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Videoregistrazioni - Cassazione Penale: non inquina la prova la dipendente che visiona le immagini della spycam posta dal titolare nel bagno dello studio

Videoregistrazioni - Cassazione Penale: non inquina la prova la dipendente che visiona le immagini della spycam posta dal titolare nel bagno dello studio
Videoregistrazioni - Cassazione Penale: non inquina la prova la dipendente che visiona le immagini della spycam posta dal titolare nel bagno dello studio

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di acquisizione della prova, l’articolo 354 del Codice di Procedura Penale, finalizzato a prevenire il rischio di inquinamento della stessa, si applica esclusivamente al procedimento acquisitivo posto in essere dalla polizia giudiziaria.

 

Il caso di specie

A seguito della conferma, da parte della Corte d’Appello, della sentenza di condanna per il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis del Codice Penale, aggravato dall’aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio, l’imputato, accusato di aver collocato all’interno del bagno del proprio studio una penna dotata di telecamera, al fine di procurarsi immagini delle proprie dipendenti di studio nell’atto di spogliarsi per espletare bisogni fisiologici, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

Tra i motivi di gravame, il ricorrente lamentava violazione delle disposizioni di legge, in particolare con riferimento all’articolo 354 del Codice di Procedura Penale, sulla base della circostanza che una delle parti civili, la prima ad essersi accorta della telecamera posizionata all’interno del bagno dal titolare dello studio, aveva consegnato il dispositivo di video-registrazione alla polizia giudiziaria solo dopo averlo erroneamente attivato, producendo altre registrazioni, e solo dopo averle visionate più volte e copiato il contenuto su un proprio dispositivo. In ragione di queste molteplici operazioni, secondo la difesa, la prova sarebbe stata irreversibilmente compromessa nella sua genuinità.

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione non ha accolto il motivo di gravame, ritenendo manifestamente infondata la pretesa difensiva di espandere l’applicabilità della disposizione codicistica richiamata oltre l’ambito dalla stessa tracciato, ossia le operazioni di acquisizione della prova da parte della polizia giudiziaria.

Come ricordato dai giudici di legittimità, “la suddetta disposizione prevede unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originalmente rinvenuti dalla stessa, giacché la genuinità di questi ultimi e cioè la loro corrispondenza a quelli in origine formati   può soltanto essere oggetto di valutazione in concreto da parte del giudice laddove dalle risultanze processuali emerga il sospetto di eventuali alterazioni precedenti all’intervento della polizia giudiziaria e non può, com’è ovvio, essere disciplinata dalla legge processuale”.

In sintesi, “la norma di cui si tratta riguarda esclusivamente il procedimento acquisitivo della prova nel corso dell’indagine ed è finalizzata a prevenire il rischio del suo inquinamento nel corso del medesimo, mentre la genuinità originaria della stessa è questione che attiene al merito della sua valutazione, che non può essere dedotta sotto il profilo della violazione di legge – e men che meno, per le ragioni anzidette, dell’art. 354 c.p.p. – bensì della tenuta della motivazione con la quale il giudice ha escluso il sospetto della sua alterazione”, pertanto sotto un profilo di vizio della motivazione.

Con riferimento alla vicenda processuale esaminata, la Corte di Cassazione ha dichiarando il ricorso inammissibile, anche in ragione degli ulteriori motivi di doglianza proposti.

 

Il reato di interferenze illecite nella vita privata

La fattispecie di reato contestata nel caso in esame è integrata nella condotta di chi, “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614” (“Violazione di domicilio”), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 10 maggio 2017, n. 22695)

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di acquisizione della prova, l’articolo 354 del Codice di Procedura Penale, finalizzato a prevenire il rischio di inquinamento della stessa, si applica esclusivamente al procedimento acquisitivo posto in essere dalla polizia giudiziaria.

 

Il caso di specie

A seguito della conferma, da parte della Corte d’Appello, della sentenza di condanna per il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis del Codice Penale, aggravato dall’aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio, l’imputato, accusato di aver collocato all’interno del bagno del proprio studio una penna dotata di telecamera, al fine di procurarsi immagini delle proprie dipendenti di studio nell’atto di spogliarsi per espletare bisogni fisiologici, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

Tra i motivi di gravame, il ricorrente lamentava violazione delle disposizioni di legge, in particolare con riferimento all’articolo 354 del Codice di Procedura Penale, sulla base della circostanza che una delle parti civili, la prima ad essersi accorta della telecamera posizionata all’interno del bagno dal titolare dello studio, aveva consegnato il dispositivo di video-registrazione alla polizia giudiziaria solo dopo averlo erroneamente attivato, producendo altre registrazioni, e solo dopo averle visionate più volte e copiato il contenuto su un proprio dispositivo. In ragione di queste molteplici operazioni, secondo la difesa, la prova sarebbe stata irreversibilmente compromessa nella sua genuinità.

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione non ha accolto il motivo di gravame, ritenendo manifestamente infondata la pretesa difensiva di espandere l’applicabilità della disposizione codicistica richiamata oltre l’ambito dalla stessa tracciato, ossia le operazioni di acquisizione della prova da parte della polizia giudiziaria.

Come ricordato dai giudici di legittimità, “la suddetta disposizione prevede unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originalmente rinvenuti dalla stessa, giacché la genuinità di questi ultimi e cioè la loro corrispondenza a quelli in origine formati   può soltanto essere oggetto di valutazione in concreto da parte del giudice laddove dalle risultanze processuali emerga il sospetto di eventuali alterazioni precedenti all’intervento della polizia giudiziaria e non può, com’è ovvio, essere disciplinata dalla legge processuale”.

In sintesi, “la norma di cui si tratta riguarda esclusivamente il procedimento acquisitivo della prova nel corso dell’indagine ed è finalizzata a prevenire il rischio del suo inquinamento nel corso del medesimo, mentre la genuinità originaria della stessa è questione che attiene al merito della sua valutazione, che non può essere dedotta sotto il profilo della violazione di legge – e men che meno, per le ragioni anzidette, dell’art. 354 c.p.p. – bensì della tenuta della motivazione con la quale il giudice ha escluso il sospetto della sua alterazione”, pertanto sotto un profilo di vizio della motivazione.

Con riferimento alla vicenda processuale esaminata, la Corte di Cassazione ha dichiarando il ricorso inammissibile, anche in ragione degli ulteriori motivi di doglianza proposti.

 

Il reato di interferenze illecite nella vita privata

La fattispecie di reato contestata nel caso in esame è integrata nella condotta di chi, “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614” (“Violazione di domicilio”), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 10 maggio 2017, n. 22695)