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Stalking - Cassazione SU Penali: la richiesta di archiviazione deve essere comunicata alla persona offesa anche nei reati di atti persecutori e maltrattamenti

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, sanzionati rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 del Codice Penale, dal momento che «l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».

La pronuncia in esame ha preso le mosse dal ricorso presentato dal difensore della vittima di stalking, il quale lamentava la violazione del disposto dell’articolo 408 comma 3-bis del Codice di Procedura Penale (“Disposizione”), così come novellato dall’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto legge n. 93 del 2013, a norma del quale la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa deve essere predisposta in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla persona», a prescindere da un’eventuale richiesta, che, ad esempio, nel caso di specie non era stata formulata.

La questione, demandata per la sua complessità alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, è stata quindi comprendere se gli atti persecutori dell’articolo 612 bis del Codice Penale rientrano o meno nel novero dei «delitti commessi con violenza alla persona».

I giudici, analizzando puntualmente i più recenti interventi legislativi, nazionali e sovranazionali, volti a contrastare il dilagante fenomeno della violenza di genere anche attraverso una maggior tutela processuale della vittima, hanno evidenziato come la scelta del legislatore italiano di ricorrere ad una formula tanto “ambigua” sia stata motivata dalla volontà di ampliare quanto più possibile la portata degli obblighi di comunicazione e informazione nei confronti della persona offesa dal reato.

La Corte, chiarito questo punto, si è poi interrogata su che cosa effettivamente si intenda per «violenza alla persona», e, attraverso la disamina della nozione di «violenza» contenuta nella Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia nel giugno 2013) e nella Direttiva 2012/29 UE (cui è stata data attuazione nel dicembre 2015), che sono tra i più significativi provvedimenti internazionali in tema di femminicidio, è emerso come tale espressione sia sempre intesa in senso ampio, comprensivo non solo di «aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche».

Le Sezioni Unite hanno elaborato il seguente principio di diritto: “La disposizione dell’articolo 408 comma 3-bis Codice Procedura Penale, che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con «violenza alla persona», è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 del Codice Penale, perché l’espressione «violenza alla persona» deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».

Ai sensi della Disposizione, pertanto, anche la persona offesa dal reato di stalking, in quanto vittima di violenza morale e psicologica, ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, indipendentemente da una sua eventuale e preventiva richiesta.

Ricordando che è pacifico che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione della persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione, la Cassazione ha precisato che: “analoga tutela deve ricevere anche il presente caso in cui viene violato l’obbligo di dare alla persona offesa l’avviso di cui si discute, a prescindere da ogni eventuale richiesta. Si tratta infatti di una prescrizione avente ad oggetto un obbligo informativo che mira a rafforzare la posizione di una determinata categoria di persone offese, come risulta dalla ratio dell’intervento normativo in cui è contenuta ed è confermato dall’ampliamento del termine concesso per prendere visione degli atti e presentare opposizione, raddoppiato rispetto a quello ordinario”.

Le Sezioni Unite concludono pertanto disponendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente per l’ulteriore corso.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 - 16 marzo 2016, n. 10959)

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con “violenza alla persona”, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, sanzionati rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 del Codice Penale, dal momento che «l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».

La pronuncia in esame ha preso le mosse dal ricorso presentato dal difensore della vittima di stalking, il quale lamentava la violazione del disposto dell’articolo 408 comma 3-bis del Codice di Procedura Penale (“Disposizione”), così come novellato dall’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto legge n. 93 del 2013, a norma del quale la notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa deve essere predisposta in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla persona», a prescindere da un’eventuale richiesta, che, ad esempio, nel caso di specie non era stata formulata.

La questione, demandata per la sua complessità alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, è stata quindi comprendere se gli atti persecutori dell’articolo 612 bis del Codice Penale rientrano o meno nel novero dei «delitti commessi con violenza alla persona».

I giudici, analizzando puntualmente i più recenti interventi legislativi, nazionali e sovranazionali, volti a contrastare il dilagante fenomeno della violenza di genere anche attraverso una maggior tutela processuale della vittima, hanno evidenziato come la scelta del legislatore italiano di ricorrere ad una formula tanto “ambigua” sia stata motivata dalla volontà di ampliare quanto più possibile la portata degli obblighi di comunicazione e informazione nei confronti della persona offesa dal reato.

La Corte, chiarito questo punto, si è poi interrogata su che cosa effettivamente si intenda per «violenza alla persona», e, attraverso la disamina della nozione di «violenza» contenuta nella Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia nel giugno 2013) e nella Direttiva 2012/29 UE (cui è stata data attuazione nel dicembre 2015), che sono tra i più significativi provvedimenti internazionali in tema di femminicidio, è emerso come tale espressione sia sempre intesa in senso ampio, comprensivo non solo di «aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche».

Le Sezioni Unite hanno elaborato il seguente principio di diritto: “La disposizione dell’articolo 408 comma 3-bis Codice Procedura Penale, che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con «violenza alla persona», è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 del Codice Penale, perché l’espressione «violenza alla persona» deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».

Ai sensi della Disposizione, pertanto, anche la persona offesa dal reato di stalking, in quanto vittima di violenza morale e psicologica, ha diritto a ricevere la notifica della richiesta di archiviazione, indipendentemente da una sua eventuale e preventiva richiesta.

Ricordando che è pacifico che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione della persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione, la Cassazione ha precisato che: “analoga tutela deve ricevere anche il presente caso in cui viene violato l’obbligo di dare alla persona offesa l’avviso di cui si discute, a prescindere da ogni eventuale richiesta. Si tratta infatti di una prescrizione avente ad oggetto un obbligo informativo che mira a rafforzare la posizione di una determinata categoria di persone offese, come risulta dalla ratio dell’intervento normativo in cui è contenuta ed è confermato dall’ampliamento del termine concesso per prendere visione degli atti e presentare opposizione, raddoppiato rispetto a quello ordinario”.

Le Sezioni Unite concludono pertanto disponendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente per l’ulteriore corso.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 - 16 marzo 2016, n. 10959)