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Mediazione - Tribunale di Vasto: è sanzionabile la mancata partecipazione all’incontro di mediazione delle parti in assenza di un giustificato motivo impeditivo

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Il Giudice del Tribunale di Vasto, con Ordinanza del 15 dicembre, ha stabilito che la partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione, come ai successivi, rappresenta una condotta doverosa che le stesse parti non possono omettere se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo.

Nel caso di specie, dal verbale di primo incontro di mediazione prodotto dalla parte attorea, in seguito ad una domanda di accertamento della nullità di contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurai che impone il procedimento di mediazione (art. 5 comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/10), è emerso che la banca convenuta, invitata a prendere parte alla mediazione, non si era presentata all’incontro fissato dal mediatore. Altresì, la citata banca si era limitata a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione via pec, con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro, illustrando, tramite una lettera allegata, i motivi dell’assenza.

A tal proposito, il Tribunale di Vasto ha sottolineato che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione, limitandosi a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la mancata partecipazione, va interpretata come una assenza ingiustificata della parte invitata, che lo espone a conseguenze sanzionatorie, processuali e pecuniarie, previste dall’articolo 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 28/10.

Il Giudice di merito, nel citato provvedimento, si è soffermato, inoltre, sull’analisi dei requisiti che la manifestazione di dissenso alla mediazione deve avere ai fini della sua valida formulazione. In particolare, richiamando una terminologia tipica del settore medico, l’ordinanza del Tribunale di Vasto afferma che “il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato”.

Pertanto, il Giudice di merito ha condannato la parte convenuta al versamento, in favore dell’erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, rinviando la causa per verificare le condizioni di una possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull’ammissione dei mezzi istruttori e per l’adozione dei provvedimenti per il processo.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Ordinanza 15 dicembre 2016)

Il Giudice del Tribunale di Vasto, con Ordinanza del 15 dicembre, ha stabilito che la partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione, come ai successivi, rappresenta una condotta doverosa che le stesse parti non possono omettere se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo.

Nel caso di specie, dal verbale di primo incontro di mediazione prodotto dalla parte attorea, in seguito ad una domanda di accertamento della nullità di contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurai che impone il procedimento di mediazione (art. 5 comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/10), è emerso che la banca convenuta, invitata a prendere parte alla mediazione, non si era presentata all’incontro fissato dal mediatore. Altresì, la citata banca si era limitata a far pervenire alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione via pec, con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all’incontro, illustrando, tramite una lettera allegata, i motivi dell’assenza.

A tal proposito, il Tribunale di Vasto ha sottolineato che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione, limitandosi a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la mancata partecipazione, va interpretata come una assenza ingiustificata della parte invitata, che lo espone a conseguenze sanzionatorie, processuali e pecuniarie, previste dall’articolo 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo n. 28/10.

Il Giudice di merito, nel citato provvedimento, si è soffermato, inoltre, sull’analisi dei requisiti che la manifestazione di dissenso alla mediazione deve avere ai fini della sua valida formulazione. In particolare, richiamando una terminologia tipica del settore medico, l’ordinanza del Tribunale di Vasto afferma che “il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato”.

Pertanto, il Giudice di merito ha condannato la parte convenuta al versamento, in favore dell’erario, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, rinviando la causa per verificare le condizioni di una possibile conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull’ammissione dei mezzi istruttori e per l’adozione dei provvedimenti per il processo.

Per visualizzare il testo dell’ordinanza clicca qui.

(Tribunale di Vasto, Ordinanza 15 dicembre 2016)