x

x

Principi dell'attività amministrativa e validità delle clausole nei bandi concorsuali nelle Forze Armate. In particolare l'esclusione per mancata produzione dello “stato di servizio”

ABSTRACT

La sentenza che qui si annota tratta di una delle questioni più attuali nella redazione dei bandi di concorso. Infatti la redazione dei bandi concorsuali per l’accesso presso la Pubblica Amministrazione viene effettuata con una certa automaticità e il ricorso a veri e propri moduli redazionali. Questo fa si che nel bando possano esistere alcuni articoli o clausole che contrastano con i principi che reggono l’attività amministrativa. Nella sentenza ivi riportata si tratta, nello specifico, di una contraversia sorta a seguito dell’esclusine di un’aspirante volontaria in ferma prefissata, in quanto secondo l’amministrazione militare, la stessa candidata non avrebbe osservato la clausola contenuta nel bando per il reclutamento di personale militare.

Premessa 

L’invalidità delle norme del bando di concorso per il reclutamento del personale militare è un tema che, seppure non appaia spesso nella letteratura giuridica, è fonte di numerosi ricorsi da parte dei candidati delle selezioni interessate.

Qui si segnala una sentenza del massimo Consesso amministrativo il quale sancisce, richiamando tra l’altro il principio di proporzionalità, l’illegittimità di clausole concorsuali che impongano, ai candidati delle suindicate procedure concorsuali, “superficiali” oneri (in quanto di nessuna rilevanza per la procedura ovvero che ne aggravino ingiustificatamente le modalità di esplicazione). 

Il Fatto 

La vicenda riguardava un’aspirante VFP4, la quale si era vista esclusa dalla procedura di selezione pubblica per l’arruolamento nella forza armata a seguito di un mancato ottemperamento all’atto della prova di selezione culturale, dell’esibizione dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

La predetta esclusione era stata impugnata dinnanzi al giudice di primo grado il quale ne confermava la legittimità, in quanto l’esclusione era stata comminata a seguito dell’applicazione di una precisa norma del bando concorsuale ( articolo 9, comma 5).

La decisione veniva cosi impugnata dalla soccombente dinnanzi al Consiglio di Stato, che invece, ne ribalta il contenuto.

La pronuncia del Consiglio di Stato 

Il supremo Consesso censura la sentenza di primo grado, in quanto la mancata consegna dell’estratto di servizio non può costituire motivo di esclusione dalla procedura selettiva (ma al più essere motivo di non attribuzione di punteggio collegato ai precedenti anni di servizio). Inoltre la stessa amministrazione poteva senza alcun onere né aggravio della procedura reperire la documentazione di servizio da sempre in suo possesso.

Vi è di più: il Consiglio di Stato sottolinea come la previsione della clausola nel bando violi numerosi principi dell’azione amministrativa, a cui lo stesso bando dice di attenersi.

Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l’illegittimità della clausola del bando (articolo 9, comma 5), che prevedeva, a pena di esclusione, che il candidato consegnasse, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

In conclusione il Consiglio di Stato cosi statuisce:

  • per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);
  • per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.

Infine altre due sono le censure mosse all’Amministrazione militare:

  • l’amministrazione “sbaglia” il momento di applicazione dell’esclusione. La stessa l’avrebbe dovuta infliggere all’atto dell’identificazione dei candidati e non fare prima partecipare e poi “ricordarsi” di escludere;
  • in secondo luogo la norma del bando che prevede l’esclusione è illegittima poiché la disposizione concorsuale deve comunque avere una sua logica e soprattutto deve avere un supporto normativo adeguato (nel caso di specie la corte sottolinea  la violazione dell’articolo 18, Legge 241/90).

(Consiglio di Stato - Sezione IV, n. 00720/2015)

La sentenza è integralmente consultabile sul sito Giustizia Amministrativa.

ABSTRACT

La sentenza che qui si annota tratta di una delle questioni più attuali nella redazione dei bandi di concorso. Infatti la redazione dei bandi concorsuali per l’accesso presso la Pubblica Amministrazione viene effettuata con una certa automaticità e il ricorso a veri e propri moduli redazionali. Questo fa si che nel bando possano esistere alcuni articoli o clausole che contrastano con i principi che reggono l’attività amministrativa. Nella sentenza ivi riportata si tratta, nello specifico, di una contraversia sorta a seguito dell’esclusine di un’aspirante volontaria in ferma prefissata, in quanto secondo l’amministrazione militare, la stessa candidata non avrebbe osservato la clausola contenuta nel bando per il reclutamento di personale militare.

Premessa 

L’invalidità delle norme del bando di concorso per il reclutamento del personale militare è un tema che, seppure non appaia spesso nella letteratura giuridica, è fonte di numerosi ricorsi da parte dei candidati delle selezioni interessate.

Qui si segnala una sentenza del massimo Consesso amministrativo il quale sancisce, richiamando tra l’altro il principio di proporzionalità, l’illegittimità di clausole concorsuali che impongano, ai candidati delle suindicate procedure concorsuali, “superficiali” oneri (in quanto di nessuna rilevanza per la procedura ovvero che ne aggravino ingiustificatamente le modalità di esplicazione). 

Il Fatto 

La vicenda riguardava un’aspirante VFP4, la quale si era vista esclusa dalla procedura di selezione pubblica per l’arruolamento nella forza armata a seguito di un mancato ottemperamento all’atto della prova di selezione culturale, dell’esibizione dell’estratto della documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

La predetta esclusione era stata impugnata dinnanzi al giudice di primo grado il quale ne confermava la legittimità, in quanto l’esclusione era stata comminata a seguito dell’applicazione di una precisa norma del bando concorsuale ( articolo 9, comma 5).

La decisione veniva cosi impugnata dalla soccombente dinnanzi al Consiglio di Stato, che invece, ne ribalta il contenuto.

La pronuncia del Consiglio di Stato 

Il supremo Consesso censura la sentenza di primo grado, in quanto la mancata consegna dell’estratto di servizio non può costituire motivo di esclusione dalla procedura selettiva (ma al più essere motivo di non attribuzione di punteggio collegato ai precedenti anni di servizio). Inoltre la stessa amministrazione poteva senza alcun onere né aggravio della procedura reperire la documentazione di servizio da sempre in suo possesso.

Vi è di più: il Consiglio di Stato sottolinea come la previsione della clausola nel bando violi numerosi principi dell’azione amministrativa, a cui lo stesso bando dice di attenersi.

Alla luce di quanto disposto dalla disposizione ora riportata, appare evidente l’illegittimità della clausola del bando (articolo 9, comma 5), che prevedeva, a pena di esclusione, che il candidato consegnasse, al momento dell’espletamento della prova di selezione culturale, la documentazione di servizio rilasciata all’atto del collocamento in congedo.

In conclusione il Consiglio di Stato cosi statuisce:

  • per un verso, l’amministrazione ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata);
  • per altro verso, anche ad ammettere la legittima possibilità di porre tale onere a carico del candidato, in ogni caso il bando di concorso non può legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell’amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa amministrazione che ha bandito il concorso ad avere il potere di certificazione.

Infine altre due sono le censure mosse all’Amministrazione militare:

  • l’amministrazione “sbaglia” il momento di applicazione dell’esclusione. La stessa l’avrebbe dovuta infliggere all’atto dell’identificazione dei candidati e non fare prima partecipare e poi “ricordarsi” di escludere;
  • in secondo luogo la norma del bando che prevede l’esclusione è illegittima poiché la disposizione concorsuale deve comunque avere una sua logica e soprattutto deve avere un supporto normativo adeguato (nel caso di specie la corte sottolinea  la violazione dell’articolo 18, Legge 241/90).

(Consiglio di Stato - Sezione IV, n. 00720/2015)

La sentenza è integralmente consultabile sul sito Giustizia Amministrativa.