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Famiglia - Cassazione Penale: per configurare il maltrattamento occorre il dolo abituale

Famiglia - Cassazione Penale: per configurare il maltrattamento occorre il dolo abituale
Famiglia - Cassazione Penale: per configurare il maltrattamento occorre il dolo abituale

La Cassazione ha annullato la sentenza di appello con cui la Corte d’Appello, nel riformare in peius la sentenza del Tribunale di Lecce, non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo abituale nelle condotte illecite dell'imputato, elemento invece necessario per configurare la responsabilità dell’imputato per il reato di maltrattamenti contro famigliari.

 

Ricorso introduttivo ed assoluzione in I grado

Con il ricorso presentato al Tribunale di Lecce, l’ex moglie e i due figli dell’imputato lamentavano di aver subito ingiurie, percosse e minacce da parte dello stesso e ne chiedevano la condanna per reato di maltrattamenti contro famigliari.

I giudici non avevano riconosciuto la responsabilità dell’imputato a norma dell’articolo 572 del codice penale, avendo escluso l’abitualità della condotta sulla base delle dichiarazioni delle persone offese. Da queste ultime infatti si coglie “che il clima famigliare non è sempre teso”.

Inoltre il Tribunale aveva escluso - sempre sulla stessa base - la sussistenza in capo al medesimo dell’elemento soggettivo della coscienza e volontà di persistere in attività vessatorie “perché l’imputato teneva all’educazione dei figli, seppur con metodi non condivisibili”.

Reformatio in peius in appello

La Corte d’Appello di Lecce ha però riformato in peius la sentenza di I grado, senza tuttavia procedere alla rinnovazione dell’istruttoria, giacchè si è limitata a considerare altri elementi probatori delle stesse dichiarazioni.

Queste, che riferiscono episodi di ingiurie, violenze e minacce a danno delle persone offese, sono ad avviso della Corte idonee a configurare responsabilità penale dell'imputato secondo l’articolo 572 del codice penale essendo ravvisabile la consapevolezza dell’imputato di persistere in attività vessatorie dirette a ledere la personalità delle vittime - mancando del tutto una qualsiasi finalità rieducativa.

 

Annullamento con rinvio della Cassazione

A seguito del ricorso per cassazione, l’imputato condannato ha ottenuto dalla Suprema Corte l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione.

La Corte d’Appello si è infatti limitata a rilevare la persistenza dell’attività vessatoria dell’imputato nei confronti di ex-moglie e figli senza però enunciare le argomentazioni circa la coscienza e volontà dell’imputato di persistere in tali atti.

L’accertamento dell’effettiva sussistenza dell’elemento psicologico è infatti indispensabile per configurare la fattispecie criminosa di maltrattamenti contro famigliari e - avendo la Corte di secondo grado omesso di indicarlo nella sentenza - gli Ermellini hanno dovuto dichiarare nulla la sentenza di condanna, ordinandone contestualmente il rinvio.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 6 Aprile 2017, n. 17574)