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Banca - Tribunale di Monza: onere probatorio per usura

Banca - Tribunale  di  Monza: onere  probatorio per usura
Banca - Tribunale di Monza: onere probatorio per usura

Il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza numero 661 del 6 marzo 2017, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di diritto bancario: a) distribuzione dell’onere della prova; b) inammissibile una perizia di parte generica; c) formula della Banca d’Italia per la verifica dell’usurarietà, unica applicabile; d) l’Euribor non rientra nell’articolo 118 TUB.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, il Tribunale di Monza ha ritenuto decisiva l’omessa acquisizione preventiva ex articolo 119 TUB della documentazione probante che non può essere superata mediante richiesta di esibizione.

Il Giudice ha inoltre contestato la perizia di parte prodotta dal correntista in quanto redatta e costruita sulla base di presupposti di fatto erronei, strutturata su di una lunga premessa teorica, priva di indicazione metodologica, errata per includere nella determinazione delle tecniche indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente, in netto discostamento dalle formule della Banca d'Italia che viene confermata quale unica applicabile.

Altro argomento affrontato nella  la sentenza in oggetto concerne il tema della variazione del tasso di interesse. A tal a proposito, il giudicante ha affermato che “Non costituiscono variazioni rilevanti ai fini dell’articolo 118 TUB,i tassi di interesse indicizzati e la variazione dei parametri oggettivi e, come tali, non comportano l'obbligo della comunicazione” da parte della Banca.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza, Sentenza del 6 marzo 2017, n. 661)

 

Prof.ssa Rosanna Pagliuca

Il Tribunale di Monza ha pubblicato la sentenza numero 661 del 6 marzo 2017, con cui ha precisato, tra l’altro, tre profili particolarmente interessanti in materia di diritto bancario: a) distribuzione dell’onere della prova; b) inammissibile una perizia di parte generica; c) formula della Banca d’Italia per la verifica dell’usurarietà, unica applicabile; d) l’Euribor non rientra nell’articolo 118 TUB.

In tema di distribuzione dell'onere della prova, il Tribunale di Monza ha ritenuto decisiva l’omessa acquisizione preventiva ex articolo 119 TUB della documentazione probante che non può essere superata mediante richiesta di esibizione.

Il Giudice ha inoltre contestato la perizia di parte prodotta dal correntista in quanto redatta e costruita sulla base di presupposti di fatto erronei, strutturata su di una lunga premessa teorica, priva di indicazione metodologica, errata per includere nella determinazione delle tecniche indistintamente tutti gli oneri contabilizzati negli estratti di conto corrente, in netto discostamento dalle formule della Banca d'Italia che viene confermata quale unica applicabile.

Altro argomento affrontato nella  la sentenza in oggetto concerne il tema della variazione del tasso di interesse. A tal a proposito, il giudicante ha affermato che “Non costituiscono variazioni rilevanti ai fini dell’articolo 118 TUB,i tassi di interesse indicizzati e la variazione dei parametri oggettivi e, come tali, non comportano l'obbligo della comunicazione” da parte della Banca.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza, Sentenza del 6 marzo 2017, n. 661)

 

Prof.ssa Rosanna Pagliuca