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Falso - Tribunale di Firenze: falsa sottoscrizione di Sandro Pertini pretesamente apposta su decreto ministeriale

Falso - Tribunale di Firenze: falsa sottoscrizione di Sandro Pertini pretesamente apposta su decreto ministeriale
Falso - Tribunale di Firenze: falsa sottoscrizione di Sandro Pertini pretesamente apposta su decreto ministeriale

Il Tribunale di Firenze ha accertato, attraverso un procedimento per querela di falso, nell’ambito di una causa civile instaurata da un ex Ufficiale Pilota dell’Aeronautica Militare nei confronti del Ministero della Difesa, la falsità del provvedimento con cui era disposta nei confronti dello stesso “la sanzione di stato di perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 4 della L. 113/1954 (rectius art. 71 della citata legge)”.

L’attività peritale

Al fine di verificare l’autenticità e la validità del provvedimento con cui era stata disposta la radiazione dell’ufficiale (nel caso di specie, un decreto del Presidente della Repubblica, come, peraltro, previsto dalla legge sopra citata), il giudice conferiva mandato peritale ad un grafologo perché stabilisse se la sottoscrizione apposta in calce al documento – sottoscrizione apparentemente riconducibile al Capo dello Stato pro tempore Sandro Pertini – fosse stata effettivamente vergata dal Presidente della Repubblica in carica.

All’esito dell’indagine peritale, svolta attraverso la comparazione tra la sottoscrizione ritenuta falsa e una serie di sottoscrizioni di sicura riconducibilità al Capo dello Stato pro tempore, l’esperto di grafologia concludeva che “la sottoscrizione apposta in calce al decreto presidenziale datato Roma 11/10/1983 non è riconducibile alle caratteristiche grafo tecniche sostanziali, costanti e reiterate negli anni rintracciate nella grafia di Sandro Pertini. […] Pertanto la sottoscrizione contestata NON È STATA VERGATA dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini”.

Il collegio giudicante ha accolto la domanda attorea, stabilendo che la sottoscrizione “Pertini”, apposta in calce al provvedimento sanzionatorio, è da ritenersi “apocrifa, in quanto non riconducibile al Presidente della Repubblica pro tempore Sandro Pertini”. Conseguentemente, ha condannato il Ministero della Difesa rimasto contumace a rimborsare alla controparte le spese di lite e ha posto a capo dello stesso le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Il procedimento per querela di falso

Ricordiamo che il procedimento per querela di falso ha come fine quello di privare “un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, minacciando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione” (Cassazione Civile, Sezione I, 20 giugno 2000, n. 8362).

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Firenze - Sezione Seconda Civile, Sentenza 2 agosto 2016, n. 2812)

Il Tribunale di Firenze ha accertato, attraverso un procedimento per querela di falso, nell’ambito di una causa civile instaurata da un ex Ufficiale Pilota dell’Aeronautica Militare nei confronti del Ministero della Difesa, la falsità del provvedimento con cui era disposta nei confronti dello stesso “la sanzione di stato di perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 4 della L. 113/1954 (rectius art. 71 della citata legge)”.

L’attività peritale

Al fine di verificare l’autenticità e la validità del provvedimento con cui era stata disposta la radiazione dell’ufficiale (nel caso di specie, un decreto del Presidente della Repubblica, come, peraltro, previsto dalla legge sopra citata), il giudice conferiva mandato peritale ad un grafologo perché stabilisse se la sottoscrizione apposta in calce al documento – sottoscrizione apparentemente riconducibile al Capo dello Stato pro tempore Sandro Pertini – fosse stata effettivamente vergata dal Presidente della Repubblica in carica.

All’esito dell’indagine peritale, svolta attraverso la comparazione tra la sottoscrizione ritenuta falsa e una serie di sottoscrizioni di sicura riconducibilità al Capo dello Stato pro tempore, l’esperto di grafologia concludeva che “la sottoscrizione apposta in calce al decreto presidenziale datato Roma 11/10/1983 non è riconducibile alle caratteristiche grafo tecniche sostanziali, costanti e reiterate negli anni rintracciate nella grafia di Sandro Pertini. […] Pertanto la sottoscrizione contestata NON È STATA VERGATA dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini”.

Il collegio giudicante ha accolto la domanda attorea, stabilendo che la sottoscrizione “Pertini”, apposta in calce al provvedimento sanzionatorio, è da ritenersi “apocrifa, in quanto non riconducibile al Presidente della Repubblica pro tempore Sandro Pertini”. Conseguentemente, ha condannato il Ministero della Difesa rimasto contumace a rimborsare alla controparte le spese di lite e ha posto a capo dello stesso le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Il procedimento per querela di falso

Ricordiamo che il procedimento per querela di falso ha come fine quello di privare “un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire cioè come prova di atti o di rapporti, minacciando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione” (Cassazione Civile, Sezione I, 20 giugno 2000, n. 8362).

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Firenze - Sezione Seconda Civile, Sentenza 2 agosto 2016, n. 2812)