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Sanità - Governo: ricetta rossa addio. Al via la prescrizione dei farmaci on line

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2015 n. 303) contenente le novità sulle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico, in vigore dall’1 gennaio 2016, si ha il primo passo verso la totale digitalizzazione.

Il decreto prevede che i cittadini che richiedono una prescrizione farmaceutica al proprio medico di medicina generale ricevono un promemoria stampato (contenente numero di ricetta elettronica, dati anagrafici, codice fiscale dell’assistito e prescrizione) su carta bianca con il quale possono recarsi in farmacia e ritirare il farmaco prescritto. Il farmacista visualizza nel proprio computer la ricetta dematerializzata ed eroga il farmaco.

Inoltre, come viene dichiarato nel Decreto del Presidente della Repubblica, con la dematerializzazione delle prescrizioni specialistiche, il promemoria cartaceo stampato dal medico curante deve essere tenuto a portata di mano dal paziente per prenotare le prestazioni e consegnato al momento dell’accettazione per la visita o gli esami, come accade con la ricetta rossa.

Il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.

La farmacia, all’atto della dispensazione del medicinale, riscuote l’eventuale quota di partecipazione a carico dell’assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito, anche con riferimento al regime di esenzione eventualmente indicato dal medico sulla ricetta.

Secondo il DPR, nel caso in cui la farmacia non disponga dell’informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione.

Spetta alle regioni e alle province autonome verificare che le ricette siano state redatte nel rispetto delle regole inerenti la prescrizione dei medicinali vigenti nella residenza dell’assistito, con particolare riguardo ai medicinali prescrivibili, alle caratteristiche del medico prescrittore, alle modalità dell’erogazione e alle condizioni indicate nel piano terapeutico.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2015, n. 303)

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2015 n. 303) contenente le novità sulle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico, in vigore dall’1 gennaio 2016, si ha il primo passo verso la totale digitalizzazione.

Il decreto prevede che i cittadini che richiedono una prescrizione farmaceutica al proprio medico di medicina generale ricevono un promemoria stampato (contenente numero di ricetta elettronica, dati anagrafici, codice fiscale dell’assistito e prescrizione) su carta bianca con il quale possono recarsi in farmacia e ritirare il farmaco prescritto. Il farmacista visualizza nel proprio computer la ricetta dematerializzata ed eroga il farmaco.

Inoltre, come viene dichiarato nel Decreto del Presidente della Repubblica, con la dematerializzazione delle prescrizioni specialistiche, il promemoria cartaceo stampato dal medico curante deve essere tenuto a portata di mano dal paziente per prenotare le prestazioni e consegnato al momento dell’accettazione per la visita o gli esami, come accade con la ricetta rossa.

Il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.

La farmacia, all’atto della dispensazione del medicinale, riscuote l’eventuale quota di partecipazione a carico dell’assistito prevista dalla normativa vigente nella regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito, anche con riferimento al regime di esenzione eventualmente indicato dal medico sulla ricetta.

Secondo il DPR, nel caso in cui la farmacia non disponga dell’informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione.

Spetta alle regioni e alle province autonome verificare che le ricette siano state redatte nel rispetto delle regole inerenti la prescrizione dei medicinali vigenti nella residenza dell’assistito, con particolare riguardo ai medicinali prescrivibili, alle caratteristiche del medico prescrittore, alle modalità dell’erogazione e alle condizioni indicate nel piano terapeutico.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2015, n. 303)