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Stalking - Cassazione Penale: sì al sequestro di autoveicoli se questi impediscono ripetutamente l’accesso ad un’attività commerciale

Stalking - Cassazione Penale: sì al sequestro di autoveicoli se questi impediscono ripetutamente l’accesso ad un’attività commerciale
Stalking - Cassazione Penale: sì al sequestro di autoveicoli se questi impediscono ripetutamente l’accesso ad un’attività commerciale

La Corte di Cassazione ha stabilito che è ammesso il sequestro preventivo di automezzi se questi vengono funzionalmente utilizzati per perseguire finalità illecite (molestie o atti persecutori), tali da provocare nella persona offesa un perdurante stato d’ansia.

Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con Ordinanza emessa in data 9 novembre 2015, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da due uomini imputati del reato di atti persecutori nei confronti della titolare di un esercizio commerciale. Gli indagati, con alcuni automezzi di loro proprietà, avevano ripetutamente impedito ad una donna titolare di un locale di accedere al proprio esercizio, adottando le più disparate modalità di parcheggio.

A seguito della decisione del Tribunale, gli indagati hanno proposto ricorso per Cassazione, puntualizzando che tra loro e la persona offesa già era pendente una situazione litigiosa, a causa della quale quest’ultima era stata sottoposta a procedimenti penali per poi essere condannata, oltre a lamentare che nel caso in esame difetta il presupposto di pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori), non essendo gli autoveicoli strutturati e finalizzati esclusivamente a consentire ai ricorrenti di intralciare l’accesso della donna nel suo locale, potendo tale intralcio essere provocato dai ricorrenti con altri mezzi.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dei due uomini, ritenendo innanzitutto che non c’è alcuna connessione qualificata tra i suddetti reati, ossia tra il reato oggetto della sentenza e la situazione litigiosa sorta precedentemente tra le parti, non avendo gli indagati fornito nel ricorso alcun elemento idoneo a sostenere tale pendenza, a carico della donna, di procedimenti penali per eventuali reati commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di quello per cui si procedeva ai danni degli indagati.

Poi, ha affermato la Cassazione: “nel caso di specie, ciò che rileva, al fine di ritenere il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi utilizzati dagli indagati ed il delitto di stalking perpetrato ai danni della persona offesa, è proprio il costante e reiterato inserimento di tali veicoli nell’organizzazione esecutiva del reato, essendo quindi del tutto ininfluenti in tale tipologia di delitti le caratteristiche strutturali degli stessi automezzi”.

E ancora, la Suprema Corte ha rilevato che la condotta posta in essere dai ricorrenti ai danni della donna titolare dell’esercizio commerciale, non si è affatto fondata sulla sola deposizione della persona offesa, ma che tutti gli episodi molesti descritti nel provvedimento impugnato sono stati documentati dalle riprese dell’impianto di video sorveglianza installato dalla vittima. Dalle riprese è, appunto, emerso che i ricorrenti parcheggiavano gli autoveicoli nei pressi dell’ingresso pedonale dei clienti, al fine di rendere più disagevole l’accesso, o nei pressi della rampa carrabile in prossimità del cancello di proprietà, impedendo l’accesso di qualsivoglia veicolo sul retro dell’attività commerciale, o ancora spostando senza alcuna apparente ragione l’automezzo dal lato nord del parcheggio al lato sud, così occupando lo spazio in cui la persona offesa aveva diritto di parcheggiare.

Pertanto, per i motivi esposti, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due indagati, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza 16 gennaio 2017, n. 1826)

La Corte di Cassazione ha stabilito che è ammesso il sequestro preventivo di automezzi se questi vengono funzionalmente utilizzati per perseguire finalità illecite (molestie o atti persecutori), tali da provocare nella persona offesa un perdurante stato d’ansia.

Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con Ordinanza emessa in data 9 novembre 2015, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da due uomini imputati del reato di atti persecutori nei confronti della titolare di un esercizio commerciale. Gli indagati, con alcuni automezzi di loro proprietà, avevano ripetutamente impedito ad una donna titolare di un locale di accedere al proprio esercizio, adottando le più disparate modalità di parcheggio.

A seguito della decisione del Tribunale, gli indagati hanno proposto ricorso per Cassazione, puntualizzando che tra loro e la persona offesa già era pendente una situazione litigiosa, a causa della quale quest’ultima era stata sottoposta a procedimenti penali per poi essere condannata, oltre a lamentare che nel caso in esame difetta il presupposto di pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato di cui all’articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori), non essendo gli autoveicoli strutturati e finalizzati esclusivamente a consentire ai ricorrenti di intralciare l’accesso della donna nel suo locale, potendo tale intralcio essere provocato dai ricorrenti con altri mezzi.

A tal proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dei due uomini, ritenendo innanzitutto che non c’è alcuna connessione qualificata tra i suddetti reati, ossia tra il reato oggetto della sentenza e la situazione litigiosa sorta precedentemente tra le parti, non avendo gli indagati fornito nel ricorso alcun elemento idoneo a sostenere tale pendenza, a carico della donna, di procedimenti penali per eventuali reati commessi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di quello per cui si procedeva ai danni degli indagati.

Poi, ha affermato la Cassazione: “nel caso di specie, ciò che rileva, al fine di ritenere il nesso di pertinenzialità tra gli automezzi utilizzati dagli indagati ed il delitto di stalking perpetrato ai danni della persona offesa, è proprio il costante e reiterato inserimento di tali veicoli nell’organizzazione esecutiva del reato, essendo quindi del tutto ininfluenti in tale tipologia di delitti le caratteristiche strutturali degli stessi automezzi”.

E ancora, la Suprema Corte ha rilevato che la condotta posta in essere dai ricorrenti ai danni della donna titolare dell’esercizio commerciale, non si è affatto fondata sulla sola deposizione della persona offesa, ma che tutti gli episodi molesti descritti nel provvedimento impugnato sono stati documentati dalle riprese dell’impianto di video sorveglianza installato dalla vittima. Dalle riprese è, appunto, emerso che i ricorrenti parcheggiavano gli autoveicoli nei pressi dell’ingresso pedonale dei clienti, al fine di rendere più disagevole l’accesso, o nei pressi della rampa carrabile in prossimità del cancello di proprietà, impedendo l’accesso di qualsivoglia veicolo sul retro dell’attività commerciale, o ancora spostando senza alcuna apparente ragione l’automezzo dal lato nord del parcheggio al lato sud, così occupando lo spazio in cui la persona offesa aveva diritto di parcheggiare.

Pertanto, per i motivi esposti, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due indagati, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza 16 gennaio 2017, n. 1826)