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Violenza privata - Cassazione Penale: può configurare il reato di violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza consenso dei genitori

Violenza privata - Cassazione Penale: può configurare il reato di violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza consenso dei genitori
Violenza privata - Cassazione Penale: può configurare il reato di violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza consenso dei genitori

La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di violenza privata la presenza in aula dello psicologo scolastico per monitorare il comportamento degli alunni senza il preventivo consenso dei genitori.

 

Il caso

Nel caso in esame, presso un istituto scolastico veniva svolto un periodo di osservazione clinica degli alunni della classe seconda elementare da parte della psicologa dell’istituto. La stessa era stata incaricata dal Dirigente scolastico su richiesta di due insegnanti di esaminare il comportamento dei minori durante le lezioni, per un periodo di circa due mesi, senza dare alcuna comunicazione alle famiglie e senza il preventivo consenso dei genitori degli alunni.

All’esito dell’osservazione la dottoressa aveva stilato una relazione clinica, soffermandosi, in particolare, su un alunno con problematiche comportamentali. La citata relazione era stata consegnata agli insegnanti e, senza essere protocollata, veniva consegnata al nuovo Dirigente scolastico. I genitori del minore erano venuti a conoscenza della relazione solo a fine anno scolastico durante un colloquio con una delle insegnanti del figlio e, nonostante le molteplici richieste di accesso alla documentazione scolastica relativa al piccolo, questa veniva puntualmente negata, come l’esistenza stessa della relazione.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Arezzo (“GUP”) aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del personale scolastico, imputati per i reati di falso ideologico in atto pubblico e di omessa denuncia (a carico del Dirigente scolastico) e di violazione privata in concorso tra loro e di falso per soppressione.

La violenza privata

Secondo la Corte, nel caso specifico sarebbe stato disposto un trattamento sanitario su minori senza il consenso dei genitori, in assenza sia di ragioni di urgenza sia di finalità terapeutiche, con lesione, da un lato, dell’integrità psichica dei minori e, dall’altro, con ingiusta compressione al libero esercizio della potestà genitoriale.

La Cassazione, inoltre, relativamente al caso in esame, fa riferimento ad una pronuncia della stessa Corte, che ha affermato: “integra il reato di violenza privata la condotta di chi, abusando della sua qualità di insegnante di sostegno ed approfittando dello stato di soggezione e di incapacità di un minore portatore di handicap, costringa questi, senza autorizzazione del genitore, a subire un taglio di capelli” (Corte di Cassazione, Sezione V, n. 13538, Sentenza 10 febbraio 2015). Ha proseguito la Corte affermando che l’assenza di un esplicito consenso da parte di chi sia legittimato a prestarlo, in tal caso dei genitori del minore, integra certamente una compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Quindi, il mancato consenso dei genitori del piccolo sottoposto ad osservazione, mai informati dell’attività che sarebbe stata posta in essere riguardo al figlio, equivale a un dissenso espresso.

A tal proposito, la Cassazione ha sottolineato che l’osservazione delle condotte in classe degli alunni rappresenta una invasione delle sfere personali dei bambini che, come tale, necessitava di un preventivo consenso.

Al GUP, ha proseguito la Corte, “è inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate, sicché appare eccessivamente sbrigativa la decisione impugnata laddove non ha considerato che la celebrazione del dibattimento avrebbe potuto chiarire la natura, i confini e le finalità dell’osservazione commissionata alla psicologa. Evidentemente, ha continuato la Cassazione, una volta affermata l’astratta configurabilità del reato di violenza privata, dovranno essere esaminate specificamente le singole posizioni degli imputati, con riferimento al rispettivo apporto decisionale ed alla consapevolezza del mancato consenso dei genitori.

Falsità ideologica

Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal GUP, al fine di integrare l’elemento oggettivo del reato ex articolo 490 del codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) è sufficiente che un atto giuridicamente rilevante sia reso anche solo temporaneamente irreperibile. Infatti, trattandosi di un’attività svolta da pubblico ufficiale (ossia dal Dirigente scolastico), la mancata registrazione nel protocollo dell’istituto e la negazione alle domande dei genitori circa l’esistenza della relazione finale, rappresentano un falso per soppressione.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Arezzo, Sezione GUP.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 5 settembre 2017, n. 40291)