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Diffamazione - Cassazione Penale: il gestore del sito risponde penalmente dei commenti pubblicati qualora ometta di rimuoverli

Diffamazione - Cassazione Penale: il gestore del sito risponde penalmente dei commenti pubblicati qualora ometta di rimuoverli
Diffamazione - Cassazione Penale: il gestore del sito risponde penalmente dei commenti pubblicati qualora ometta di rimuoverli

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’annosa questione della responsabilità del gestore di siti internet per i commenti inseriti e le espressioni utilizzate dagli utenti e dai visitatori del sito, affermando che è responsabile il gestore del sito internet che, venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di un commento inserito liberamente da un utente, ometta di rimuoverlo tempestivamente.

Il caso in esame

Il gestore di un sito internet specializzato in ambito calcistico era accusato del reato di diffamazione aggravata (ex articolo 595, comma terzo, del Codice Penale), in concorso con un utente del sito internet dallo stesso gestito, in quanto quest’ultimo aveva pubblicato un commento con alcune espressioni diffamatorie nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Assolto in primo grado, a seguito dell’appello proposto dalla pubblica accusa, era condannato anche al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, liquidato nella somma di 60.000 euro.

Avverso la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizio di motivazione della pronuncia impugnata, ritenuta contraddittoria per aver affermato la penale responsabilità del ricorrente e contemporaneamente il fatto che il commento era stato inserito autonomamente dall’utente del sito, senza alcun intervento del gestore, ritenendo quest’ultimo responsabile per il solo fatto di aver ricevuto successivamente dall’utente, che aveva redatto il commento, una email contenente il certificato penale della persona offesa.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile il giudizio di penale responsabilità espresso dalla Corte territoriale che, diversamente dal giudice di primo grado, aveva valorizzato il fatto che il gestore del sito avesse avuto notizia del contenuto diffamatorio del commento inserito dall’utente, avendo ricevuto da quest’ultimo una email alla quale era allegato il certificato penale della persona offesa.

Avendo avuto conoscenza di tale commento dal contenuto esplicitamente diffamatorio, ancorché liberamente inserito dall’utente del sito, senza alcun intervento del gestore (fatto questo non contestato dalla Corte territoriale), il gestore del sito internet avrebbe dovuto adoperarsi per rimuoverlo e evitare di renderlo visibile agli altri utenti. Omettendo di assumere tale condotta, lo stesso aveva favorito la diffusione del commento e l’aggravamento del danno nei confronti della persona offesa.

In base a questa pronuncia, il gestore del sito risponderebbe non in quanto responsabile del sito internet ma per non aver adempiuto ad un preciso obbligo di rimozione di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato sul proprio sito, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

La Corte di Cassazione ha, di conseguenza, stabilito che sussiste la penale responsabilità del gestore del sito non per la posizione (apicale) che questo ricopre nel contesto in cui i commenti denigratori sono espressi, peraltro non accettabile e costituzionalmente illegittima nel nostro ordinamento, ma “per l’aspetto dell’aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data [in cui] ne apprendeva l’esistenza, fino [all’esecuzione] del sequestro preventivo del sito”.

In ragione di ciò, ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato, confermando la sentenza impugnata.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 27 dicembre 2016, n. 54946)

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’annosa questione della responsabilità del gestore di siti internet per i commenti inseriti e le espressioni utilizzate dagli utenti e dai visitatori del sito, affermando che è responsabile il gestore del sito internet che, venuto a conoscenza del contenuto diffamatorio di un commento inserito liberamente da un utente, ometta di rimuoverlo tempestivamente.

Il caso in esame

Il gestore di un sito internet specializzato in ambito calcistico era accusato del reato di diffamazione aggravata (ex articolo 595, comma terzo, del Codice Penale), in concorso con un utente del sito internet dallo stesso gestito, in quanto quest’ultimo aveva pubblicato un commento con alcune espressioni diffamatorie nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Assolto in primo grado, a seguito dell’appello proposto dalla pubblica accusa, era condannato anche al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, liquidato nella somma di 60.000 euro.

Avverso la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizio di motivazione della pronuncia impugnata, ritenuta contraddittoria per aver affermato la penale responsabilità del ricorrente e contemporaneamente il fatto che il commento era stato inserito autonomamente dall’utente del sito, senza alcun intervento del gestore, ritenendo quest’ultimo responsabile per il solo fatto di aver ricevuto successivamente dall’utente, che aveva redatto il commento, una email contenente il certificato penale della persona offesa.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile il giudizio di penale responsabilità espresso dalla Corte territoriale che, diversamente dal giudice di primo grado, aveva valorizzato il fatto che il gestore del sito avesse avuto notizia del contenuto diffamatorio del commento inserito dall’utente, avendo ricevuto da quest’ultimo una email alla quale era allegato il certificato penale della persona offesa.

Avendo avuto conoscenza di tale commento dal contenuto esplicitamente diffamatorio, ancorché liberamente inserito dall’utente del sito, senza alcun intervento del gestore (fatto questo non contestato dalla Corte territoriale), il gestore del sito internet avrebbe dovuto adoperarsi per rimuoverlo e evitare di renderlo visibile agli altri utenti. Omettendo di assumere tale condotta, lo stesso aveva favorito la diffusione del commento e l’aggravamento del danno nei confronti della persona offesa.

In base a questa pronuncia, il gestore del sito risponderebbe non in quanto responsabile del sito internet ma per non aver adempiuto ad un preciso obbligo di rimozione di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato sul proprio sito, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

La Corte di Cassazione ha, di conseguenza, stabilito che sussiste la penale responsabilità del gestore del sito non per la posizione (apicale) che questo ricopre nel contesto in cui i commenti denigratori sono espressi, peraltro non accettabile e costituzionalmente illegittima nel nostro ordinamento, ma “per l’aspetto dell’aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data [in cui] ne apprendeva l’esistenza, fino [all’esecuzione] del sequestro preventivo del sito”.

In ragione di ciò, ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato, confermando la sentenza impugnata.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 27 dicembre 2016, n. 54946)