x

x

Mediazione - Cassazione Civile: nella mediazione il solo preliminare di contratto dà diritto al compenso

Il compenso per la mediazione sorge in base ad un contratto preliminare quand’anche sia sottoposto ad una condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo ed essa non si sia avverata.

Lo ha stabilito la Cassazione che nel caso in esame era chiamata a statuire sul caso di un intermediario che riteneva di avere il diritto di percepire il compenso per la mediazione, nonostante le parti non fossero giunte al perfezionamento del contratto di acquisto di un immobile in seguito alla mancata erogazione di un mutuo in favore del compratore, stabilita come condizione risolutiva del contratto se questo non fosse stato erogato.

Nel caso in esame il ricorrente (intermediario) ha rilevato che il giudizio di secondo grado non gli era stato favorevole, dal momento che, in quella sede, non era stata valutata la clausola scritta nella proposta di mediazione immobiliare, con cui le parti avevano inteso subordinare il contratto di compravendita alla condizione sospensiva di concessione del mutuo. Inoltre, rispetto alla comunicazione dell’istituto bancario che avrebbe dovuto erogare il mutuo, il resistente non aveva comunicato alcunché in ordine alla valutazione e alla sicurezza dell’affare pregiudicando l’erogazione del mutuo medesimo.

La Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 Codice Civile, che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.

Come condizione risolutiva potestativa mista la condizione nel caso di specie, in quanto il verificarsi dell’evento futuro ed incerto della concessione del mutuo dipendeva in parte dalla stessa volontà della promissaria acquirente che doveva richiederlo, o farlo richiedere, ed in parte dalla volontà della banca alla quale essa si sarebbe rivolta. Pertanto a incidere sull’efficacia del contratto era un evento futuro ed incerto solo in parte riconducibile all’operato della promissaria acquirente.

Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sentenza 15 settembre - 30 novembre 2015, n. 24399)

Tag: mediazione, provvigione, condizione, contratto preliminare, mediatore

Il compenso per la mediazione sorge in base ad un contratto preliminare quand’anche sia sottoposto ad una condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo ed essa non si sia avverata.

Lo ha stabilito la Cassazione che nel caso in esame era chiamata a statuire sul caso di un intermediario che riteneva di avere il diritto di percepire il compenso per la mediazione, nonostante le parti non fossero giunte al perfezionamento del contratto di acquisto di un immobile in seguito alla mancata erogazione di un mutuo in favore del compratore, stabilita come condizione risolutiva del contratto se questo non fosse stato erogato.

Nel caso in esame il ricorrente (intermediario) ha rilevato che il giudizio di secondo grado non gli era stato favorevole, dal momento che, in quella sede, non era stata valutata la clausola scritta nella proposta di mediazione immobiliare, con cui le parti avevano inteso subordinare il contratto di compravendita alla condizione sospensiva di concessione del mutuo. Inoltre, rispetto alla comunicazione dell’istituto bancario che avrebbe dovuto erogare il mutuo, il resistente non aveva comunicato alcunché in ordine alla valutazione e alla sicurezza dell’affare pregiudicando l’erogazione del mutuo medesimo.

La Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 Codice Civile, che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.

Come condizione risolutiva potestativa mista la condizione nel caso di specie, in quanto il verificarsi dell’evento futuro ed incerto della concessione del mutuo dipendeva in parte dalla stessa volontà della promissaria acquirente che doveva richiederlo, o farlo richiedere, ed in parte dalla volontà della banca alla quale essa si sarebbe rivolta. Pertanto a incidere sull’efficacia del contratto era un evento futuro ed incerto solo in parte riconducibile all’operato della promissaria acquirente.

Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Sentenza 15 settembre - 30 novembre 2015, n. 24399)

Tag: mediazione, provvigione, condizione, contratto preliminare, mediatore