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Furto - Cassazione Penale: il furto dell’auto dotata di sistema di sicurezza satellitare è consumato e aggravato

Furto - Cassazione Penale: il furto dell’auto dotata di sistema di sicurezza satellitare è consumato e aggravato
Furto - Cassazione Penale: il furto dell’auto dotata di sistema di sicurezza satellitare è consumato e aggravato

La Corte di Cassazione ha stabilito che il sistema di antifurto satellitare installato in una autovettura oggetto di impossessamento non esclude la consumazione del reato di furto e la sussistenza dell’aggravante della pubblica fede.

 

Il caso in esame

La sentenza trae origine dal ricorso presentato personalmente dall’imputato (depositato prima dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha escluso la possibilità da parte dell’imputato di presentare personalmente ricorso per Cassazione), condannato per aver commesso il reato di furto, aggravato ai sensi dell’articolo 625, comma primo, n. 7 del Codice Penale (“Se il fatto è commesso su cose […] esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”) per aver avuto ad oggetto una autovettura, in sosta sulla pubblica via.

Il ricorrente lamentava l’erronea applicazione dell’aggravante contestata in ragione del fatto che sull’autovettura oggetto di appropriazione era presente un sistema di antifurto satellitare. In subordine, chiedeva la riqualificazione del fatto come tentativo di furto aggravato, essendo la vettura sempre stata sorvegliata per il tramite di detto sistema di antifurto.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo del ricorso manifestamente infondato.

Con riferimento alla sussistenza dell’aggravante contestata, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la stessa non può escludersi in ragione della presenza di un sistema di antifurto satellitare sull’autovettura oggetto di furto, in quanto detto strumento non può ritenersi idoneo ad impedire l’impossessamento del bene, ma solo a facilitarne il successivo recupero.

La Cassazione ha, infatti, richiamato un orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato in base al quale: “sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un’autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero del bene”.

Inoltre, la Cassazione ha ritenuto inammissibile la richiesta subordinata, in quanto generica e meramente reiterativa di doglianza di merito già adeguatamente valutata e risolta dalla Corte territoriale che aveva dato corretta applicazione al principio di diritto secondo cui: “in tema di furto, il reato può dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione è un’autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli, posto che il sistema satellitare non assicura una costante vigilanza durante l’intera fase dell’azione illecita, essendo la possibilità di rilevare e seguire gli spostamenti dell’autovettura collegata ad una richiesta dell’interessato al centro operativo, cosicché il successivo rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un bene ormai uscito definitivamente dalla sfera di controllo del possessore”.

In conclusione, con riferimento a quest’ultima doglianza, la Corte di Legittimità ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la presenza di un sistema di antifurto satellitare sul veicolo oggetto di impossessamento, in ragione della inidoneità dello stesso ad impedire la fuoriuscita del bene dalla sfera giuridica del legittimo proprietario.

Per questi motivi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma di 1.500 euro in favore della Cassa delle ammende.  

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 4 ottobre 2017, n. 45637)