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Diritto industriale - Tribunale di Bologna: un elenco clienti non costituisce banca dati quando costituisce segreto aziendale

Diritto industriale - Tribunale di Bologna: un elenco clienti non costituisce banca dati quando costituisce segreto aziendale
Diritto industriale - Tribunale di Bologna: un elenco clienti non costituisce banca dati quando costituisce segreto aziendale

Una società produttrice di calzature ha creato un elenco di nominativi di clienti corredato da indicazioni sull’affidabilità degli stessi. Tale elenco, già salvato e segretato su supporti aziendali, è stato messo a disposizione, tramite il cloud di Dropbox, di una cerchia limitata di soggetti composta da dipendenti e collaboratori esterni.

Un ex agente della società proprietaria dell’elenco, successivamente alla risoluzione del rapporto contrattuale con la stessa, avvenuto nell’aprile 2014, ha modificato ed eliminato alcuni dati contenuti nel file di Dropbox senza autorizzazione da parte della suddetta società.

 

La causa promossa dalla società titolare dei dati

La società ha citato l’ex agente per violazione del proprio diritto d’autore con riferimento alla tutela delle banche dati ex articolo 102 bis della Legge sul diritto d’autore (LDA), oltre che per la violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ex articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale (CPI), formulando richiesta per un ingente risarcimento del danno, tenendo conto che verificare l’affidabilità di ogni cliente era costato 200 euro per ogni cliente, 675 in totale.

Il convenuto ha chiesto il rigetto di tutte le domande dell’attore e si è difeso sostenendo che ad assegnare le credenziali per consentire l’accesso al cloud era stata proprio la società, la quale, dopo il termine dei rapporti, non si era preoccupata di modificarle o eliminarle per impedire l’accesso al cloud.

L’agente ha inoltre rilevato che la parte attrice non ha provato la modifica dei file nonché l’utilizzo di notizie riservate.

La decisione del Tribunale in merito alla concorrenza sleale

Il Tribunale rigetta la domanda riguardante la concorrenza sleale in quanto, affinchè la fattispecie sussista, il convenuto avrebbe dovuto svolgere un’attività imprenditoriale analoga a quella della società, nella quale l’elenco clienti avrebbe dovuto giocare un ruolo di utilità, e di tutto ciò non è stata data prova. La ditta individuale dell’agente è stata infatti cancellata contestualmente alla conclusione dei rapporti di agenzia con la società. 

Tantomeno ricorrono i presupposti per accogliere le domande relative alla violazione degli articoli 98 e 99 CPI.

Secondo il Tribunale, pur ammettendo la sussumibilità degli elenchi clienti nella fattispecie normativa del CPI, l’acquisizione di tali dati è stata legittimamente attuata dall’ex agente, essendo stato munito di credenziali create ad hoc per lui, credenziali che la parte attrice non ha mai cancellato o modificato. Non è configurabile l’abusività nelle modalità di assunzione dei dati vietata dall’articolo 99 PCI.

Inoltre non vi è alcuna prova di un utilizzo non autorizzato dei dati da parte dell’agente.

Ad avviso del Tribunale, la modifica dei file non può aver causato danno alla parte attrice, in quanto copie del documento sono state salvate nell’hard disk e nei supporti aziendali. Il danno prospettato, cioè la perdita delle informazioni riservate, viene in questo modo a mancare.

La decisione del Tribunale in merito alla violazione del diritto d’autore

Sulla base della norma sopracitata (articolo 102 bis della LDA) il costitutore di una banca dati ha il diritto di vietare l’estrazione nonché il reimpiego del contenuto di una banca dati, parzialmente o nella sua totalità, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto siano state frutto di un importante investimento da parte del titolare della banca.

Rileva il Tribubale che tale articolo fa riferimento ad una banca dati messa a disposizione del pubblico, non compatibile con il caso in esame.

Secondo il Tribunale, a prescindere dalla considerazione dell’elenco clienti come banca dati, la normativa in materia di diritto d’autore richiamata si riferisce a banche dati visionabili e messe a disposizione di un pubblico.

La sentenza è consultabile integralmente su Giurisprudenzadelleimprese.it cliccando il seguente link.

(Tribunale di Bologna - Sezione specializzata in materia di impresa civile, Sentenza pubblicata il 4 luglio 2017, n. 1371)