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Tributi - CTP: condannata l’Agenzia delle Entrate in sede cautelare alle spese di giudizio

Come noto, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/2015 - Supplemento ordinario n. 55, ha introdotto nell’ambito del processo tributario importanti novità, che peraltro hanno ripreso molte delle mie proposte modificative.

Tra le varie novità assume, senza dubbio, particolare rilevanza il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

Ed infatti, sino ad oggi, in virtù di quanto previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 546/1992, si è sempre assistito ad un elevato utilizzo da parte dei giudici di merito alla compensazione delle spese di giudizio, arrivando solo in rari casi i giudicanti a condannare alle spese l’Amministrazione finanziaria, nei casi di vittoria del contribuente.

Ora, però, a seguito della nuova disposizione si è finalmente rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono sempre la soccombenza, introducendo l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; per di più, il suddetto principio è stato esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 546/92 stabilisce che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

Il comma 2-quater , infine, stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell’ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull’istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l’adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare.

Ebbene, proprio in applicazione del suddetto articolo, la CTP di Lecce con due Ordinanze del 15 gennaio 2016 n. 1489 e 1490, in accoglimento delle richieste di sospensione della riscossione da parte di un contribuente, su istanza proposta dal sottoscritto Avvocato Maurizio Villani, ha condannato l’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese relative alla fase cautelare.

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Ordinanze del 15 gennaio 2016, n. 1489 e 1490)

Come noto, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/2015 - Supplemento ordinario n. 55, ha introdotto nell’ambito del processo tributario importanti novità, che peraltro hanno ripreso molte delle mie proposte modificative.

Tra le varie novità assume, senza dubbio, particolare rilevanza il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

Ed infatti, sino ad oggi, in virtù di quanto previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 546/1992, si è sempre assistito ad un elevato utilizzo da parte dei giudici di merito alla compensazione delle spese di giudizio, arrivando solo in rari casi i giudicanti a condannare alle spese l’Amministrazione finanziaria, nei casi di vittoria del contribuente.

Ora, però, a seguito della nuova disposizione si è finalmente rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono sempre la soccombenza, introducendo l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; per di più, il suddetto principio è stato esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 546/92 stabilisce che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

Il comma 2-quater , infine, stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell’ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull’istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l’adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare.

Ebbene, proprio in applicazione del suddetto articolo, la CTP di Lecce con due Ordinanze del 15 gennaio 2016 n. 1489 e 1490, in accoglimento delle richieste di sospensione della riscossione da parte di un contribuente, su istanza proposta dal sottoscritto Avvocato Maurizio Villani, ha condannato l’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese relative alla fase cautelare.

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Ordinanze del 15 gennaio 2016, n. 1489 e 1490)