x

x

Condominio - Cassazione Civile: le spese per il lastrico solare non ricadono su tutti i condomini ma rimangono a carico dei proprietari individuali degli immobili sottostanti

condominio
condominio

La Corte di Cassazione ha ribadito, sulla scorta della propria granitica giurisprudenza, che i due terzi delle spese per il lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico.

 

Il caso

Nel caso in esame, alcuni condomini proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, con la quale quest’ultima aveva dichiarato che le spese per il rifacimento dei lastrici solari siti al quinto ed al sesto piano della scala B dell’edificio del condominio oggetto delle questione, dovevano essere sostenute per un terzo dai proprietari esclusivi dei lastrici e per due terzi da tutti i restanti condomini.

La Corte d’Appello sosteneva che “i lastrici solari insistevano su porzione di immobile comuni a tutti i condomini (galleria pedonale, portico pedonale, portineria, atrio, piani interrati, corselli box), e quindi costituivano copertura non solo delle unità immobiliari site ai piani sottostanti e di proprietà esclusiva dei rispettivi comunisti, ma pure, appunto, di tali parti comuni”.

Il ricorso degli appellanti riguardava un unico motivo, vale a dire il travisamento dell’articolo 1126 del Codice civile e articolo 68 Disposizione di Attuazione del Codice civile.

 

La decisione

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello di Milano sia in contrasto con la giurisprudenza della stessa Cassazione.

Innanzitutto, la Cassazione ha spiegato che quanto previsto nell’articolo 1126 del Codice civile, vale a dire l’obbligo di partecipare nella misura di due terzi alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo a tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, si riferisce evidentemente “a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto”.

La Corte, menzionando una precedente pronuncia in merito (Cassazione, Sezione Seconda, n. 2821 del 16 luglio 1976), ha ribadito quanto sopra espresso, ossia: “l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione”.

Ha continuato la Cassazione, evidenziando come sia inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo copra una o più parti che siano comuni a tutti i condomini (come, ad esempio, il suolo su cui sorge l’edificio, la facciata, le fondazioni). Infatti, la citata Corte, ha chiarito che se bastasse quanto detto per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l’articolo 1126 del Codice civile non avrebbe alcuna pratica applicazione.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 10 maggio 2017, n. 11484)

La Corte di Cassazione ha ribadito, sulla scorta della propria granitica giurisprudenza, che i due terzi delle spese per il lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico.

 

Il caso

Nel caso in esame, alcuni condomini proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, con la quale quest’ultima aveva dichiarato che le spese per il rifacimento dei lastrici solari siti al quinto ed al sesto piano della scala B dell’edificio del condominio oggetto delle questione, dovevano essere sostenute per un terzo dai proprietari esclusivi dei lastrici e per due terzi da tutti i restanti condomini.

La Corte d’Appello sosteneva che “i lastrici solari insistevano su porzione di immobile comuni a tutti i condomini (galleria pedonale, portico pedonale, portineria, atrio, piani interrati, corselli box), e quindi costituivano copertura non solo delle unità immobiliari site ai piani sottostanti e di proprietà esclusiva dei rispettivi comunisti, ma pure, appunto, di tali parti comuni”.

Il ricorso degli appellanti riguardava un unico motivo, vale a dire il travisamento dell’articolo 1126 del Codice civile e articolo 68 Disposizione di Attuazione del Codice civile.

 

La decisione

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione, ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello di Milano sia in contrasto con la giurisprudenza della stessa Cassazione.

Innanzitutto, la Cassazione ha spiegato che quanto previsto nell’articolo 1126 del Codice civile, vale a dire l’obbligo di partecipare nella misura di due terzi alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare di uso esclusivo a tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, si riferisce evidentemente “a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto”.

La Corte, menzionando una precedente pronuncia in merito (Cassazione, Sezione Seconda, n. 2821 del 16 luglio 1976), ha ribadito quanto sopra espresso, ossia: “l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione”.

Ha continuato la Cassazione, evidenziando come sia inevitabile che la terrazza a livello o il lastrico di uso esclusivo copra una o più parti che siano comuni a tutti i condomini (come, ad esempio, il suolo su cui sorge l’edificio, la facciata, le fondazioni). Infatti, la citata Corte, ha chiarito che se bastasse quanto detto per chiamare a concorrere alle spese del bene di copertura tutti i condomini, l’articolo 1126 del Codice civile non avrebbe alcuna pratica applicazione.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Ordinanza 10 maggio 2017, n. 11484)