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Concorrenza sleale - Tribunale di Bologna: quali tutele in caso di replica delle dichiarazioni di conformità da parte del concorrente?

Concorrenza sleale - Tribunale di Bologna: quali tutele in caso di replica delle dichiarazioni di conformità da parte del concorrente?
Concorrenza sleale - Tribunale di Bologna: quali tutele in caso di replica delle dichiarazioni di conformità da parte del concorrente?

Il caso oggetto della controversia

Una società operante nella produzione di tessuti tecnici industriali per il settore lattiero caseario ha agito avanti il Tribunale di Bologna, lamentando il fatto che una società concorrente operasse nel mercato proponendo prodotti ai quali veniva allegata una dichiarazione di conformità per idoneità alimentare, ritenuta dalla società ricorrente una copia della propria attestazione.

Il caso sottoposto al Tribunale di Bologna è interessante, perché offre l’occasione per valutare le forme di tutela applicabili laddove il concorrente indebitamente si appropri di valori o elementi positivi dell’altrui impresa, rappresentati, nel caso in questione, da dichiarazioni di conformità.

 

Le argomentazioni del Tribunale di Bologna sulla violazione delle norme sul diritto d’autore

A fronte della lamentata violazione delle norme a protezione del diritto d’autore sostenuta dalla società ricorrente, il Tribunale di Bologna ha escluso la possibilità di riconoscere ad attestazioni “necessitate” quali le certificazioni di conformità la tutela prevista dalle disposizioni sul diritto d’autore.

Tale tutela per il Tribunale non può essere accordata per la mancanza del requisito del carattere creativo.

Infatti, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie: “non può ritenersi che la dichiarazione di conformità sia dotata di un seppur basso livello di creatività… giacché l’autore si è limitato a dare atto della conformità dei prodotti indicati alla legislazione comunitaria di settore… senza che in tale dichiarazione possano riscontrarsi aspetti idonei ad esprimere quelle peculiari abilità di coordinamento o di discernimento selettivo rispetto ad una serie di variabili possibili che devono ricorrere per riconoscere all’opera la richiesta tutela autorale”.

L’analisi condotta al riguardo dal Tribunale di Bologna ha considerato l’elaborazione svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sugli elementi costituitivi dell’attività creativa, ritenendo tale requisito sussistente anche nei casi di creatività c.d. semplice, ove “nell’opera ricorra comunque l’espressione di un’attività di discernimento selettivo o di abilità di coordinamento”.

In sostanza, il Tribunale, nel richiamare le argomentazioni svolte sul punto, ha rilevato come “nelle opere maggiormente vincolate da modalità tecniche o da contenuti necessitati” ai fini del riconoscimento della tutela prevista dalle norme sul diritto d’autore sia quantomeno richiesta “una originale (nel senso di non banale) concatenazione intellettuale di materiali già esistenti, non bastando un’attività puramente tecnica che sia il risultato di lavoro intellettuale non creativo in senso artistico o letterario”.

Le considerazioni che precedono hanno, conseguentemente, indotto il Tribunale a non accordare alla società ricorrente la tutela autorale richiesta.

 

La qualificazione della replica delle dichiarazioni di conformità del concorrente quale atto di concorrenza sleale

La ripresa del contenuto della dichiarazione di conformità nella comunicazione di impresa della società concorrente è stata qualificata dal Tribunale come un atto di concorrenza sleale, inquadrabile tra gli atti di appropriazione di pregi di cui all’articolo 2598, n. 2, del Codice Civile.

A questo riguardo, il giudice ha riscontrato nel comportamento posto in essere dalla società resistente gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 2598, n. 2, del Codice Civile, che – come rilevato – “si configura in tutti i casi in cui la comunicazione d’impresa dell’imprenditore attribuisce ai suoi prodotti o alla sua impresa pregi propri soltanto dei prodotti o dell’impresa di un concorrente… ingenerando nel pubblico la convinzione che il prodotto o l’impresa abbiano le stesse qualità e gli stessi pregi del concorrente.

 

La decisione del Tribunale di Bologna

In conseguenza della qualificazione della condotta contestata quale atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi, il Tribunale ha, pertanto, inibito alla società resistente l’utilizzo della dichiarazione di conformità, disponendo altresì una penalità di mora pari ad euro 1.000 (mille) per ogni successiva accertata violazione.

L’ordinanza è integralmente consultabile sul sito Giuraemilia.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa civile – Dottoressa Daria Sbariscia, Ordinanza 26 giugno 2017)