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Multa - Giudice di Pace di Treviso: mancata potatura degli alberi? Non è sanzionabile se questi non nascondono la segnaletica stradale

Multa
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Il Giudice di Pace di Treviso, con una recente sentenza, ha stabilito che non è sanzionabile la mancata potatura degli alberi presenti in una proprietà, se questi, oltre il confine della strada, non nascondono la segnaletica stradale né compromettono la leggibilità della stessa.

 

Il caso

Nel caso in esame, una donna ha proposto opposizione avverso un verbale di accertamento della Polizia Locale, con il quale le veniva contestata la violazione di cui all’articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada, per avere, in qualità di proprietaria confinante, violato l’obbligo di mantenere l’albero, presente nella sua proprietà, in modo da non restringere o danneggiare la strada.

 

La norma

Per comodità del lettore riportiamo il citato articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada (Piantagioni e siepi):

Comma 1 - “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”.

Comma 3 - “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674”.

 

Il ricorso

La ricorrente riteneva illegittimo l’accertamento della Polizia Locale per i motivi di seguito esposti:

1. mancato avviso formale con l’indicazione dell’eventuale termine per adempiere all’intervento di potatura dell’albero richiesto;

2. mancanza del presupposto di fatto della violazione contestata, in quanto l’albero oggetto di potatura non provocava alcun restringimento o danneggiamento della strada né nascondeva la segnaletica stradale.

Inoltre, la ricorrente, a sostegno dell’opposizione, evidenziava che, nonostante non sussistessero ragioni d’urgenza per l’intervento di potatura dei rami presenti nella sua proprietà e nonostante la segnalazione solo verbale fatta da un vigile urbano, si era comunque premurata di organizzare la potatura, procrastinata solo a causa delle emerse condizioni atmosferiche.

 

La decisione

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso sottolineando che il citato articolo 29, comma 1, del Codice della Strada, dispone espressamente che: “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di tagliare i rami delle piante qualora nascondono la segnaletica presente in loco o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”. Nel caso in questione, ha proseguito il Giudice, come dimostrato dalla documentazione fotografica della ricorrente, i rami della pianta che dalla proprietà si protendevano oltre il confine della strada non nascondevano la segnaletica stradale né compromettevano la leggibilità della stessa.

Il Giudice di Pace, inoltre, ha evidenziato che nel verbale di accertamento impugnato appare palesemente errato il riferimento ad un obbligo del proprietario confinante di mantenere l’albero in modo da non restringere o danneggiare la strada, essendo tale obbligo limitato alle sole siepi (come espressamente disposto all’articolo 29 del Codice della Strada). Il Giudice ha proseguito a motivare quanto esposto, ritenendo evidente che alla suddetta categoria (piantagioni e siepi) non appartenga la pianta alla quale fa riferimento il verbale contestato.

Aspetto, quest’ultimo, non di poco conto, in quanto l’errore del Comune nel definire l’albero appartenente alla categoria delle siepi, come diversamente indicato nell’articolo 29 del Codice della Strada, ha contribuito a rende illegittimo il verbale impugnato per errata motivazione dell’oggetto dell’infrazione.

Pertanto, il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso e annullato il verbale di accertamento opposto, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente nella misura di euro 43,00.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Giudice di Pace di Treviso - Dott. Renato De Nardi, Sentenza 30 maggio 2017, n. 237)

Il Giudice di Pace di Treviso, con una recente sentenza, ha stabilito che non è sanzionabile la mancata potatura degli alberi presenti in una proprietà, se questi, oltre il confine della strada, non nascondono la segnaletica stradale né compromettono la leggibilità della stessa.

 

Il caso

Nel caso in esame, una donna ha proposto opposizione avverso un verbale di accertamento della Polizia Locale, con il quale le veniva contestata la violazione di cui all’articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada, per avere, in qualità di proprietaria confinante, violato l’obbligo di mantenere l’albero, presente nella sua proprietà, in modo da non restringere o danneggiare la strada.

 

La norma

Per comodità del lettore riportiamo il citato articolo 29 commi 1 e 3, del Codice della Strada (Piantagioni e siepi):

Comma 1 - “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”.

Comma 3 - “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674”.

 

Il ricorso

La ricorrente riteneva illegittimo l’accertamento della Polizia Locale per i motivi di seguito esposti:

1. mancato avviso formale con l’indicazione dell’eventuale termine per adempiere all’intervento di potatura dell’albero richiesto;

2. mancanza del presupposto di fatto della violazione contestata, in quanto l’albero oggetto di potatura non provocava alcun restringimento o danneggiamento della strada né nascondeva la segnaletica stradale.

Inoltre, la ricorrente, a sostegno dell’opposizione, evidenziava che, nonostante non sussistessero ragioni d’urgenza per l’intervento di potatura dei rami presenti nella sua proprietà e nonostante la segnalazione solo verbale fatta da un vigile urbano, si era comunque premurata di organizzare la potatura, procrastinata solo a causa delle emerse condizioni atmosferiche.

 

La decisione

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso sottolineando che il citato articolo 29, comma 1, del Codice della Strada, dispone espressamente che: “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di tagliare i rami delle piante qualora nascondono la segnaletica presente in loco o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”. Nel caso in questione, ha proseguito il Giudice, come dimostrato dalla documentazione fotografica della ricorrente, i rami della pianta che dalla proprietà si protendevano oltre il confine della strada non nascondevano la segnaletica stradale né compromettevano la leggibilità della stessa.

Il Giudice di Pace, inoltre, ha evidenziato che nel verbale di accertamento impugnato appare palesemente errato il riferimento ad un obbligo del proprietario confinante di mantenere l’albero in modo da non restringere o danneggiare la strada, essendo tale obbligo limitato alle sole siepi (come espressamente disposto all’articolo 29 del Codice della Strada). Il Giudice ha proseguito a motivare quanto esposto, ritenendo evidente che alla suddetta categoria (piantagioni e siepi) non appartenga la pianta alla quale fa riferimento il verbale contestato.

Aspetto, quest’ultimo, non di poco conto, in quanto l’errore del Comune nel definire l’albero appartenente alla categoria delle siepi, come diversamente indicato nell’articolo 29 del Codice della Strada, ha contribuito a rende illegittimo il verbale impugnato per errata motivazione dell’oggetto dell’infrazione.

Pertanto, il Giudice di Pace di Treviso ha accolto il ricorso e annullato il verbale di accertamento opposto, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente nella misura di euro 43,00.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Giudice di Pace di Treviso - Dott. Renato De Nardi, Sentenza 30 maggio 2017, n. 237)