x

x

Subfornitura - Corte Costituzionale: estesa la responsabilità solidale propria degli appalti

Subfornitura - Corte Costituzionale: estesa la responsabilità solidale propria degli appalti
Subfornitura - Corte Costituzionale: estesa la responsabilità solidale propria degli appalti

La Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile ai contratti di subfornitura la tutela della responsabilità solidale prevista dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 2003, n. 30”) per i rapporti di appalto di opere e servizi, prevedendo, nel contempo, la legittimità dell’estensione della tutela a tutti i livelli del decentramento.

 

Il caso in esame

La Consulta si è pronunciata sull’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzionale.

La Corte d’Appello era stata chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dalla propria subfornitrice ai lavoratori di quest’ultima.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, disciplinante il regime di responsabilità solidale nell’appalto, non sarebbe suscettibile di essere applicata oltre i casi espressamente previsti, ossia appalto e subappalto, né potrebbe estendersi ai contratti di fornitura, stante la diversità delle fattispecie contrattuali.

Ciò con possibile contrasto con l’articolo 3, “poiché non sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore”, e 36 della Costituzione, “per il profilo della inadeguatezza della retribuzione, anche alla luce dei principi in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque”.

 

Il regime di responsabilità solidale negli appalti

A norma del secondo comma dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.

In base a tale disposizione, il lavoratore ha diritto a ottenere il pagamento del proprio credito da ciascuno dei coobbligati, datore di lavoro e committente, in solido, a prescindere dalla singola responsabilità effettiva nella produzione del debito.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha ritenuto l’eccezione non fondata.

Ciò in quanto, secondo la Consulta, il giudice a quo avrebbe mancato di prospettarsi e di verificare la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione.

La Corte ha precisato che in tema di configurazione del rapporto tra contratto di subfornitura e contratto di appalto sussisterebbero due diversi orientamenti.

Secondo il primo orientamento, tra le due figure negoziali vi sarebbe un rapporto di species genus, nel senso che la subfornitura sarebbe un sottotipo, se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione, nel quale potrebbe rientrare anche l’appalto.

Secondo altro indirizzo interpretativo, tra i due istituti sussisterebbe una rilevante differenza e, in tale prospettiva, l’elemento della “dipendenza tecnologica, presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto che comporta, invece una autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente”.

Ad avviso della Corte Costituzionale, il giudice rimettente, seppur mostrando di conoscere detti orientamenti, avrebbe omesso di ritenere legittima l’applicazione del regime di tutela previsto nel contratto di appalto al contratto di subfornitura.

Ciò in quanto, considerando la subfornitura come “sottotipo” dell’appalto, tale estensione ne costituirebbe naturale corollario. Ma anche considerando la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non sarebbe preclusiva della applicazione, in via analogica, della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore.

All’obiezione – continua la Corte – per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore (ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento) si replica, infatti, che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura”.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha osservato che “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’articolo 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 276/2003, così come prospettata dalla Corte territoriale.

Qui si può leggere il testo completo della sentenza.

(Corte Costituzionale - Sentenza 6 dicembre 2017, n. 254)