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Fisco - Commissione Tributaria Ancona: il professionista che svolge un’attività a titolo gratuito ha comunque l’obbligo di fatturare il compenso, ai fini Iva

Se il professionista vuole svolgere un lavoro per il quale non intende ricevere alcun compenso, è tenuto comunque ad emettere fattura. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Ancona.

Nel caso di specie, la citata Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso proposto da un notaio contro un avviso di accertamento notificatogli dalla Agenzia delle Entrate per aver svolto un’attività a titolo gratuito a favore di “clienti/amici” senza fatturare i compensi percepiti.

Il ricorrente ha affermato che il mancato incasso di onorari e/o di somme irrisorie, è giustificato dal rapporto di amicizia e di consuetudine che si è creato nel tempo tra lui ed i suoi clienti, nonché per ragioni di cortesia, di convenienza sociale e di buona creanza nei confronti di persone alle quali è legato da particolari rapporti di collaborazione o di gratitudine.

I giudici hanno definito le argomentazioni difensive del notaio “singolari e patetiche”, affermando che: “se il professionista, avesse voluto omaggiare i clienti/amici, avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi declinandone il pagamento ed accollandosi l’onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti”.

Pertanto, la Commissione Tributaria ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

(Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1279)

Se il professionista vuole svolgere un lavoro per il quale non intende ricevere alcun compenso, è tenuto comunque ad emettere fattura. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Ancona.

Nel caso di specie, la citata Commissione Tributaria ha rigettato il ricorso proposto da un notaio contro un avviso di accertamento notificatogli dalla Agenzia delle Entrate per aver svolto un’attività a titolo gratuito a favore di “clienti/amici” senza fatturare i compensi percepiti.

Il ricorrente ha affermato che il mancato incasso di onorari e/o di somme irrisorie, è giustificato dal rapporto di amicizia e di consuetudine che si è creato nel tempo tra lui ed i suoi clienti, nonché per ragioni di cortesia, di convenienza sociale e di buona creanza nei confronti di persone alle quali è legato da particolari rapporti di collaborazione o di gratitudine.

I giudici hanno definito le argomentazioni difensive del notaio “singolari e patetiche”, affermando che: “se il professionista, avesse voluto omaggiare i clienti/amici, avrebbe dovuto regolarmente fatturare i compensi declinandone il pagamento ed accollandosi l’onere fiscale che, invece, ha accollato allo Stato e quindi a tutti i cittadini contribuenti”.

Pertanto, la Commissione Tributaria ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

(Commissione Tributaria Regionale di Ancona, Sentenza 16 maggio 2016, n. 1279)