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Imbrattamento - Cassazione Penale: non commette reato, per tenuità del fatto, il Writer che disegna su un palazzo già deturpato

La Cassazione ha assolto un “graffista urbano”, ovvero un Writer, dall’accusa di imbrattamento di cosa altrui per la particolare tenuità del reato: l’artista aveva deturpato la facciata di un palazzo posto su pubblica via con diversi disegni effettuati con bombolette spray.

Nel caso in esame, un disegnatore era stato incriminato per aver imbrattato il muro di un edificio a Milano posto su pubblica via con diversi disegni colorati effettuati con bombolette spray.

L’imputato veniva assolto in primo grado perché il fatto non costituiva reato. Il Tribunale di Milano evidenziava infatti nel provvedimento che la facciata in questione era già stata imbrattata e deturpata da ignoti, quindi l’artista aveva agito con l’intento di abbellire ed arricchire la parete. I giudici consideravano l’atto come un’opera artistica, anche per il fatto che all’autore erano state riconosciute pubblicamente doti artistiche: era stato vincitore di un progetto che voleva, tramite la “Street Artist”, rilanciare la piazza del quartiere. Alla luce di tali considerazioni il giudice di primo grado aveva escluso l’esistenza del reato e aveva giudicato i graffiti come un’iniziativa di valore artistico.

A seguito del ricorso in appello del Pubblico Ministero, pur parzialmente riformando la sentenza del Tribunale, la Corte d’appello “valorizzando gli stessi elementi già messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, ha concluso nel senso che il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità”, poiché il muro era già stato deturpato e l’azione dell’imputato non aveva causato un danno.

Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione affermando che, nella sentenza, mancava la quantificazione del costo necessario per l’azione di tinteggiatura e per il ripristino della facciata. Inoltre il disegno dell’artista era di dimensioni più ampie rispetto ai graffiti precedenti e, pertanto, l’opera di ripulitura sarebbe risultata più onerosa. Nel ricorso il PM sottolineava che il Writer aveva firmato la sua opera, deducendone, quindi, un intento pubblicitario e pertanto lucrativo dell’attività compiuta.

La Camera di Consiglio della Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibilità del ricorso, posto che il giudizio di particolare tenuità del fatto (in considerazione della modalità della condotta, dell’esiguità del danno e della non abitualità della condotta) costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. 

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 5 aprile 2016, n. 16371)

La Cassazione ha assolto un “graffista urbano”, ovvero un Writer, dall’accusa di imbrattamento di cosa altrui per la particolare tenuità del reato: l’artista aveva deturpato la facciata di un palazzo posto su pubblica via con diversi disegni effettuati con bombolette spray.

Nel caso in esame, un disegnatore era stato incriminato per aver imbrattato il muro di un edificio a Milano posto su pubblica via con diversi disegni colorati effettuati con bombolette spray.

L’imputato veniva assolto in primo grado perché il fatto non costituiva reato. Il Tribunale di Milano evidenziava infatti nel provvedimento che la facciata in questione era già stata imbrattata e deturpata da ignoti, quindi l’artista aveva agito con l’intento di abbellire ed arricchire la parete. I giudici consideravano l’atto come un’opera artistica, anche per il fatto che all’autore erano state riconosciute pubblicamente doti artistiche: era stato vincitore di un progetto che voleva, tramite la “Street Artist”, rilanciare la piazza del quartiere. Alla luce di tali considerazioni il giudice di primo grado aveva escluso l’esistenza del reato e aveva giudicato i graffiti come un’iniziativa di valore artistico.

A seguito del ricorso in appello del Pubblico Ministero, pur parzialmente riformando la sentenza del Tribunale, la Corte d’appello “valorizzando gli stessi elementi già messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, ha concluso nel senso che il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità”, poiché il muro era già stato deturpato e l’azione dell’imputato non aveva causato un danno.

Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione affermando che, nella sentenza, mancava la quantificazione del costo necessario per l’azione di tinteggiatura e per il ripristino della facciata. Inoltre il disegno dell’artista era di dimensioni più ampie rispetto ai graffiti precedenti e, pertanto, l’opera di ripulitura sarebbe risultata più onerosa. Nel ricorso il PM sottolineava che il Writer aveva firmato la sua opera, deducendone, quindi, un intento pubblicitario e pertanto lucrativo dell’attività compiuta.

La Camera di Consiglio della Seconda Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito l’inammissibilità del ricorso, posto che il giudizio di particolare tenuità del fatto (in considerazione della modalità della condotta, dell’esiguità del danno e della non abitualità della condotta) costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. 

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 5 aprile 2016, n. 16371)