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Violenza privata - Cassazione Penale: può essere violenza privata parcheggiare un’auto troppo vicina ad un’altra condizionando la libertà di movimento

Violenza privata - Cassazione Penale: può essere violenza privata parcheggiare un’auto troppo vicina ad un’altra condizionando la libertà di movimento
Violenza privata - Cassazione Penale: può essere violenza privata parcheggiare un’auto troppo vicina ad un’altra condizionando la libertà di movimento

La Corte di Cassazione ha stabilito che parcheggiare un’autovettura a pochi centimetri dallo sportello di un’altra auto può far scattare il delitto di violenza privata se questa impedisce alla persona offesa di poter scendere dal proprio lato.

 

Il caso

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che condannava un soggetto alla pena di giustizia per il reato di violenza privata ai danni di un altro soggetto in quanto il primo, parcheggiando la propria autovettura a pochi centimetri dall’auto su cui sedeva la persona offesa, costringeva quest’ultimo, quale conducente dell’autovettura, a scendere dall’altro lato del proprio mezzo e ad affrontarlo.

L’imputato, avverso la sentenza della Corte di merito, ha proposto ricorso per Cassazione basato su due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che nel caso di specie non si era verificata alcuna violenta privata, in quanto lo stesso non aveva parcheggiato la propria auto ma l’aveva posta solo in prossimità della persona offesa per discutere con quest’ultimo in relazione alle minacce rivolte alla moglie e alla suocera dell’imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge per contraddittorietà manifesta. L’imputato ha posto in dubbio la ricostruzione dei fatti, sostenendo che se la sua autovettura fosse stata posizionata a pochi centimetri da quella della persona offesa, anche lo stesso non sarebbe potuto scendere dal proprio veicolo.

 

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile.

La Cassazione ha precisato che: “ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha affermato che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il ricorrente affiancandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato conducente del veicolo della persona offesa, la quale per la presenza di altre auto parcheggiate avanti e dietro, non poteva spostarsi, ha costretto l’autista a scendere dal proprio mezzo per discutere ed ottenere lo spostamento dell’auto.

Ha continuato la Cassazione evidenziando come con tale condotta, che ha obbligato la persona offesa a scendere dalla propria autovettura dal lato passeggero, il ricorrente abbia pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento del conducente del veicolo.

Per quanto riguarda le deduzioni dell’imputato che avrebbe affrontato la persona offesa in relazione alle minacce da quest’ultimo rivolte alla moglie e alla suocera, la Corte ha ritenuto queste irrilevanti e inammissibili in quanto formulate per la prima volta nel ricorso.

La Cassazione ha ritenuto anche il secondo motivo inammissibile, in quanto tale censura è risultata essere tardiva.

Pertanto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza del 30 novembre 2017, n. 53978)