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Start up - CTR di Venezia: le perdite conseguite in fase di start-up non sono sintomatiche di antieconomicità

Le perdite conseguite in fase di start-up non sono sintomo di antieconomicità né rileva che il bilancio di una Controlled Foreign Company (CFC) sia stato redatto in lingua inglese e che la relazione di certificazione sia stata effettuata da soggetto non iscritto nel Registro Italiano dei Revisori legali. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Venezia.

Il caso di specie concerne la determinazione in via induttiva ex articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 (“DPR”) del reddito imponibile di una CFC residente ad Hong Kong imputato per trasparenza in capo alla controllante italiana.

L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Vicenza notifica alla Controllante avviso di accertamento con la rideterminazione del reddito ai fini IRES, tenuto conto sia della gestione antieconomica e in perdita che la controllata avrebbe avuto nel suo primo anno di vita, sia della mancata produzione della relazione al bilancio tradotta in italiano, estesa da un revisore iscritto all’Albo Nazionale dei revisori contabili. La CTP di Vicenza, adita dalla Controllante, ritiene corretto l’operato dell’Ufficio, in quanto si sarebbe “limitato a trasporre alla società controllata il rapporto tra costi e ricavi che la società italiana indica nei propri bilanci.

Avverso tale sentenza, la Società propone ricorso dinnanzi alla CTR di Venezia. La pronuncia, in senso opposto rispetto a quella di primo grado affronta una pluralità di questioni.

Innanzitutto, il Collegio dichiara illegittimo l’utilizzo del metodo induttivo, in quanto i presupposti a giustificazione di tale scelta addotti dall’Ufficio di Vicenza non rientrano tra le ipotesi tassative indicate all’articolo 39 del DPR.

Inoltre, la CTR constata l’assenza di qualsiasi norma che imponga alle società estere le certificazioni accompagnate dalla traduzione in lingua italiana e l’intervento di revisori nazionali. Secondo la CTR sarebbe stata sufficiente la richiesta della traduzione delle suddette certificazioni da parte dell’Ufficio, in contraddittorio con la parte. 

Quanto al profilo dell’assenza di redditività in fase di start- up, questa, ad avviso della CTR è condizione fisiologica nel primo anno di attività e non è presunzione assoluta in grado di supportare la tesi dell’antieconomicità.

Da ultimo, il Collegio rileva che l’Ufficio non aveva valutato le doglianze presentate dalla Società, con evidente conseguente violazione del principio del contraddittorio e difetto di motivazione dell’atto.

Per tutte queste ragioni, la Commissione Tributaria Regionale annulla l’avviso di accertamento impugnato e ordina la riforma della sentenza di primo grado.

(Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza 11 febbraio 2016 n.231/1/2016)

Le perdite conseguite in fase di start-up non sono sintomo di antieconomicità né rileva che il bilancio di una Controlled Foreign Company (CFC) sia stato redatto in lingua inglese e che la relazione di certificazione sia stata effettuata da soggetto non iscritto nel Registro Italiano dei Revisori legali. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Venezia.

Il caso di specie concerne la determinazione in via induttiva ex articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 (“DPR”) del reddito imponibile di una CFC residente ad Hong Kong imputato per trasparenza in capo alla controllante italiana.

L’Ufficio dell’Agenzia delle entrate di Vicenza notifica alla Controllante avviso di accertamento con la rideterminazione del reddito ai fini IRES, tenuto conto sia della gestione antieconomica e in perdita che la controllata avrebbe avuto nel suo primo anno di vita, sia della mancata produzione della relazione al bilancio tradotta in italiano, estesa da un revisore iscritto all’Albo Nazionale dei revisori contabili. La CTP di Vicenza, adita dalla Controllante, ritiene corretto l’operato dell’Ufficio, in quanto si sarebbe “limitato a trasporre alla società controllata il rapporto tra costi e ricavi che la società italiana indica nei propri bilanci.

Avverso tale sentenza, la Società propone ricorso dinnanzi alla CTR di Venezia. La pronuncia, in senso opposto rispetto a quella di primo grado affronta una pluralità di questioni.

Innanzitutto, il Collegio dichiara illegittimo l’utilizzo del metodo induttivo, in quanto i presupposti a giustificazione di tale scelta addotti dall’Ufficio di Vicenza non rientrano tra le ipotesi tassative indicate all’articolo 39 del DPR.

Inoltre, la CTR constata l’assenza di qualsiasi norma che imponga alle società estere le certificazioni accompagnate dalla traduzione in lingua italiana e l’intervento di revisori nazionali. Secondo la CTR sarebbe stata sufficiente la richiesta della traduzione delle suddette certificazioni da parte dell’Ufficio, in contraddittorio con la parte. 

Quanto al profilo dell’assenza di redditività in fase di start- up, questa, ad avviso della CTR è condizione fisiologica nel primo anno di attività e non è presunzione assoluta in grado di supportare la tesi dell’antieconomicità.

Da ultimo, il Collegio rileva che l’Ufficio non aveva valutato le doglianze presentate dalla Società, con evidente conseguente violazione del principio del contraddittorio e difetto di motivazione dell’atto.

Per tutte queste ragioni, la Commissione Tributaria Regionale annulla l’avviso di accertamento impugnato e ordina la riforma della sentenza di primo grado.

(Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sentenza 11 febbraio 2016 n.231/1/2016)