveva il lancio nel 2014 del nuovo romanzo thriller del medesimo autore, “Figli di”.

Le Case Editrici promuovevano un procedimento cautelare nei confronti dell’autore (e dell’agente) al fine di inibirgli di portare a termine ogni attività preparatoria della pubblicazione da parte dell’Editore del suddetto nuovo romanzo. Chiedevano, inoltre, che fosse accertato l’inadempimento dell’autore del contratto di edizione per opera da creare, con cui lo scrittore si era impegnato a creare entro la fine di maggio 2011 una nuova opera dello stesso genere (thriller) e delle stesse caratteristiche di quelle già pubblicate. Chiedevano, inoltre, che l’autore fosse condannato ad adempiere l’obbligazione contrattuale assunta.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto determinante per la decisione del procedimento cautelare la mancanza della prova che l’opera in uscita con l’Editore fosse quella promessa alle Case Editrici. Infatti, il contratto stipulato con queste non menzionava il titolo dell’opera da creare né lo identificava con il romanzo “Figli di”, in relazione al quale era stata compiuta dall’Editore attività preparatoria all’uscita. D’altro canto, secondo i giudici, il manoscritto consegnato nel 2011 alle Case Editrici non corrispondeva alla prestazione richiesta per adempiere secondo buona fede al contratto, secondo quanto emerso da un attento esame della condotta e delle pattuizioni già concluse dalle parti medesime nei precedenti rapporti di editoria.

Da ciò, tuttavia, non deriva – secondo il Tribunale – l’accoglimento del ricorso, poiché la prestazione di consegna dell’opera oggetto del contratto di edizione non può condurre all’esecuzione coattiva dell’obbligazione, in forza delle caratteristiche del contratto stipulato e soprattutto a causa dell’omessa menzione del titolo dell’opera da eseguire. In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’opera oggetto del contratto di edizione del maggio 2011 con le Case Editrici non può identificarsi con l’opera “Figli di” in uscita nel 2014 per l’Editore. Il Tribunale di Milano ha pertanto ritenuto come unica tutela esperibile quella risarcitoria e restitutoria, e ha rigettato il ricorso.

La sentenza è massimata e integralmente consultabile sul sito Internet Giurisprudenza delle Imprese. http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/inadempimento-del-contratto-di-edizione-per-opera-da-creare-e-inibizione-della-pubblicazione-di-un-romanzo-con-una-diversa-casa-editrice/

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa “A” Civile, Ordinanza 26 maggio 2014)

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, ha stabilito che la mancata menzione del titolo dell’opera da consegnare non permette all’editore di ottenere l’esecuzione coattiva del contratto di editoria nei confronti dello scrittore inadempiente, ma solamente una tutela risarcitoria e restitutoria di quanto versato a titolo di anticipo.

Nel caso in esame, due case editrici (“Case Editrici”) collegate avevano concluso con l’autore un contratto di edizione per opera da creare, che prevedeva la consegna entro la fine di maggio 2011 di un nuovo manoscritto, non identificato nel titolo. L’autore consegnava all’editore il manoscritto “La Piuma”, consistente in alcuni brevissimi racconti e otteneva il corrispettivo pattuito. Nel frattempo, altro editore (“Editore”) annunciava e promuoveva il lancio nel 2014 del nuovo romanzo thriller del medesimo autore, “Figli di”.

Le Case Editrici promuovevano un procedimento cautelare nei confronti dell’autore (e dell’agente) al fine di inibirgli di portare a termine ogni attività preparatoria della pubblicazione da parte dell’Editore del suddetto nuovo romanzo. Chiedevano, inoltre, che fosse accertato l’inadempimento dell’autore del contratto di edizione per opera da creare, con cui lo scrittore si era impegnato a creare entro la fine di maggio 2011 una nuova opera dello stesso genere (thriller) e delle stesse caratteristiche di quelle già pubblicate. Chiedevano, inoltre, che l’autore fosse condannato ad adempiere l’obbligazione contrattuale assunta.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto determinante per la decisione del procedimento cautelare la mancanza della prova che l’opera in uscita con l’Editore fosse quella promessa alle Case Editrici. Infatti, il contratto stipulato con queste non menzionava il titolo dell’opera da creare né lo identificava con il romanzo “Figli di”, in relazione al quale era stata compiuta dall’Editore attività preparatoria all’uscita. D’altro canto, secondo i giudici, il manoscritto consegnato nel 2011 alle Case Editrici non corrispondeva alla prestazione richiesta per adempiere secondo buona fede al contratto, secondo quanto emerso da un attento esame della condotta e delle pattuizioni già concluse dalle parti medesime nei precedenti rapporti di editoria.

Da ciò, tuttavia, non deriva – secondo il Tribunale – l’accoglimento del ricorso, poiché la prestazione di consegna dell’opera oggetto del contratto di edizione non può condurre all’esecuzione coattiva dell’obbligazione, in forza delle caratteristiche del contratto stipulato e soprattutto a causa dell’omessa menzione del titolo dell’opera da eseguire. In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’opera oggetto del contratto di edizione del maggio 2011 con le Case Editrici non può identificarsi con l’opera “Figli di” in uscita nel 2014 per l’Editore. Il Tribunale di Milano ha pertanto ritenuto come unica tutela esperibile quella risarcitoria e restitutoria, e ha rigettato il ricorso.

La sentenza è massimata e integralmente consultabile sul sito Internet Giurisprudenza delle Imprese. http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/inadempimento-del-contratto-di-edizione-per-opera-da-creare-e-inibizione-della-pubblicazione-di-un-romanzo-con-una-diversa-casa-editrice/

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa “A” Civile, Ordinanza 26 maggio 2014)