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Privacy - Corte d’Appello: messaggi nella mailing list tutelati come corrispondenza privata

Con la sentenza in esame la Corte d’Appello di Milano ha statuito che i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un gruppo di persone costituiscono corrispondenza privata e vanno tutelati come comunicazioni di natura personale. La pluralità dei destinatari della mailing list non fa venire meno il carattere di corrispondenza chiusa ed inviolabile, poiché i messaggi non sono inoltrati ad una moltitudine indistinta di persone ma solo agli aderenti al gruppo.

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte, chiamata a pronunciarsi sul licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un pilota per aver istigato i colleghi ad assumere forme di lotta sindacale in contrasto con gli obblighi lavorativi, turbando il regolare svolgimento dell’attività di volo nonché formulando affermazioni denigratorie e minacciose nei confronti di altri piloti.

Per sostenere le ragioni fondanti il licenziamento, la compagnia aerea ha prodotto in giudizio i messaggi scambiati in mailing list dagli aderenti al sindacato dei piloti, ritenendo non violata la riservatezza del gruppo poiché gli stessi messaggi erano stati consegnati da un iscritto.

La Corte d’Appello, in linea con la decisione del primo Giudice, ha ritenuto il licenziamento illegittimo, sia perché le affermazioni contestate al pilota erano intervenute in un periodo di accesa contrapposizione tra lavoratori e la direzione aziendale, sia perché la mailing list costituiva un gruppo di discussione chiuso e riservato agli aderenti al gruppo sindacale.

A sostegno della propria tesi, la Corte ha affermato che tali comunicazioni telematiche rientrano nella tutela prevista dall’articolo 15 della Costituzione, a norma del quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Inoltre viene richiamata anche la posizione del Garante della privacy, secondo cui i messaggi diffusi nelle mailing list e nei newsgroup protetti da password di accesso devono considerarsi come corrispondenza privata.

(Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro - Sentenza 24 Marzo 2016, n. 439 )

Con la sentenza in esame la Corte d’Appello di Milano ha statuito che i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un gruppo di persone costituiscono corrispondenza privata e vanno tutelati come comunicazioni di natura personale. La pluralità dei destinatari della mailing list non fa venire meno il carattere di corrispondenza chiusa ed inviolabile, poiché i messaggi non sono inoltrati ad una moltitudine indistinta di persone ma solo agli aderenti al gruppo.

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte, chiamata a pronunciarsi sul licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un pilota per aver istigato i colleghi ad assumere forme di lotta sindacale in contrasto con gli obblighi lavorativi, turbando il regolare svolgimento dell’attività di volo nonché formulando affermazioni denigratorie e minacciose nei confronti di altri piloti.

Per sostenere le ragioni fondanti il licenziamento, la compagnia aerea ha prodotto in giudizio i messaggi scambiati in mailing list dagli aderenti al sindacato dei piloti, ritenendo non violata la riservatezza del gruppo poiché gli stessi messaggi erano stati consegnati da un iscritto.

La Corte d’Appello, in linea con la decisione del primo Giudice, ha ritenuto il licenziamento illegittimo, sia perché le affermazioni contestate al pilota erano intervenute in un periodo di accesa contrapposizione tra lavoratori e la direzione aziendale, sia perché la mailing list costituiva un gruppo di discussione chiuso e riservato agli aderenti al gruppo sindacale.

A sostegno della propria tesi, la Corte ha affermato che tali comunicazioni telematiche rientrano nella tutela prevista dall’articolo 15 della Costituzione, a norma del quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Inoltre viene richiamata anche la posizione del Garante della privacy, secondo cui i messaggi diffusi nelle mailing list e nei newsgroup protetti da password di accesso devono considerarsi come corrispondenza privata.

(Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro - Sentenza 24 Marzo 2016, n. 439 )