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231 - Tribunale di Pavia: nessuna responsabilità se il reato è commesso da soggetto che non riveste la qualità di apicale o di sottoposto

231 - Tribunale di Pavia: nessuna responsabilità se il reato è commesso da soggetto che non riveste la qualità di apicale o di sottoposto
231 - Tribunale di Pavia: nessuna responsabilità se il reato è commesso da soggetto che non riveste la qualità di apicale o di sottoposto

Il Tribunale di Pavia ha stabilito che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, sussiste la responsabilità dell’ente solo se il reato, rientrante nel novero dei reati-presupposto indicati dalla normativa in materia, è posto in essere da un soggetto avente le qualità di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia risulta essere un “apicale” o un “sottoposto”.

 

Il caso in esame 

Il processo ha visto coinvolti il direttore/responsabile del sito logistico di una società e l’amministratore unico di un’altra società, a cui la prima aveva affidato in appalto il servizio di carico e scarico delle merci presso il magazzino, accusati del reato di lesioni personali colpose aggravate, per aver colposamente cooperato tra loro nel cagionare l’infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore della società appaltatrice a causa dello schiacciamento verificatosi durante le operazioni di trasbordo della merce trasportata, e le società stesse per illecito amministrativo dipendente da reato

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, nel caso della società committente, l’elemento oggettivo del vantaggio dell’ente era da individuarsi “nel risparmio di spesa dovuto al mancato impiego delle risorse necessarie per conformare l’attività produttiva alle norme precauzionali (nella specie: omessa cooperazione con la società appaltante all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e omesso coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente ai rischi interferenziali riferibili allo stato dei luoghi, mezzi e attrezzature evidenziati nel DUVRI)” e l’elemento dell’interesse dell’ente nell’essere detta pretermissione “attribuibile alla condotta di un soggetto apicale capace di incidere, con le proprie decisioni, sulla politica d’impresa”.

 

La decisione del Tribunale di Pavia 

All’esito della fase di istruzione probatoria, il giudice ha ritenuto integrata la penale responsabilità dell’amministratore della società appaltatrice, sia per profili di colpa generica, che per profili di colpa specifica, consistiti, più nel dettaglio, (i) nell’aver omesso di fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali (le scarpe antinfortunistiche erano state acquistate direttamente dal lavoratore, ma non indossate il giorno dell’infortunio), (ii) nel non aver inserito nel POS aziendale indicazioni specifiche volte a curare e cautelare gli aspetti di rischio venuti in rilievo nel caso in esame, e (iii) nel non aver curato la formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Da ciò è conseguita la responsabilità amministrativa della società appaltatrice, avendo quest’ultima ottenuto un vantaggio dalla condotta del proprio apicale, consistito nel risparmio di spesa

Di contro, il Tribunale ha assolto il direttore/responsabile del sito logistico dell’impresa appaltante

Dall’istruttoria svolta era, infatti, emerso che (i) l’infortunio si era verificato in un’area in cui non esisteva alcun rischio interferenziale, (ii) il DUVRI era stato correttamente predisposto dalla società committente e prevedeva espressamente che fossero le società appaltatrici a definire nei rispettivi POS aziendali i pericoli derivanti dalle attività poste in essere, e (iii) la società committente aveva messo a disposizione delle imprese appaltatrici le attrezzature necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico e scarico. Conseguentemente, il Tribunale ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto. 

Dall’assoluzione del responsabile del sito logistico della società committente è discesa, conseguentemente, l’esclusione della responsabilità amministrativa di quest’ultima, in ragione del fatto che nessun soggetto persona fisica avente un rapporto qualificato con detta società poteva essere ritenuto responsabile dell’evento lesivo occorso al lavoratore, unicamente imputabile all’amministratore unico della società appaltatrice, privo di detto rapporto qualificato con la committente. 

In conclusione, il Tribunale di Pavia ha affermato che non sussiste alcun profilo di responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente se la condotta tipica integrante uno dei reati-presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 è posta in essere da un soggetto che non riveste le qualità di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) e b) del predetto Decreto

(Tribunale di Pavia - Sentenza 22 giugno 2018, n. 719)