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Furto - Tribunale di Termini Imerese: in caso di furto di cavi elettrici, con ritardo per il ripristino del servizio, è responsabile il gestore della rete

Furto - Tribunale di Termini Imerese: in caso di furto di cavi elettrici, con ritardo per il ripristino del servizio, è responsabile il gestore della rete
Furto - Tribunale di Termini Imerese: in caso di furto di cavi elettrici, con ritardo per il ripristino del servizio, è responsabile il gestore della rete

A seguito di furto di cavi elettrici un agriturismo restava senza corrente elettrica per circa due mesi senza ricevere alcun avviso e senza che il disguido venisse ripristinato prontamente.  

Iniziava quindi un giudizio sia nei confronti del distributore che nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni.   

Il Tribunale isolano, con una ben motivata decisione, ha ritenuto inaccettabile un lungo ritardo per il ripristino del servizio, precisando che “in virtù degli obblighi di protezione che bona fide incombono su ciascuna parte di un accordo ed impongono di non causare un danno alla sfera personale o patrimoniale di controparte, l’insorgenza di un guasto alla linea telefonica recava con sé la necessità del tutto pretermessa dalla compagine erogatrice del servizio, di avvisare l’utente del disguido e di ripristinare la funzionalità dell’impianto quanto prima, secondo quanto è ragionevole aspettarsi da un operatore qualificato e dalla diligenza professionale che non deve mai venire meno nell’esecuzione delle prestazioni professionali”.      

Così il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore della rete e, contestualmente, ha quantificato il risarcimento tanto nella perdita subita che nel mancato guadagno, di euro 21.968,68.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Termini Imerese, Sentenza 20 gennaio 2017, n. 104) 

A seguito di furto di cavi elettrici un agriturismo restava senza corrente elettrica per circa due mesi senza ricevere alcun avviso e senza che il disguido venisse ripristinato prontamente.  

Iniziava quindi un giudizio sia nei confronti del distributore che nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni.   

Il Tribunale isolano, con una ben motivata decisione, ha ritenuto inaccettabile un lungo ritardo per il ripristino del servizio, precisando che “in virtù degli obblighi di protezione che bona fide incombono su ciascuna parte di un accordo ed impongono di non causare un danno alla sfera personale o patrimoniale di controparte, l’insorgenza di un guasto alla linea telefonica recava con sé la necessità del tutto pretermessa dalla compagine erogatrice del servizio, di avvisare l’utente del disguido e di ripristinare la funzionalità dell’impianto quanto prima, secondo quanto è ragionevole aspettarsi da un operatore qualificato e dalla diligenza professionale che non deve mai venire meno nell’esecuzione delle prestazioni professionali”.      

Così il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore della rete e, contestualmente, ha quantificato il risarcimento tanto nella perdita subita che nel mancato guadagno, di euro 21.968,68.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Termini Imerese, Sentenza 20 gennaio 2017, n. 104)