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Responsabilità - Cassazione Civile: determinazione della nozione dell’interesse contrattuale negativo nella responsabilità precontrattuale, attenzione a “sfilarsi” dalle trattative

La Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto in materia di responsabilità precontrattuale: “La responsabilità precontrattuale prevista dall’articolo 1337 del Codice Civile, coprendo nei limiti del cosiddetto interesse contrattuale negativo, tutte le conseguenze immediate o dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1223 e 2056 del Codice Civile, si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano instaurate le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative, quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse”.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in tal senso su di una controversia avente ad oggetto una richiesta al risarcimento del danno proposta della società immobiliare (“Immobiliare”), a seguito dell’interruzione, da parte di un socio e legale rappresentante di società di persone e della medesima società (“Società”), delle trattative che le parti avevano instaurato per la vendita di un immobile a destinazione industriale.

Il Tribunale di Bassano del Grappa, giudice in primo grado, respingeva la domanda dell’attrice Immobiliare, rilevando che la Società era receduta dalle trattative lecitamente. In appello, in parziale riforma della sentenza, la corte veneta condannava la Società al risarcimento del danno, in quanto l’Immobiliare aveva confidato legittimamente nel buon esito delle trattative.

La controversia è, infine, giunta in Cassazione, la quale, respingendo il ricorso della Società, ha precisato che si ha responsabilità precontrattuale dal momento in cui tra le parti siano in corso trattative giunte ad uno stato idoneo a far sorgere, nella parte che invoca la responsabilità altrui, il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, quando la controparte interrompa dette trattative senza giustificato motivo. Le trattative sono da considerarsi affidanti se nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto.

Con controricorso l’Immobiliare lamentava il mancato riconoscimento del danno commisurato ai canoni di locazione che essa avrebbe potuto percepire da terzi se la trattativa non fosse stata avviata. Il risarcimento era stato escluso dalla corte di merito in quanto riferito ad un contratto a contenuto diverso rispetto alla compravendita per cui le trattative erano state iniziate.

Accogliendo tale controricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza ed enunciato il principio di diritto secondo cui l’interesse contrattuale negativo, coperto dalla responsabilità precontrattuale di cui all’articolo 1337 del Codice Civile, include anche il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione è conseguenza diretta e immediata del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando erano giunte al punto di ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione dell’affare.

La Cassazione ha così cassato con rinvio la pronuncia di secondo grado.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 12 gennaio - 10 marzo 2016, n.4718)

La Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto in materia di responsabilità precontrattuale: “La responsabilità precontrattuale prevista dall’articolo 1337 del Codice Civile, coprendo nei limiti del cosiddetto interesse contrattuale negativo, tutte le conseguenze immediate o dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1223 e 2056 del Codice Civile, si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano instaurate le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative, quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse”.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in tal senso su di una controversia avente ad oggetto una richiesta al risarcimento del danno proposta della società immobiliare (“Immobiliare”), a seguito dell’interruzione, da parte di un socio e legale rappresentante di società di persone e della medesima società (“Società”), delle trattative che le parti avevano instaurato per la vendita di un immobile a destinazione industriale.

Il Tribunale di Bassano del Grappa, giudice in primo grado, respingeva la domanda dell’attrice Immobiliare, rilevando che la Società era receduta dalle trattative lecitamente. In appello, in parziale riforma della sentenza, la corte veneta condannava la Società al risarcimento del danno, in quanto l’Immobiliare aveva confidato legittimamente nel buon esito delle trattative.

La controversia è, infine, giunta in Cassazione, la quale, respingendo il ricorso della Società, ha precisato che si ha responsabilità precontrattuale dal momento in cui tra le parti siano in corso trattative giunte ad uno stato idoneo a far sorgere, nella parte che invoca la responsabilità altrui, il ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, quando la controparte interrompa dette trattative senza giustificato motivo. Le trattative sono da considerarsi affidanti se nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto.

Con controricorso l’Immobiliare lamentava il mancato riconoscimento del danno commisurato ai canoni di locazione che essa avrebbe potuto percepire da terzi se la trattativa non fosse stata avviata. Il risarcimento era stato escluso dalla corte di merito in quanto riferito ad un contratto a contenuto diverso rispetto alla compravendita per cui le trattative erano state iniziate.

Accogliendo tale controricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza ed enunciato il principio di diritto secondo cui l’interesse contrattuale negativo, coperto dalla responsabilità precontrattuale di cui all’articolo 1337 del Codice Civile, include anche il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto ancorché avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione è conseguenza diretta e immediata del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando erano giunte al punto di ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione dell’affare.

La Cassazione ha così cassato con rinvio la pronuncia di secondo grado.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 12 gennaio - 10 marzo 2016, n.4718)