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Infortunio - INAIL: Circolare sull’infortunio in itinere con utilizzo del velocipede

Con Circolare INAIL n. 14 del 25 marzo 2016, l’Istituto ha fornito delle linee guida sulla normativa dell’infortunio in itinere, come modificata in forza dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 della Legge 221/2015, nota anche come Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2016.

Con il predetto articolo, l’uso del velocipede lungo il tragitto casa-lavoro deve considerarsi sempre necessitato e, pertanto, indennizzabile, ferma restando la sussistenza – secondo la normativa generale – dei requisiti richiesti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere.

Pertanto, se l’infortunio si verifica lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorrere per recarsi da casa al lavoro (e viceversa), in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, questo sarà indennizzabile anche se il lavoratore era a bordo di un velocipede.

In questo modo, è stata superata – in virtù di un incentivo alla mobilità sostenibile, dettato da una crescente attenzione verso l’ambiente e la qualità dell’aria – la previgente normativa che, invece, subordinava il risarcimento del danno occorso al lavoratore che utilizzasse il velocipede per i suoi spostamenti casa-lavoro alla mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico ovvero alla impossibilità di raggiungere a piedi il luogo di lavoro.

Da diversi anni a questa parte, il legislatore ha mutato orientamento circa l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere con l’utilizzo della bicicletta: una prima apertura in tal senso si ebbe con la lettera della Direzione Centrale Prestazioni numero 8476 del 7 novembre 2011, rubricata “Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” che riconobbe indennizzabile l’infortunio in itinere con utilizzo del velocipede che si era verificato sulle c.d. piste ciclabili o nelle zone a traffico limitato, anche se – ad esempio – il lavoratore avrebbe potuto utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in ufficio. In tutti gli altri casi (e, cioè, quando l’infortunio si fosse verificato su strada aperta al traffico di veicoli a motore), il lavoratore si assumeva un rischio elettivo che, pertanto, non era considerato indennizzabile.

Ora, con il Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2016 si supera ogni ostacolo alla risarcibilità dell’infortunio in itinere a bordo della bicicletta e, a prescindere dal tratto stradale ove si verifichi (in sede protetta ovvero su strada aperta al traffico di veicoli a motore), l’infortunio – in costanza delle condizioni generali dettate per l’infortunio in itinere – è indennizzabile.

Infine, precisa l’INAIL l’indennizzo è applicabile anche qualora l’infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore, salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalità fra lavoro e infortunio.

La Circolare è integralmente consultabile sul sito INAIL.

(INAIL, Circolare, 25 marzo 2016, n.14)

Con Circolare INAIL n. 14 del 25 marzo 2016, l’Istituto ha fornito delle linee guida sulla normativa dell’infortunio in itinere, come modificata in forza dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 della Legge 221/2015, nota anche come Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2016.

Con il predetto articolo, l’uso del velocipede lungo il tragitto casa-lavoro deve considerarsi sempre necessitato e, pertanto, indennizzabile, ferma restando la sussistenza – secondo la normativa generale – dei requisiti richiesti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere.

Pertanto, se l’infortunio si verifica lungo il normale tragitto itinerario che il lavoratore percorrere per recarsi da casa al lavoro (e viceversa), in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, questo sarà indennizzabile anche se il lavoratore era a bordo di un velocipede.

In questo modo, è stata superata – in virtù di un incentivo alla mobilità sostenibile, dettato da una crescente attenzione verso l’ambiente e la qualità dell’aria – la previgente normativa che, invece, subordinava il risarcimento del danno occorso al lavoratore che utilizzasse il velocipede per i suoi spostamenti casa-lavoro alla mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico ovvero alla impossibilità di raggiungere a piedi il luogo di lavoro.

Da diversi anni a questa parte, il legislatore ha mutato orientamento circa l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere con l’utilizzo della bicicletta: una prima apertura in tal senso si ebbe con la lettera della Direzione Centrale Prestazioni numero 8476 del 7 novembre 2011, rubricata “Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta)” che riconobbe indennizzabile l’infortunio in itinere con utilizzo del velocipede che si era verificato sulle c.d. piste ciclabili o nelle zone a traffico limitato, anche se – ad esempio – il lavoratore avrebbe potuto utilizzare i mezzi pubblici per recarsi in ufficio. In tutti gli altri casi (e, cioè, quando l’infortunio si fosse verificato su strada aperta al traffico di veicoli a motore), il lavoratore si assumeva un rischio elettivo che, pertanto, non era considerato indennizzabile.

Ora, con il Collegato Ambiente alla Legge di Stabilità 2016 si supera ogni ostacolo alla risarcibilità dell’infortunio in itinere a bordo della bicicletta e, a prescindere dal tratto stradale ove si verifichi (in sede protetta ovvero su strada aperta al traffico di veicoli a motore), l’infortunio – in costanza delle condizioni generali dettate per l’infortunio in itinere – è indennizzabile.

Infine, precisa l’INAIL l’indennizzo è applicabile anche qualora l’infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore, salvo comprensibilmente che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalità fra lavoro e infortunio.

La Circolare è integralmente consultabile sul sito INAIL.

(INAIL, Circolare, 25 marzo 2016, n.14)