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Cautelare - Tribunale di Bologna: la nomina del curatore speciale di s.r.l. ha effetto retroattivo

Cautelare - Tribunale di Bologna: la nomina del curatore speciale di s.r.l. ha effetto retroattivo
Cautelare - Tribunale di Bologna: la nomina del curatore speciale di s.r.l. ha effetto retroattivo

1. La decisione

Rilevato come all’avvenuta designazione del Curatore Speciale si debba attribuire un’efficacia sanante assoluta “retroattiva”… …ne deriva che l’intervento della relativa nomina ai fini del procedimento ex articolo 669/terdecies codice di procedura civile – disposta in via preliminare nel corso del reclamo in esame – rende giuridicamente irrilevante la pregressa omissione, da intendere ormai tamquam non esset e priva di residui effetti invalidanti”.

 

2. Il processo

Avverso il provvedimento che ne aveva disposto la revoca cautelare propone reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, il revocato Amministratore Unico di società a responsabilità limitata, contestando, quale unico motivo di gravame, l’omessa nomina di un Curatore Speciale ex articolo 78 codice di procedura civile nell’interesse della società nella fase monocratica del procedimento.

Secondo il reclamante tale omissione sarebbe stata idonea a travolgere l’intero procedimento svoltosi avanti al Giudice monocratico e culminato nel provvedimento di revoca cautelare dell’Amministratore Unico, che, per tale ragione, avrebbe dovuto essere annullato.

In effetti, nella fase del procedimento ex articolo 2476, terzo comma, codice civile la società non si era costituita ed era rimasta contumace, mentre si era costituito il revocando (poi revocato) Amministratore Unico.

Nonostante l’evidente conflitto di interessi tra la società, in persona dell’Amministratore Unico, ed il rappresentante della stessa, ossia l’Amministratore revocando, il Giudice monocratico non aveva ritenuto necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, né disporre la nomina di un Curatore Speciale nell’interesse della società ai sensi dell’articolo 78 codice di procedura civile.

Al contrario, il Collegio costituito presso il Tribunale di Bologna, con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione del reclamo, aveva disposto la nomina di un Curatore Speciale nei confronti della società, stante l’esistenza (seppur potenziale) del conflitto di interessi tra il reclamante (e revocato) Amministratore Unico della società e quest’ultima.

Secondo il socio reclamato e resistente, tuttavia, la nomina disposta in sede di reclamo avrebbe avuto effetto retroattivo, essendo pertanto idonea a sanare l’omissione commessa nella prima fase del procedimento cautelare.Ciò in virtù della natura completamente devolutiva del procedimento per reclamo ex articolo 669 terdecies del codice di procedura civile, confermata anche dal fatto che l’ultimo periodo del quarto comma dell’articolo 669 terdecies del codice di procedura civile stabilisce espressamente che “non è consentita la rimessione al primo giudice”.

Infatti, il procedimento di reclamo avverso un provvedimento cautelare è da intendersi come parte della medesima procedura, costituita da due fasi distinte (una monocratica ed una collegiale), non come semplice gravame avente natura rescissoria.

Facendo proprie tali osservazioni ed in virtù del fatto che il reclamante aveva eccepito quale unico motivo di reclamo l’omessa nomina di un Curatore Speciale – sanata in sede di reclamo –, il Tribunale di Bologna ha rigettato il reclamo stesso, confermando integralmente il provvedimento cautelare di revoca dell’Amministratore Unico della società.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Bologna, Ordinanza ex articolo 669 terdecies c.p.c. del 13 giugno 2017, Relatore Dott. Fabio Florini)