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Inadempimento - Cassazione Civile: il contratto di licenza d’uso del software non si risolve in caso di lentezza del programma

Inadempimento - Cassazione Civile: il contratto di licenza d’uso del software non si risolve in caso di lentezza del programma
Inadempimento - Cassazione Civile: il contratto di licenza d’uso del software non si risolve in caso di lentezza del programma

Confermando la pronuncia di secondo grado, la Corte di Cassazione ha affermato che la lentezza di funzionamento del software non legittima l’utilizzatore ad ottenere la risoluzione del contratto di licenza d’uso del software.

 

Il caso 

Sulla domanda dell’utilizzatore che lamentava vizi e inidoneità all’uso del software, il Tribunale di Milano aveva pronunciato la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società venditrice e condannato la stessa alla restituzione di quanto le era stato corrisposto in esecuzione del contratto. La decisione era poi stata ribaltata dalla Corte di Appello, che condannava il licenziatario al pagamento dei canoni non corrisposti, in ragione del carattere minimo della difettosità riscontrata

Il licenziatario ricorreva in Cassazione contestando, tra l’altro, la violazione di norme di diritto con riferimento all’articolo 1455 del Codice Civile, che subordina la risoluzione del contratto all’inadempimento di non “scarsa importanza del vizio” del programma, “avuto riguardo all’interesse dell’acquirente”. 

 

La clausola generale di “scarsa importanza 

In sede di legittimità, la Cassazione ha definito non censurabile la valutazione della importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, se sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello territoriale aveva escluso che la lentezza del programma, peraltro accertata limitatamente a particolari circostanze, sostanziasse “vizi e difetti di tale gravità ed entità da rendere il programma del tutto privo delle qualità promesse o essenziali all’uso cui era destinato”. 

Non sussiste, pertanto, l’obiettiva discrepanza tra il valore dell’utilità ricevuta dal creditore e quella che gli era effettivamente dovuta, e l’inadempimento non è tale, nel quadro dell’economia generale del contratto, da ledere l’interesse per la cui realizzazione il rapporto è sorto.

 

La decisione 

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente negato la risoluzione del contratto, nel pieno rispetto della regola di proporzionalità di cui all’invocato articolo 1455 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato il vizio di “violazione di norme di diritto” con riferimento all’articolo 1455 del Codice Civile 

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza del 14 marzo 2017, n. 6586) 

Confermando la pronuncia di secondo grado, la Corte di Cassazione ha affermato che la lentezza di funzionamento del software non legittima l’utilizzatore ad ottenere la risoluzione del contratto di licenza d’uso del software.

 

Il caso 

Sulla domanda dell’utilizzatore che lamentava vizi e inidoneità all’uso del software, il Tribunale di Milano aveva pronunciato la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società venditrice e condannato la stessa alla restituzione di quanto le era stato corrisposto in esecuzione del contratto. La decisione era poi stata ribaltata dalla Corte di Appello, che condannava il licenziatario al pagamento dei canoni non corrisposti, in ragione del carattere minimo della difettosità riscontrata

Il licenziatario ricorreva in Cassazione contestando, tra l’altro, la violazione di norme di diritto con riferimento all’articolo 1455 del Codice Civile, che subordina la risoluzione del contratto all’inadempimento di non “scarsa importanza del vizio” del programma, “avuto riguardo all’interesse dell’acquirente”. 

 

La clausola generale di “scarsa importanza 

In sede di legittimità, la Cassazione ha definito non censurabile la valutazione della importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, se sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello territoriale aveva escluso che la lentezza del programma, peraltro accertata limitatamente a particolari circostanze, sostanziasse “vizi e difetti di tale gravità ed entità da rendere il programma del tutto privo delle qualità promesse o essenziali all’uso cui era destinato”. 

Non sussiste, pertanto, l’obiettiva discrepanza tra il valore dell’utilità ricevuta dal creditore e quella che gli era effettivamente dovuta, e l’inadempimento non è tale, nel quadro dell’economia generale del contratto, da ledere l’interesse per la cui realizzazione il rapporto è sorto.

 

La decisione 

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva correttamente negato la risoluzione del contratto, nel pieno rispetto della regola di proporzionalità di cui all’invocato articolo 1455 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato il vizio di “violazione di norme di diritto” con riferimento all’articolo 1455 del Codice Civile 

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza del 14 marzo 2017, n. 6586)