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Tasse - CTP di Napoli: se non c’è un valido rapporto tra gestore telefonico e utente, non è dovuta la tassa di concessione governativa

Tasse - CTP di Napoli: se non c’è un valido rapporto tra gestore telefonico e utente, non è dovuta la tassa di concessione governativa
Tasse - CTP di Napoli: se non c’è un valido rapporto tra gestore telefonico e utente, non è dovuta la tassa di concessione governativa

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha posto in evidenza la necessità di un valido rapporto contrattuale tra utente e gestore telefonico, al fine della maturazione del credito, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della Tassa di Concessione Governativa.

Tutto ebbe inizio da una richiesta di pagamento di un gestore telefonico, tramite una società di recupero crediti.

Il ricorrente contestava immediatamente la richiesta, denunciando, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la condotta di tale società di recupero crediti, società, tra l’altro, già sospesa e sanzionata per pregressi comportamenti illegittimi, offensivi e denigratori nei confronti degli utenti.

In effetti, le richieste di pagamento avvenivano telefonicamente, mediante una condotta arrogante ed intimidatoria.

La fatturazione di tale gestore telefonico, all’insaputa del ricorrente, aveva determinato il maturare della Tassa di Concessione Governativa per ogni singola fattura e, pertanto, il ricorrente, mai utente di quel gestore, si vedeva ingiustamente notificare, da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli, un avviso di accertamento.

A questo punto, non avendo stipulato alcun contratto con il gestore telefonico, e quindi carente di legittimazione passiva, sia nei confronti del medesimo gestore telefonico, sia nei confronti della società di recupero crediti, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, quanto richiesto.

Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con questa sentenza, uscendo dal rapporto prettamente fiscale, tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, sottolinea la rilevanza dell’aspetto privatistico, quindi, la necessità che, alla base dell’imposizione fiscale, vi sia un valido rapporto contrattuale tra utente e gestore telefonico.

L’aspetto particolare della decisione, sta nel fatto che la Commissione Tributaria non ha ritenuto rilevante attendere un eventuale (e comunque non incardinato) giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria – affinché si decidesse, eventualmente, in merito al rapporto civilistico (contrattuale), al fine, poi, dopo tale decisione, di ritenere legittima o illegittima la richiesta dell’Agenzia dell’Entrate – ma, in virtù dei fatti narrati, quindi dando per necessario l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di dimostrare il rapporto contrattuale tra utente e gestore, al fine di far valere il maturare del proprio credito fiscale, ne ha dedotto immediatamente le conseguenze: “La mancata prova di un valido rapporto contrattuale tra il ricorrente e il gestore telefonico, determina l’illegittimità dell’atto di accertamento impugnato che va, dunque, caducato”.

Per visualizzare la sentenza clicca qui.

(Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sentenza 31 gennaio - 22 marzo 2017, n. 6210/2017)

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha posto in evidenza la necessità di un valido rapporto contrattuale tra utente e gestore telefonico, al fine della maturazione del credito, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della Tassa di Concessione Governativa.

Tutto ebbe inizio da una richiesta di pagamento di un gestore telefonico, tramite una società di recupero crediti.

Il ricorrente contestava immediatamente la richiesta, denunciando, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la condotta di tale società di recupero crediti, società, tra l’altro, già sospesa e sanzionata per pregressi comportamenti illegittimi, offensivi e denigratori nei confronti degli utenti.

In effetti, le richieste di pagamento avvenivano telefonicamente, mediante una condotta arrogante ed intimidatoria.

La fatturazione di tale gestore telefonico, all’insaputa del ricorrente, aveva determinato il maturare della Tassa di Concessione Governativa per ogni singola fattura e, pertanto, il ricorrente, mai utente di quel gestore, si vedeva ingiustamente notificare, da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli, un avviso di accertamento.

A questo punto, non avendo stipulato alcun contratto con il gestore telefonico, e quindi carente di legittimazione passiva, sia nei confronti del medesimo gestore telefonico, sia nei confronti della società di recupero crediti, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, quanto richiesto.

Ebbene, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con questa sentenza, uscendo dal rapporto prettamente fiscale, tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, sottolinea la rilevanza dell’aspetto privatistico, quindi, la necessità che, alla base dell’imposizione fiscale, vi sia un valido rapporto contrattuale tra utente e gestore telefonico.

L’aspetto particolare della decisione, sta nel fatto che la Commissione Tributaria non ha ritenuto rilevante attendere un eventuale (e comunque non incardinato) giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria – affinché si decidesse, eventualmente, in merito al rapporto civilistico (contrattuale), al fine, poi, dopo tale decisione, di ritenere legittima o illegittima la richiesta dell’Agenzia dell’Entrate – ma, in virtù dei fatti narrati, quindi dando per necessario l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di dimostrare il rapporto contrattuale tra utente e gestore, al fine di far valere il maturare del proprio credito fiscale, ne ha dedotto immediatamente le conseguenze: “La mancata prova di un valido rapporto contrattuale tra il ricorrente e il gestore telefonico, determina l’illegittimità dell’atto di accertamento impugnato che va, dunque, caducato”.

Per visualizzare la sentenza clicca qui.

(Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sentenza 31 gennaio - 22 marzo 2017, n. 6210/2017)