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Sanità - Cassazione Penale: il nuovo quadro della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Sanità - Cassazione Penale: il nuovo quadro della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
Sanità - Cassazione Penale: il nuovo quadro della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

La Corte di Cassazione ha cercato di delineare i tratti salienti del nuovo quadro disciplinare della responsabilità penale in ambito sanitario, introdotto dal Legislatore con Legge n. 24/2017 (concernente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in tema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”).

L’articolo 6 della Legge suddetta ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 – sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, secondo il quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa  quando sono  rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

I Giudici di Legittimità, al fine di arginare i dubbi interpretativi sorti in dottrina e in giurisprudenza a seguito dell’intervento normativo, hanno ritenuto che l’articolo 590-sexies del Codice Penale non trova applicazione:

  • “negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
  • nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;
  • nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida”.

La Cassazione, attraverso la prospettata soluzione interpretativa, ha cercato di cogliere la ratio della novella, ravvisabile, da una parte, nella volontà del Legislatore di garantire uniformità e affidabilità all’esercizio dell’ars medica (attraverso la selezione e codificazione di raccomandazioni); dall’altra, di ancorare il giudizio di responsabilità civile e penale a regole precostituite, tali da garantire la  determinatezza delle regole e la prevedibilità dei giudizi.

Inoltre, la Corte ha risolto il problema di diritto intertemporale sorto a seguito della previsione dell’abrogazione dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 158/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012) –  che aveva  decriminalizzato le condotte connotate da colpa lieve, nel caso di osservanza delle linee guida o delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica - ritenendolo applicabile ai fatti commessi in epoca  anteriore alla novella, in virtù dell’articolo 2 del Codice Penale.

Per completezza, occorre precisare che la Cassazione si è pronunciata circa l’applicabilità, in ambito penale, dell’articolo 2236 del Codice Civile (rubricato “Responsabilità del prestatore d’opera”), stabilendo che la norma suddetta è espressione del principio di razionalità; pertanto, deve essere considerata come regola di esperienza cui attingere per valutare l’addebito di imperizia dell’esercente la professione sanitaria, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 7 giugno 2017, n. 28187)

La Corte di Cassazione ha cercato di delineare i tratti salienti del nuovo quadro disciplinare della responsabilità penale in ambito sanitario, introdotto dal Legislatore con Legge n. 24/2017 (concernente “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in tema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”).

L’articolo 6 della Legge suddetta ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 – sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, secondo il quale “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa  quando sono  rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

I Giudici di Legittimità, al fine di arginare i dubbi interpretativi sorti in dottrina e in giurisprudenza a seguito dell’intervento normativo, hanno ritenuto che l’articolo 590-sexies del Codice Penale non trova applicazione:

  • “negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
  • nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate;
  • nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida”.

La Cassazione, attraverso la prospettata soluzione interpretativa, ha cercato di cogliere la ratio della novella, ravvisabile, da una parte, nella volontà del Legislatore di garantire uniformità e affidabilità all’esercizio dell’ars medica (attraverso la selezione e codificazione di raccomandazioni); dall’altra, di ancorare il giudizio di responsabilità civile e penale a regole precostituite, tali da garantire la  determinatezza delle regole e la prevedibilità dei giudizi.

Inoltre, la Corte ha risolto il problema di diritto intertemporale sorto a seguito della previsione dell’abrogazione dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 158/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012) –  che aveva  decriminalizzato le condotte connotate da colpa lieve, nel caso di osservanza delle linee guida o delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica - ritenendolo applicabile ai fatti commessi in epoca  anteriore alla novella, in virtù dell’articolo 2 del Codice Penale.

Per completezza, occorre precisare che la Cassazione si è pronunciata circa l’applicabilità, in ambito penale, dell’articolo 2236 del Codice Civile (rubricato “Responsabilità del prestatore d’opera”), stabilendo che la norma suddetta è espressione del principio di razionalità; pertanto, deve essere considerata come regola di esperienza cui attingere per valutare l’addebito di imperizia dell’esercente la professione sanitaria, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 7 giugno 2017, n. 28187)