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Contratto - Tribunale di Torino: obbligazioni contrattuali, tutti gli inadempimenti incidono sul rapporto?

Contratto - Tribunale di Torino: obbligazioni contrattuali, tutti gli inadempimenti incidono sul rapporto?
Contratto - Tribunale di Torino: obbligazioni contrattuali, tutti gli inadempimenti incidono sul rapporto?

Il Tribunale di Torino ha affrontato un interessante caso che coinvolge l’inadempimento di entrambe le parti del giudizio, effettuando un necessario bilanciamento del peso degli inadempimenti e dell’incidenza delle singole prestazioni nel vincolo contrattuale.

 

Il caso

La parte cedente in un contratto di cessione di azienda richiede (i) l’accertamento dell’avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto, in quanto l’accordo si sarebbe risolto di diritto al mancato pagamento di cinque rate mensili, anche non consecutive, delle 110 dovute dall’acquirente, e la conseguente restituzione dell’azienda unitamente ai frutti civili percepiti e percipiendi e il risarcimento dei danni; o (ii) nel caso dovesse essere ritenuto ancora pendente il rapporto, ne domanda la risoluzione per inadempimento contrattuale.

La società cessionaria respinge le domande ed utilizza come principale difesa l’eccezione d’inadempimento secondo l’articolo 1460 del Codice Civile (Eccezione d’inadempimento), in considerazione del fatto che sarebbe stato proprio il cedente il primo a non aver rispettato gli obblighi contrattuali, non risultando regolari sul piano edilizio le strutture sanitarie componenti l’azienda, come invece era richiesto da contratto.

 

Inadempimenti contrattuali ed eccezione d’inadempimento

Avendo presente le posizione delle parti e prima di esaminare la decisione del Giudice del Tribunale, vale la pena di soffermarsi sugli aspetti di merito e processuali relativi alla vicenda.

In particolar modo, quando in un giudizio di risoluzione il convenuto solleva un’eccezione d’inadempimento, il Giudice è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa delle inadempienze, per stabilire quale sia di gravità tale da giustificare quella della controparte. In sostanza, si tratta di individuare la parte che abbia per prima e significativamente inciso sul pacifico proseguirsi del rapporto.

Nel caso di specie, il rifiuto di adempiere del cessionario sulla base dell’articolo 1460, conseguente all’inadempimento del cedente, ha precluso a quest’ultimo la possibilità di avvalersi della clausola di risoluzione, ma altresì imposto al cessionario-convenuto l’onere processuale di dover provare le irregolarità nell’adempimento del cedente-attore, provocando così l’inversione dell’onere probatorio che, di norma, è, invece, in capo alla parte che propone la domanda giudiziale.

 

Decisione

Per decidere la controversia, il giudice procede con una duplice valutazione.

Innanzitutto, con riferimento alla prima domanda del cedente, il Tribunale nega l’operatività della clausola risolutiva, in quanto portata a giudizio in un momento successivo la sollevazione da parte della società cessionaria dell’eccezione d’inadempimento. Più precisamente, in un momento in cui l’entità del parziale adempimento della cessionaria poteva ritenersi proporzionale al non corretto adempimento dell’attore.

Tuttavia, con la seconda valutazione, il Tribunale rileva che il proseguirsi dell’inadempienza della stessa società cessionaria, che continua ad usufruire dell’azienda, nonostante le irregolarità edilizie dalla stessa contestate, ha causato uno sbilanciamento della gravità dei due inadempimenti, tale da far ricorrere i presupposti per la risoluzione del contratto.

La sentenza è integralmente consultabile sulla Rivista Giurisprudenza della imprese.

(Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 - 6 marzo 2017, n. 1228)

Il Tribunale di Torino ha affrontato un interessante caso che coinvolge l’inadempimento di entrambe le parti del giudizio, effettuando un necessario bilanciamento del peso degli inadempimenti e dell’incidenza delle singole prestazioni nel vincolo contrattuale.

 

Il caso

La parte cedente in un contratto di cessione di azienda richiede (i) l’accertamento dell’avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto, in quanto l’accordo si sarebbe risolto di diritto al mancato pagamento di cinque rate mensili, anche non consecutive, delle 110 dovute dall’acquirente, e la conseguente restituzione dell’azienda unitamente ai frutti civili percepiti e percipiendi e il risarcimento dei danni; o (ii) nel caso dovesse essere ritenuto ancora pendente il rapporto, ne domanda la risoluzione per inadempimento contrattuale.

La società cessionaria respinge le domande ed utilizza come principale difesa l’eccezione d’inadempimento secondo l’articolo 1460 del Codice Civile (Eccezione d’inadempimento), in considerazione del fatto che sarebbe stato proprio il cedente il primo a non aver rispettato gli obblighi contrattuali, non risultando regolari sul piano edilizio le strutture sanitarie componenti l’azienda, come invece era richiesto da contratto.

 

Inadempimenti contrattuali ed eccezione d’inadempimento

Avendo presente le posizione delle parti e prima di esaminare la decisione del Giudice del Tribunale, vale la pena di soffermarsi sugli aspetti di merito e processuali relativi alla vicenda.

In particolar modo, quando in un giudizio di risoluzione il convenuto solleva un’eccezione d’inadempimento, il Giudice è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa delle inadempienze, per stabilire quale sia di gravità tale da giustificare quella della controparte. In sostanza, si tratta di individuare la parte che abbia per prima e significativamente inciso sul pacifico proseguirsi del rapporto.

Nel caso di specie, il rifiuto di adempiere del cessionario sulla base dell’articolo 1460, conseguente all’inadempimento del cedente, ha precluso a quest’ultimo la possibilità di avvalersi della clausola di risoluzione, ma altresì imposto al cessionario-convenuto l’onere processuale di dover provare le irregolarità nell’adempimento del cedente-attore, provocando così l’inversione dell’onere probatorio che, di norma, è, invece, in capo alla parte che propone la domanda giudiziale.

 

Decisione

Per decidere la controversia, il giudice procede con una duplice valutazione.

Innanzitutto, con riferimento alla prima domanda del cedente, il Tribunale nega l’operatività della clausola risolutiva, in quanto portata a giudizio in un momento successivo la sollevazione da parte della società cessionaria dell’eccezione d’inadempimento. Più precisamente, in un momento in cui l’entità del parziale adempimento della cessionaria poteva ritenersi proporzionale al non corretto adempimento dell’attore.

Tuttavia, con la seconda valutazione, il Tribunale rileva che il proseguirsi dell’inadempienza della stessa società cessionaria, che continua ad usufruire dell’azienda, nonostante le irregolarità edilizie dalla stessa contestate, ha causato uno sbilanciamento della gravità dei due inadempimenti, tale da far ricorrere i presupposti per la risoluzione del contratto.

La sentenza è integralmente consultabile sulla Rivista Giurisprudenza della imprese.

(Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 - 6 marzo 2017, n. 1228)