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Attualità - Mantenimento figli: la Corte d’Appello di Milano definisce le linee guida sulle spese extra assegno

Attualità - Mantenimento figli: la Corte d’Appello di Milano definisce le linee guida sulle spese extra assegno
Attualità - Mantenimento figli: la Corte d’Appello di Milano definisce le linee guida sulle spese extra assegno

Con una nota del 14 novembre 2017, la Corte di Appello di Milano ha definito le “Linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti nel momento di separazione dei genitori”, frutto di un lavoro congiunto realizzato insieme al Tribunale, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

La novità di queste Linee Guida riguarda l’applicazione all’intera Corte di Appello di Milano.

Vediamole nello specifico:

- l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, devono ritenersi nello stesso incluse le seguenti: spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco. L’elenco, si precisa, non deve considerarsi esaustivo;

- gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento. Oltre alle spese c.d. ordinarie, si precisa che per spese extra assegno (c.d. straordinarie) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà.

Inoltre, le Linee Guida specificano le singole voci di spesa, stabilendo anche quelle che devono essere precedentemente concordate dai genitori e quelle che invece non hanno bisogno di un preventivo di spesa. Lo schema da applicare è il seguente:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;

b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;

c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) tickets sanitari;

e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;

f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

 

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;

b) cure termali e fisioterapiche;

c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;

d) farmaci omeopatici;

spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;

b) libri di testo;

c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;

d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;

f) fondo cassa richiesto dalla scuola;

g) gite scolastiche senza pernottamento;

h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;

 

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;

b) gite scolastiche con pernottamento;

c) corsi di recupero e lezioni private;

d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all’estero;

e) alloggio presso la sede universitaria;

 

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:

a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;

b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:

a) corsi di lingue;

b) corsi di musica e strumenti musicali;

c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);

d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)

e) baby sitter;

f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;

g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);

h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

 

Per quanto concerne le spese straordinarie da concordare viene stabilito il criterio per il rimborso della quota al genitore che le ha anticipate:

 

- il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro massimo 10 gg. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;

 

- il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare all’altro genitore la documentazione che provi l’esborso sostenuto entro 30 giorni dall’effettuazione della spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

 

Ripetiamo che queste Linee Guida valgono per l’intera Corte di Appello di Milano.

Vedremo quale impulso potranno dare alle restanti Corti d’Appello, con il recepimento delle stesse nei giudizi avanti altri distretti.

(Corte di Appello di Milano, Circolare 14 novembre 2017 - “Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”)