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Attualità - Bonus pubblicità: credito d’imposta fino al 90% per il professionista o l’impresa che acquista spazi pubblicitari per la propria attività

Attualità - Bonus pubblicità: credito d’imposta fino al 90% per il professionista o l’impresa che acquista spazi pubblicitari per la propria attività
Attualità - Bonus pubblicità: credito d’imposta fino al 90% per il professionista o l’impresa che acquista spazi pubblicitari per la propria attività

Il decreto legge 148 del 16 ottobre 2017 (pubblicato lo scorso 16 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 242) ha esteso l’utilizzo del bonus pubblicità, già previsto per l’anno 2018 a favore di imprese e professionisti che vogliono investire per far conoscere la propria attività, anche all’anno in corso.

L’agevolazione, infatti, è da ora in vigore per tutte le spese sostenute nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017.

Questo beneficio, secondo quanto indicato dal decreto, è valido anche per chi acquista spazi pubblicitari su testate online e viene erogato sotto forma di credito di imposta del 75% o del 90% da utilizzare sulle tasse da corrispondersi a luglio 2018 (quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Le percentuali di detrazione, previste dal decreto, sono due: quella del 75% riguarda tutti i contribuenti (quindi imprese e professionisti); la seconda, che sale fino al 90%, concerne le startup innovative, le microimprese e le pmi.

Segnaliamo una incongruenza contenuta nel testo del decreto 148/2017 con riferimento al credito fiscale previsto per gli anni 2017 e 2018.

In particolare, per il 2017 la normativa prevede il «riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017».

In questo caso, quindi, ad essere compensabili sono tutte le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa cartacea anche online.

Per il 2018, invece, questa estensione ai siti online non viene menzionata tra le spese detraibili Difatti, il comma 1 dell’articolo 57-bis del decreto legge 50/2017, che introduce il credito d’imposta del bonus pubblicità per l’anno 2018, sancisce chiaramente che questo spetta «a decorrere dall’anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali», di fatto escludendo le testate online.

A giudizio della stragrande maggioranza degli esperti, però, anche nel 2018 sarà possibile compensare le spese sostenute per acquistare pubblicità su giornali online; anche perché sarebbe incongruente introdurre la stampa online  nel c.d. “decreto ponte” per l’anno 2017 per poi escluderla per l’anno 2018. Con ogni probabilità, quindi, la stampa online è stata compresa nella definizione «stampa quotidiana e periodica», anche se, per sbrogliare il bandolo della matassa, si attendono i necessari chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i decreti attutativi, di cui noi di Filodiritto vi daremo contezza.

Oltre alle imprese, il bonus potrà essere utilizzato anche dai professionisti senza bisogno che questi siano iscritti all’albo.

Infine, ricordiamo che per usufruire del bonus pubblicità è necessario che la spesa sostenuta per l’acquisto di campagne pubblicitarie sia superiore di almeno l’1% rispetto a quanto stanziato ed effettivamente sostenuto nell’anno precedente. Il credito d’imposta potrà poi essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”. (17G00166)