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Sequestro - Consiglio UE: in vigore il Regolamento che istituisce l’ordinanza europea transfrontaliera di sequestro conservativo su conti correnti bancari (OESC)

Sequestro - Consiglio UE: in vigore il Regolamento che istituisce l’ordinanza europea transfrontaliera di sequestro conservativo su conti correnti bancari (OESC)
Sequestro - Consiglio UE: in vigore il Regolamento che istituisce l’ordinanza europea transfrontaliera di sequestro conservativo su conti correnti bancari (OESC)

Il 18 gennaio 2017 è finalmente entrato in vigore il Regolamento UE N. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (cosiddetto OESC) al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (“Regolamento”).

Le novità del Regolamento 655

Il Regolamento introduce nell’Unione europea, una procedura di ordinanza europea di sequestro dei conti bancari del debitore straniero comunitario (“Ordinanza”). Il Regolamento non è applicabile in Danimarca e, ovviamente, nel Regno Unito.

Il nuovo Regolamento mette a disposizione del creditore uno strumento ulteriore e alternativo a quelli nazionali e comunitari esistenti, e permette – nei casi di crediti pecuniari in materia civile e commerciale di natura transnazionale – di ottenere in via cautelare il sequestro delle somme depositate sul conto corrente bancario intestato al debitore (o ad un terzo, ma riconducibile al debitore), accesi presso istituti bancari in uno Stato membro diverso da quello nel quale il creditore ha la propria sede o domicilio o diverso dallo Stato membro del Giudice al quale la misura è richiesta.

L’Ordinanza può essere richiesta dal creditore i. prima di aver ottenuto un provvedimento dal Giudice nazionale competente, oppure ii. una volta ottenuto un titolo (provvedimento giudiziario, transazione giudiziaria o atto autentico) che preveda l’obbligazione di pagamento, a condizione che sussistano i presupposti dell’urgenza della misura cautelare e della concreta esistenza del rischio che, qualora non venisse concessa, il recupero del credito divenga impossibile o comunque sensibilmente più difficile.

In cosa consiste l’OESC

Il creditore può richiedere l’emissione dell’OESC al Giudice competente personalmente, senza ricorrere all’assistenza di un avvocato. La domanda deve essere rivolta all'autorità giudiziaria competente mediante il deposito degli appositi moduli standard predisposti ed allegati al Regolamento e di tutti i documenti giustificativi della richiesta. È sufficiente che il creditore indichi la banca presso la quale la controparte ha un conto corrente, non è necessario conoscere il numero esatto del conto.

L’OESC sarà emessa dal Giudice competente, una volta verificate e ritenute sufficienti le informazioni fornite dal creditore senza contraddittorio, inaudita altera parte. Con l’OESC il Giudice potrà tuttavia imporre al creditore istante il versamento di una cauzione o altra idonea garanzia del risarcimento degli eventuali danni, determinandone entità e modalità.

Il Giudice competente decide sul ricorso entro dieci giorni lavorativi dal deposito (o dal completamento della documentazione, se ritenuto necessario), utilizzando l’apposito modulo allegato al Regolamento.

L’OESC può essere immediatamente eseguita nel paese nel quale si trova il conto corrente bancario, senza necessità di exequaturil suo effetto sarà quello di bloccare i fondi detenuti all’estero dal debitore, impendendo che quest’ultimo possa vanificare l’efficace recupero del credito del creditore procedente.

Il Regolamento prevede inoltre che, una volta ottenuto un titolo, il creditore istante possa richiedere al Giudice, al quale è stato presentato il ricorso per l’emissione dell’OESC, di attivarsi per ottenere informazioni idonee ad identificare la banca/le banche e il conto corrente/i conti del debitore.

Aspettiamo con interesse di conoscere i risultati dell’effettivo utilizzo di questo strumento di agevolazione del recupero del credito in ambito comunitario, che si aggiunge a quelli già esistenti da tempo: titolo esecutivo europeo, procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il 18 gennaio 2017 è finalmente entrato in vigore il Regolamento UE N. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (cosiddetto OESC) al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (“Regolamento”).

Le novità del Regolamento 655

Il Regolamento introduce nell’Unione europea, una procedura di ordinanza europea di sequestro dei conti bancari del debitore straniero comunitario (“Ordinanza”). Il Regolamento non è applicabile in Danimarca e, ovviamente, nel Regno Unito.

Il nuovo Regolamento mette a disposizione del creditore uno strumento ulteriore e alternativo a quelli nazionali e comunitari esistenti, e permette – nei casi di crediti pecuniari in materia civile e commerciale di natura transnazionale – di ottenere in via cautelare il sequestro delle somme depositate sul conto corrente bancario intestato al debitore (o ad un terzo, ma riconducibile al debitore), accesi presso istituti bancari in uno Stato membro diverso da quello nel quale il creditore ha la propria sede o domicilio o diverso dallo Stato membro del Giudice al quale la misura è richiesta.

L’Ordinanza può essere richiesta dal creditore i. prima di aver ottenuto un provvedimento dal Giudice nazionale competente, oppure ii. una volta ottenuto un titolo (provvedimento giudiziario, transazione giudiziaria o atto autentico) che preveda l’obbligazione di pagamento, a condizione che sussistano i presupposti dell’urgenza della misura cautelare e della concreta esistenza del rischio che, qualora non venisse concessa, il recupero del credito divenga impossibile o comunque sensibilmente più difficile.

In cosa consiste l’OESC

Il creditore può richiedere l’emissione dell’OESC al Giudice competente personalmente, senza ricorrere all’assistenza di un avvocato. La domanda deve essere rivolta all'autorità giudiziaria competente mediante il deposito degli appositi moduli standard predisposti ed allegati al Regolamento e di tutti i documenti giustificativi della richiesta. È sufficiente che il creditore indichi la banca presso la quale la controparte ha un conto corrente, non è necessario conoscere il numero esatto del conto.

L’OESC sarà emessa dal Giudice competente, una volta verificate e ritenute sufficienti le informazioni fornite dal creditore senza contraddittorio, inaudita altera parte. Con l’OESC il Giudice potrà tuttavia imporre al creditore istante il versamento di una cauzione o altra idonea garanzia del risarcimento degli eventuali danni, determinandone entità e modalità.

Il Giudice competente decide sul ricorso entro dieci giorni lavorativi dal deposito (o dal completamento della documentazione, se ritenuto necessario), utilizzando l’apposito modulo allegato al Regolamento.

L’OESC può essere immediatamente eseguita nel paese nel quale si trova il conto corrente bancario, senza necessità di exequaturil suo effetto sarà quello di bloccare i fondi detenuti all’estero dal debitore, impendendo che quest’ultimo possa vanificare l’efficace recupero del credito del creditore procedente.

Il Regolamento prevede inoltre che, una volta ottenuto un titolo, il creditore istante possa richiedere al Giudice, al quale è stato presentato il ricorso per l’emissione dell’OESC, di attivarsi per ottenere informazioni idonee ad identificare la banca/le banche e il conto corrente/i conti del debitore.

Aspettiamo con interesse di conoscere i risultati dell’effettivo utilizzo di questo strumento di agevolazione del recupero del credito in ambito comunitario, che si aggiunge a quelli già esistenti da tempo: titolo esecutivo europeo, procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e procedimento europeo per le controversie di modesta entità.