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Violenza sessuale - Cassazione Penale: si ha abuso di condizioni di inferiorità psico-fisica anche se la vittima ha volontariamente assunto alcool e droghe

Violenza sessuale - Cassazione Penale: si ha abuso di condizioni di inferiorità psico-fisica anche se la vittima ha volontariamente assunto alcool e droghe
Violenza sessuale - Cassazione Penale: si ha abuso di condizioni di inferiorità psico-fisica anche se la vittima ha volontariamente assunto alcool e droghe

La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, anche se assunte volontariamente dalla vittima.

 

Il caso di specie

Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tre soggetti, sottoposti ad indagini per aver costretto una ragazza a subire atti sessuali, dopo averla immobilizzata a letto, approfittando dello stato di inferiorità fisica e psichica in cui la stessa versava, avendo assunto, seppur volontariamente, sostanze alcoliche e psicotrope, con l’aggravante di aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

A seguito del rigetto della misura ad opera del Giudice per le Indagini Preliminari, il Pubblico Ministero aveva proposto appello, ma il Tribunale aveva confermato il provvedimento impugnato, ritenendo insussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.

Avverso quest’ultima pronuncia, il Pubblico Ministero aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’errata interpretazione dell’applicazione della legge penale e processuale. A parere del Pubblico Ministero ricorrente, il Tribunale aveva confuso l’induzione degli indagati a far assumere alla ragazza alcolici e droga, contestata solo come circostanza aggravante, e l’induzione a subire un rapporto sessuale; anche senza aggravante, il reato di violenza sessuale sarebbe risultato comunque sussistente.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Considerato che, per giurisprudenza unanime, in tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di “inferiorità psichica” di cui all’articolo 609-bis, comma secondo, n.1 del Codice Penale, anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti, causanti una menomazione della capacità di autodeterminazione della vittima, la Cassazione ha ritenuto irrilevante ai fini della sussistenza del reato contestato la volontaria assunzione di tali sostanze da parte della persona offesa, in quanto le stesse avevano cagionato uno stato di incapacità o incoscienza che aveva reso impossibile il determinarsi di un valido consenso ai rapporti sessuali.

A giudizio della Corte, il giudice di merito aveva omesso una adeguata motivazione in merito alla sussistenza di un valido consenso della vittima ad un rapporto sessuale con tre persone, in relazione allo stato di inferiorità fisica o psichica per assunzione massiccia di alcool e droga, anche se volontariamente cagionato dalla persona offesa, in quanto, come precisato dai giudici di Cassazione, “quello che rileva, infatti, non è chi ha cagionato lo stato di incapacità (ovvero se a fornire alcol e droga fossero stati gli indagati al fine dell’atto sessuale, o se la ragazza lo avesse assunto volontariamente), ma se al momento degli atti sessuali la donna era o no in grado di esprimere il consenso al rapporto con i tre ragazzi”.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale del luogo per un nuovo esame, enunciando in seguente principio di diritto:

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze”.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 4 ottobre 2017, n. 45589)