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Locazione - Cassazione Penale: l’omessa manutenzione degli impianti può comportare condanna penale

Configura il delitto di omicidio colposo (articolo 589 codice penale) e di lesioni personali colpose (articolo 590 codice penale), “l’inosservanza di norme tecniche in materia di sicurezza e manutenzione degli impianti domestici e delle apparecchiature alimentate a gas” da parte del locatore di immobili.

È quanto stabilito da una recente sentenza, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione del ricorrente (locatore) avverso la condanna subita in Appello per non aver adeguato, ignorando l’invito dell’amministratore condominiale, lo “scaldabagno vetusto e mal funzionante” il quale, esalando monossido di carbonio “in elevate percentuali”, ha cagionato la morte degli inquilini dell’appartamento locato e diverse lesioni ad altri “condomini degli alloggi adiacenti o soprastanti.

Gli Ermellini, nel confermare le motivazioni del giudice di merito, hanno evidenziato come tra gli obblighi principali che l’articolo 1575 Codice Civile fa sorgere in capo al locatore di immobili vi è quello di“consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all’’uso convenuto.

Nel respingere, poi, la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui: “l’occlusione del condotto fumario – non addebitabile all’imputato – sarebbe stata la causa esclusiva della produzione dell’evento”, a nulla rilevando lo stato dell’apparecchio, i Giudici di piazza Cavour hanno riconosciuto, al contrario, la responsabilità del locatore nella verificazione del tragico incidente, in quanto non addebitabile esclusivamente alla citata occlusione della canna fumaria.

La Corte ha infatti sostenuto che l’occlusione della canna fumaria ha sì “contribuito in maniera sensibile alla produzione dell’evento” ma “non avrebbe potuto cagionarlo se lo scaldabagno non avesse, a monte, esalato monossido di carbonio in percentuali così elevate da saturare l’aria nel giro di poche decine di minuti, come hanno ampiamente dimostrano le prove tecniche effettuate dai consulenti prima e dopo la sommaria pulizia dell’apparecchio”.

Pertanto, ad avviso degli Ermellini, ove le minime necessarie verifiche” all’impianto fossero state effettuate “la non rispondenza dell’apparecchio agli standard di sicurezza ne avrebbe per ciò solo imposto la rimozione, con ciò scongiurando con grado di probabilità prossimo alla certezza il verificarsi degli eventi.

In merito al nesso di causalità tra la condotta omissiva del locatore e l’evento, ribadendo un orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno affermato che “allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbono intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento”.

(Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza del 3 Febbraio 2016, n. 4451

Configura il delitto di omicidio colposo (articolo 589 codice penale) e di lesioni personali colpose (articolo 590 codice penale), “l’inosservanza di norme tecniche in materia di sicurezza e manutenzione degli impianti domestici e delle apparecchiature alimentate a gas” da parte del locatore di immobili.

È quanto stabilito da una recente sentenza, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione del ricorrente (locatore) avverso la condanna subita in Appello per non aver adeguato, ignorando l’invito dell’amministratore condominiale, lo “scaldabagno vetusto e mal funzionante” il quale, esalando monossido di carbonio “in elevate percentuali”, ha cagionato la morte degli inquilini dell’appartamento locato e diverse lesioni ad altri “condomini degli alloggi adiacenti o soprastanti.

Gli Ermellini, nel confermare le motivazioni del giudice di merito, hanno evidenziato come tra gli obblighi principali che l’articolo 1575 Codice Civile fa sorgere in capo al locatore di immobili vi è quello di“consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all’’uso convenuto.

Nel respingere, poi, la tesi difensiva del ricorrente, secondo cui: “l’occlusione del condotto fumario – non addebitabile all’imputato – sarebbe stata la causa esclusiva della produzione dell’evento”, a nulla rilevando lo stato dell’apparecchio, i Giudici di piazza Cavour hanno riconosciuto, al contrario, la responsabilità del locatore nella verificazione del tragico incidente, in quanto non addebitabile esclusivamente alla citata occlusione della canna fumaria.

La Corte ha infatti sostenuto che l’occlusione della canna fumaria ha sì “contribuito in maniera sensibile alla produzione dell’evento” ma “non avrebbe potuto cagionarlo se lo scaldabagno non avesse, a monte, esalato monossido di carbonio in percentuali così elevate da saturare l’aria nel giro di poche decine di minuti, come hanno ampiamente dimostrano le prove tecniche effettuate dai consulenti prima e dopo la sommaria pulizia dell’apparecchio”.

Pertanto, ad avviso degli Ermellini, ove le minime necessarie verifiche” all’impianto fossero state effettuate “la non rispondenza dell’apparecchio agli standard di sicurezza ne avrebbe per ciò solo imposto la rimozione, con ciò scongiurando con grado di probabilità prossimo alla certezza il verificarsi degli eventi.

In merito al nesso di causalità tra la condotta omissiva del locatore e l’evento, ribadendo un orientamento ormai consolidato della Giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno affermato che “allorquando l’obbligo di impedire l’evento ricade su più persone che debbono intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento”.

(Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza del 3 Febbraio 2016, n. 4451