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Fotografie - Tribunale di Milano: illegittimo utilizzare una fotografia con licenza creative commons per finalità di lucro e senza indicarne la paternità

Fotografie - Tribunale di Milano: illegittimo utilizzare una fotografia con licenza creative commons per finalità di lucro e senza indicarne la paternità
Fotografie - Tribunale di Milano: illegittimo utilizzare una fotografia con licenza creative commons per finalità di lucro e senza indicarne la paternità

Il Tribunale di Milano ha stabilito che è illegittimo l’utilizzo di opere, nel caso di specie fotografie, diffuse con licenza creative commons, per fini commerciali e senza indicarne la paternità, qualora ciò contrasti con le condizioni di utilizzo indicate dalla licenza.

La sentenza si segnala per il riferimento alle licenze Creative Commons e per essere stata pronunciata al termine del procedimento previsto dal Regolamento 861/2007 relativo alle controversie di modesta entità

Il fatto

La controversia sottesa alla pronuncia in esame vede come parti una società specializzata nell’offrire servizi turistici in Italia, accusata di aver utilizzato illegittimamente una fotografia, inserendola sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook, e l’autore di detta fotografia.

L’autore dell’opera, dopo aver ottenuto, per mezzo di diverse diffide, la rimozione dell’immagine dal sito internet e dalla pagina Facebook, ma solo a distanza di mesi dall’inizio dell’utilizzo, ricorreva in giudizio per ottenere l’accertamento della condotta illecita della società ed esercitare il diritto al risarcimento del danno subito.

La parte attorea, assunto come parametro il “Compendio delle norme e dei compensi per la produzione dell’arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori”, chiedeva, a titolo di risarcimento, che venisse liquidata la somma capitale pari ad euro 1.912,50, unitamente ad un rimborso forfettario delle spese legali sostenute, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 2.000,00.

La determinazione del valore massimo della controversia non è irrilevante, dato che per il giudizio in esame la parte attorea ha fatto ricorso al procedimento europeo, come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, recante una nuova disciplina per le “controversie di modesta entità”.

Decisione

I giudici di merito hanno ritenuto che le fotografie in esame rientrassero nell’ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”).

La fotografia in questione, scattata dalla parte attorea e pubblicata sul sito di questa, con l’indicazione di tutti i requisiti di cui all’articolo 90 della legge n. 633/1941 e, in particolare, l’indicazione dell’autore e del regime giuridico di circolazione da applicare (Creative Commons), poteva essere utilizzata in vario modo, dunque condivisa e rielaborata, ma le condizioni cui l’utilizzo della stessa era vincolato, indicate nella licenza di utilizzo, prevedevano l’indicazione della paternità dell’opera e il divieto di utilizzarla per scopi commerciali.

Secondo il Tribunale, l’utilizzo dell’immagine in causa da parte della società convenuta risulta in contrasto con quanto stabilito dalla licenza e tale da integrare “la violazione del diritto connesso d’autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l’immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 25 gennaio 2014 sino al novembre 2014 e al novembre 2015, rispettivamente sul proprio sito e sulla sua pagina Facebook”.

Per tali ragioni, il Tribunale di Milano, accertata la condotta illecita della società di servizi turistici, ha condannato quest’ultima al risarcimento del danno cagionato alla controparte nella misura di euro 1.920,00.

Note sulle licenze Creative Commons

Le licenze Creative Commons sono licenze di diritto d’autore diffuse a partire dal dicembre 2002 dalla Creative Commons (CC), organizzazione non-profit con sede a Mountain View, California, fondata nel 2001 da Lawrence Lessig, professore di diritto presso l’Università di Harvard.

Le licenze si fondano su due libertà principali: 1) condividere, che consiste nella libertà di copiare, distribuire o trasmettere l’opera; 2) rielaborare, ossia riadattare l’opera.

A queste libertà, si associano quattro condizioni di utilizzo: a) attribuzione, che prevede la necessaria indicazione dell’autore dell’opera; b) non commerciale, che vieta l’utilizzo dell’opera per scopi commerciali; c) non opere derivate, che vieta di alterare o trasformare l’opera, o usarla per crearne un’altra; d) condivisione allo stesso modo, che obbliga l’utilizzatore dell’opera a diffondere il proprio lavoro solo per mezzo di una licenza identica o equivalente ad essa.

Dalla combinazione delle quattro condizioni si definiscono le sei licenze creative commons: attribuzione (CC BY); attribuzione e condivisione allo stesso modo (CC BY-SA); attribuzione e non opere derivate (CC BY-ND); attribuzione e non commerciale (CC BY-NC); attribuzione, non commerciale e condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA); attribuzione, non commerciale e non opere derivate (CC BY-NC-ND).

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d’impresa, Sentenza 30 maggio 2016, n. 6766)

Il Tribunale di Milano ha stabilito che è illegittimo l’utilizzo di opere, nel caso di specie fotografie, diffuse con licenza creative commons, per fini commerciali e senza indicarne la paternità, qualora ciò contrasti con le condizioni di utilizzo indicate dalla licenza.

La sentenza si segnala per il riferimento alle licenze Creative Commons e per essere stata pronunciata al termine del procedimento previsto dal Regolamento 861/2007 relativo alle controversie di modesta entità

Il fatto

La controversia sottesa alla pronuncia in esame vede come parti una società specializzata nell’offrire servizi turistici in Italia, accusata di aver utilizzato illegittimamente una fotografia, inserendola sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook, e l’autore di detta fotografia.

L’autore dell’opera, dopo aver ottenuto, per mezzo di diverse diffide, la rimozione dell’immagine dal sito internet e dalla pagina Facebook, ma solo a distanza di mesi dall’inizio dell’utilizzo, ricorreva in giudizio per ottenere l’accertamento della condotta illecita della società ed esercitare il diritto al risarcimento del danno subito.

La parte attorea, assunto come parametro il “Compendio delle norme e dei compensi per la produzione dell’arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori”, chiedeva, a titolo di risarcimento, che venisse liquidata la somma capitale pari ad euro 1.912,50, unitamente ad un rimborso forfettario delle spese legali sostenute, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 2.000,00.

La determinazione del valore massimo della controversia non è irrilevante, dato che per il giudizio in esame la parte attorea ha fatto ricorso al procedimento europeo, come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, recante una nuova disciplina per le “controversie di modesta entità”.

Decisione

I giudici di merito hanno ritenuto che le fotografie in esame rientrassero nell’ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”).

La fotografia in questione, scattata dalla parte attorea e pubblicata sul sito di questa, con l’indicazione di tutti i requisiti di cui all’articolo 90 della legge n. 633/1941 e, in particolare, l’indicazione dell’autore e del regime giuridico di circolazione da applicare (Creative Commons), poteva essere utilizzata in vario modo, dunque condivisa e rielaborata, ma le condizioni cui l’utilizzo della stessa era vincolato, indicate nella licenza di utilizzo, prevedevano l’indicazione della paternità dell’opera e il divieto di utilizzarla per scopi commerciali.

Secondo il Tribunale, l’utilizzo dell’immagine in causa da parte della società convenuta risulta in contrasto con quanto stabilito dalla licenza e tale da integrare “la violazione del diritto connesso d’autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l’immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 25 gennaio 2014 sino al novembre 2014 e al novembre 2015, rispettivamente sul proprio sito e sulla sua pagina Facebook”.

Per tali ragioni, il Tribunale di Milano, accertata la condotta illecita della società di servizi turistici, ha condannato quest’ultima al risarcimento del danno cagionato alla controparte nella misura di euro 1.920,00.

Note sulle licenze Creative Commons

Le licenze Creative Commons sono licenze di diritto d’autore diffuse a partire dal dicembre 2002 dalla Creative Commons (CC), organizzazione non-profit con sede a Mountain View, California, fondata nel 2001 da Lawrence Lessig, professore di diritto presso l’Università di Harvard.

Le licenze si fondano su due libertà principali: 1) condividere, che consiste nella libertà di copiare, distribuire o trasmettere l’opera; 2) rielaborare, ossia riadattare l’opera.

A queste libertà, si associano quattro condizioni di utilizzo: a) attribuzione, che prevede la necessaria indicazione dell’autore dell’opera; b) non commerciale, che vieta l’utilizzo dell’opera per scopi commerciali; c) non opere derivate, che vieta di alterare o trasformare l’opera, o usarla per crearne un’altra; d) condivisione allo stesso modo, che obbliga l’utilizzatore dell’opera a diffondere il proprio lavoro solo per mezzo di una licenza identica o equivalente ad essa.

Dalla combinazione delle quattro condizioni si definiscono le sei licenze creative commons: attribuzione (CC BY); attribuzione e condivisione allo stesso modo (CC BY-SA); attribuzione e non opere derivate (CC BY-ND); attribuzione e non commerciale (CC BY-NC); attribuzione, non commerciale e condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA); attribuzione, non commerciale e non opere derivate (CC BY-NC-ND).

(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d’impresa, Sentenza 30 maggio 2016, n. 6766)