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Leasing - Cassazione Civile: l’utilizzatore nel contratto di leasing può agire verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi ma non per la risoluzione del contratto di vendita

Nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, che annovera due contratti, quello di leasing concluso tra concedente e utilizzatore, e quello di fornitura tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, la Cassazione affronta la dibattuta questione circa la possibilità per l’utilizzatore di agire in giudizio e chiedere la risoluzione del contratto di fornitura per mancanza delle qualità promesse in contratto.

In particolar modo, le Sezioni Unite, investite della spinosa questione, ritengono opportuno articolare la propria argomentazione con appositi richiami giurisprudenziali. Ribadiscono, innanzitutto, che il contratto di leasing è da ricondursi ad un’ipotesi di collegamento negoziale. Conseguentemente, l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa dell’adempimento del contratto di fornitura, nonché ad agire per il risarcimento del danno sofferto.

Non si può, tuttavia, affermare che all’utilizzatore sia riconosciuto altresì il diritto di agire per la risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e il concedente, in quanto estraneo a tale rapporto. Mancando una espressa disciplina a riguardo, la Suprema Corte ritiene configurarsi tale possibilità solo in presenza di specifiche clausole contrattuali con le quali si trasferisce al concedente la propria posizione sostanziale.

Ecco che dunque, in mancanza di tali clausole, si potrebbe a prima vista ritenere l’utilizzatore sprovvisto di tutela nell’ipotesi di vizi della cosa. In realtà, la Cassazione afferma che “nel caso di vizi emersi dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa.” Inoltre, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, comprensivi della restituzione della somma corrispondente ai canoni già pagati al concedente.

Per questi motivi, i giudici di Piazza Cavour, adeguandosi ai principi di diritto già affermati in precedenza, respingono il ricorso presentato e compensano le spese.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19785)

Tag: contratto di leasing; contratto di fornitura; risoluzione del contratto; clausole contrattuali;

Nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, che annovera due contratti, quello di leasing concluso tra concedente e utilizzatore, e quello di fornitura tra concedente e fornitore allo scopo di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, la Cassazione affronta la dibattuta questione circa la possibilità per l’utilizzatore di agire in giudizio e chiedere la risoluzione del contratto di fornitura per mancanza delle qualità promesse in contratto.

In particolar modo, le Sezioni Unite, investite della spinosa questione, ritengono opportuno articolare la propria argomentazione con appositi richiami giurisprudenziali. Ribadiscono, innanzitutto, che il contratto di leasing è da ricondursi ad un’ipotesi di collegamento negoziale. Conseguentemente, l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa dell’adempimento del contratto di fornitura, nonché ad agire per il risarcimento del danno sofferto.

Non si può, tuttavia, affermare che all’utilizzatore sia riconosciuto altresì il diritto di agire per la risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e il concedente, in quanto estraneo a tale rapporto. Mancando una espressa disciplina a riguardo, la Suprema Corte ritiene configurarsi tale possibilità solo in presenza di specifiche clausole contrattuali con le quali si trasferisce al concedente la propria posizione sostanziale.

Ecco che dunque, in mancanza di tali clausole, si potrebbe a prima vista ritenere l’utilizzatore sprovvisto di tutela nell’ipotesi di vizi della cosa. In realtà, la Cassazione afferma che “nel caso di vizi emersi dopo la consegna, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa.” Inoltre, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, comprensivi della restituzione della somma corrispondente ai canoni già pagati al concedente.

Per questi motivi, i giudici di Piazza Cavour, adeguandosi ai principi di diritto già affermati in precedenza, respingono il ricorso presentato e compensano le spese.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19785)

Tag: contratto di leasing; contratto di fornitura; risoluzione del contratto; clausole contrattuali;