x

x

Tribunale di Milano: condannata una società per l’utilizzo di fotografie in violazione del diritto d’autore

Tribunale di Milano: condannata una società per l’utilizzo di fotografie in violazione del diritto d’autore
Tribunale di Milano: condannata una società per l’utilizzo di fotografie in violazione del diritto d’autore

I fatti

Parte attrice, studio fotografico milanese, collabora con squadre di calcio di serie A per la fornitura delle foto officiali da inserire sui rispettivi siti internet. Sul proprio sito internet, lo studio fotografico avverte che le foto sono coperte da diritto d’autore: “i contenuti del sito (testi, grafica, immagini e animazioni) sono protetti dal diritto d’autore”.

Nell’autunno 2014 lo studio fotografico, rilevando che 25 sue foto sono state riprodotte e pubblicate su un sito di merchandising, cita il titolare del medesimo per violazione del diritto d’autore.

La parte convenuta, in risposta, si costituisce chiedendo il rigetto delle domande attoree e deducendo che:

- le foto non contengono alcun elemento che consenta d’identificare l’autore o la provenienza dal sito della società attrice, come previsto dalla legge sul diritto d’autore (“Lda”) all’articolo 90;

- lo studio fotografico non aveva munito le immagini di alcun meccanismo elettronico di protezione, come consentito dagli articoli 102 quater e seguenti Lda;

- la controversia non era stata preceduta da alcuna diffida.

Infine, invoca l’esonero da responsabilità previsto per gli hosting provider.

In particolare, con riferimento all’articolo 90 LdA, la convenuta sostiene che l’illecito non sia ravvisabile per la mancanza delle indicazioni previste con riguardo:

- al nome del fotografo o del committente;

- alla data dell’anno di produzione della fotografia;

- al nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

La condanna del Tribunale di Milano

Il Tribunale sancisce la responsabilità della convenuta per avere riprodotto le fotografie in oggetto senza autorizzazione dell’attrice e per fini commerciali, violandone i diritti esclusivi, ravvisando peraltro che la condotta si era verificata anche in passato ed aveva avuto ad oggetto sempre foto dello studio fotografico attore.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, la convenuta non solo era in grado di conoscere la titolarità di tali diritti in capo all’attrice, ma addirittura ne era a conoscenza: essi risultavano chiaramente dai siti ad essa riferibili, ove si avvertivano gli utenti che le “immagini” “erano protette dal diritto d’autore”.

Inoltre, sempre secondo il Tribunale, la circostanza che lo studio fotografico non abbia munito le immagini di alcun meccanismo elettronico di protezione non esclude il carattere abusivo della riproduzione.

Quanto, infine, all’esonero da responsabilità applicabile alle società dell’informazione che rivestano gli specifici ruoli previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 70/2003 di mere conduit, caching o hosting, si osserva che “non ricorrono nel caso di specie tali situazioni, poiché il ruolo della convenuta non è meramente passivo e non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi richiamate dalla normativa”.

Il Tribunale ricorda a tal fine che la normativa, in attuazione della direttiva 2000/31/CE, prevede limitazioni di responsabilità per le società delle informazioni solo in quanto

  1. svolgano attività “di mero trasporto” di informazioni o forniscano un accesso alla rete di comunicazione e, sempre che non abbiano dato origine alla trasmissione, non abbiano selezionato il destinatario della trasmissione e non abbiano selezionato o modificato le informazioni trasmesse;
  2. svolgano attività di memorizzazione di informazioni senza avere alcun ruolo attivo sul contenuto delle informazioni;
  3. non siano a conoscenza del contenuto illecito delle informazioni.

La società convenuta non presta servizi on line con carattere puramente tecnico, automatico e passivo, riconducibili quindi alle ipotesi sopra elencate/richiamate, ma si occupa della commercializzazione in proprio, gestendo direttamente le vendite tramite il proprio sito di ecommerce. Risulta infatti dal sito di merchandising, che la convenuta riceve gli ordini, stipula i relativi contratti, nonché è destinataria dei relativi pagamenti. Ha, pertanto, secondo il Tribunale, un ruolo attivo.

 

La liquidazione

Accertata l’illecita riproduzione di 25 fotografie, la convenuta è condannata al risarcimento dei relativi danni.

Il Tribunale fornisce chiare indicazioni su come calcolare la liquidazione del danno.

Premettendo che tale liquidazione è necessariamente equitativa, tiene in considerazione i seguenti elementi oggettivi: numero delle fotografie, tempo di permanenza dell’illecito, luogo di pubblicazione e importo percepito per transazioni aventi per oggetto fotografie dello stesso contenuto e, come soglia minima, i compensi convenzionalmente previsti nei tariffari; inoltre, con riguardo al profilo soggettivo, è considerata l’intensità dello stato soggettivo, evinta dalla reiterazione d’identici fatti illeciti.

La parte attrice aveva documentato essere stato percepito in passato un corrispettivo di euro 500,00 per ogni fotografia, e aveva applicato questo quantum anche nel caso in esame; la convenuta aveva invocato i tariffari fotografici, indicanti un importo unitario di euro 108-137,00 a seconda del numero di accessi mensili. Il Tribunale ha affermato che essi possono rappresentare solo il limite minimo, applicandosi nelle situazioni di consenso delle parti e non di illiceità.

In base a tali valutazioni il Tribunale ha ritenuto congruo liquidare, a titolo di danno derivante dalla riproduzione abusiva di tutte le fotografie in contestazione, l’importo di euro 10.000,00, oltre agli interessi legali dovuti dal 1 dicembre 2014 al momento del saldo.

La sentenza è integralmente consultabile sulla Rivista Giurisprudenza delle imprese.

(Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, Sentenza 18 maggio 2017,  n. 5592)