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Responsabilità - Cassazione Civile: il notaio è responsabile se chiede l’iscrizione di delibera societaria nulla o annullabile

Responsabilità - Cassazione Civile: il notaio è responsabile se chiede l’iscrizione di delibera societaria nulla o annullabile
Responsabilità - Cassazione Civile: il notaio è responsabile se chiede l’iscrizione di delibera societaria nulla o annullabile

Ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, il divieto di iscrizione della libera assemblea scatta, non nei soli casi di nullità delle delibere, ma ogniqualvolta la delibera stessa sia stata assunta in palese carenza delle condizioni di legge, che sia cioè comunque manifesta.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che: “il controllo notarile sulle deliberazioni sociali è finalizzato ad assicurare, anzitutto e a monte, la certezza dei traffici, stante l’attitudine del contratto di società, e delle sue successive modificazioni, a produrre effetti nei confronti dei terzi. Si tratta di una verifica di conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione dei vizi negoziali, in termini di nullità o di annullabilità, da cui l’atto può essere affetto. Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio è chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge del suo procedimento formativo, avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare”.

In sostanza, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il notaio “non avrebbe potuto concludere positivamente il proprio giudizio di conformità e avrebbe dovuto non autorizzare l’immissione del circuito giuridico, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, della delibera in questione. Adottata in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei soci di minoranza, tale delibera, infatti, non è stata presa in conformità delle regole stabilite dalla legge, a causa del mancato rispetto, per un verso, delle formalità di convocazione dirette a consentire la previa informazione dei presenti e a non sorprendere la buona fede degli assenti, e, per altro verso, della necessità del consenso di tutti i soci per addivenire ad una modificazione statutaria che, introducendo ex novo, in favore di alcuni soci soltanto, diritti particolari riguardanti l’organo di controllo della società, è destinata ad assumere rilevanza organizzativa anche nell’interesse di coloro che non ne sono titolari”.

La Cassazione precisa l’entità dei vizi: “occorre considerare che, in tema di iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, ai sensi dell’articolo 138 bis, della legge notarile, la responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell’articolo 28, comma 1, n. 1), si configura quando il notaio chiede l’iscrizione della delibera risultando <<manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge>>”.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 19 luglio 2016, n. 14766)

Ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, il divieto di iscrizione della libera assemblea scatta, non nei soli casi di nullità delle delibere, ma ogniqualvolta la delibera stessa sia stata assunta in palese carenza delle condizioni di legge, che sia cioè comunque manifesta.

La Cassazione ha innanzitutto ricordato che: “il controllo notarile sulle deliberazioni sociali è finalizzato ad assicurare, anzitutto e a monte, la certezza dei traffici, stante l’attitudine del contratto di società, e delle sue successive modificazioni, a produrre effetti nei confronti dei terzi. Si tratta di una verifica di conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione dei vizi negoziali, in termini di nullità o di annullabilità, da cui l’atto può essere affetto. Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio è chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge del suo procedimento formativo, avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare”.

In sostanza, nel caso di specie, secondo la Cassazione, il notaio “non avrebbe potuto concludere positivamente il proprio giudizio di conformità e avrebbe dovuto non autorizzare l’immissione del circuito giuridico, attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, della delibera in questione. Adottata in un contesto di grave depauperamento delle garanzie dei soci di minoranza, tale delibera, infatti, non è stata presa in conformità delle regole stabilite dalla legge, a causa del mancato rispetto, per un verso, delle formalità di convocazione dirette a consentire la previa informazione dei presenti e a non sorprendere la buona fede degli assenti, e, per altro verso, della necessità del consenso di tutti i soci per addivenire ad una modificazione statutaria che, introducendo ex novo, in favore di alcuni soci soltanto, diritti particolari riguardanti l’organo di controllo della società, è destinata ad assumere rilevanza organizzativa anche nell’interesse di coloro che non ne sono titolari”.

La Cassazione precisa l’entità dei vizi: “occorre considerare che, in tema di iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, ai sensi dell’articolo 138 bis, della legge notarile, la responsabilità disciplinare del notaio per violazione dell’articolo 28, comma 1, n. 1), si configura quando il notaio chiede l’iscrizione della delibera risultando <<manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge>>”.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 19 luglio 2016, n. 14766)