x

x

Appalto - Cassazione Civile: solidarietà tra progettista e ditta appaltatrice e arricchimento indebito del committente

Appalto - Cassazione Civile: solidarietà tra progettista e ditta appaltatrice e arricchimento indebito del committente
Appalto - Cassazione Civile: solidarietà tra progettista e ditta appaltatrice e arricchimento indebito del committente

Sulla solidarietà tra progettista ed appaltatore per opere viziate: la ripartizione dell’obbligo a risarcire i danni al committente.

In tema di appalto, la Cassazione si è pronunciata sul principio cardine della solidarietà sussistente tra i corresponsabili di un evento dannoso.

 

Il caso 

Un tecnico geometra ed un’impresa edile ricevevano dal proprietario di un immobile l’incarico di progettare e realizzare i lavori di costruzione di un muro di contenimento, che, poco tempo dopo il completamento, palesava gravi vizi ed irregolarità tecniche che ne provocavano il cedimento. 

All’esito dell’accertamento tecnico preventivo richiesto dal committente nei confronti di progettista e ditta, emergeva che il manufatto era privo delle caratteristiche tecniche necessarie allo svolgimento della propria funzione e che l’unica soluzione percorribile era la demolizione del muro e la seguente costruzione ex novo dello stesso, secondo parametri totalmente differenti, implicanti un costo superiore rispetto a quello sostenuto. 

Tra il committente dell’opera viziata e l’impresa edile appaltatrice intercorreva un accordo transattivo che contemplava la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno, inferiore rispetto all’importo previsto per la realizzazione del nuovo muro. Il proprietario-committente conveniva in giudizio il geometra responsabile delle erronee scelte progettuali per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati nella somma residuale necessaria per la costruzione dell’opera nel rispetto delle indicazioni fornite in sede di accertamento tecnico. 

I giudici, sia di primo che di secondo grado, accoglievano la domanda del committente e condannavano il geometra convenuto a versare l’importo previsto per la costruzione a regola d’arte del nuovo muro di contenimento, dal quale detraevano quanto ottenuto dal proprietario in virtù della transazione con l’impresa edile.

 

Il ricorso in Cassazione 

Il geometra presentava ricorso per Cassazione lamentando violazione e falsa applicazione di alcune norme codicistiche, in particolare quelle concernenti il risarcimento del danno, la solidarietà tra condebitori e l’indebito arricchimento

In particolare, il geometra non discuteva il diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario, ma contestava che esso dovesse comprendere il costo integrale di costruzione di un nuovo muro, perché configurabile come un inammissibile arricchimento indebito del proprietario, consistente nell’ottenere un’opera senza costo alcuno. 

Secondo il geometra, infatti, il proprietario danneggiato era già stato interamente risarcito per tutte le spese sostenute in sede di costruzione nonché di demolizione del muro, come si evinceva dalla transazione con la ditta edile. Gli effetti della transazione, peraltro, illegittimamente, non erano stati estesi al geometra, nonostante l’indiscusso rapporto solidale sussistente coll’appaltatore.

 

Decisione della Cassazione 

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso del geometra. 

Richiamando unanime giurisprudenza, ha chiarito in prima battuta come il diritto al risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita dal creditore e il mancato guadagno, perciò la ratio dell’istituto è quella “di mettere il danneggiato nella medesima condizione economica nella quale si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato”. Nel caso di specie, il proprietario deve essere esonerato esclusivamente dai costi sostenuti per la realizzazione e l’eliminazione del muro inadeguatamente progettato, non anche di quello nuovo

In secondo luogo, ha ricordato come sia indiscutibile, con riguardo alla responsabilità risarcitoria, il principio per cui se un evento dannoso è cagionato da più persone tra esse si va creando il vincolo di solidarietà che le obbliga a risarcire il danneggiato per l’intero, ferma naturalmente l’azione di ripetizione a loro riconosciuta dall’ordinamento, per cui qualora uno dei debitori abbia versato l’intero importo ha diritto a richiedere la differenza agli altri. 

Infine, la Cassazione ha precisato che la scrittura transattiva, ancorché intercorrente con uno solo dei debitori in solido, si estende fuor di dubbio a tutti gli altri per il semplice fatto di avere come oggetto l’intero debito, derivandone che tutti gli interessati avranno diritto a volerne profittare con “l’effetto che anche per essi opera l’estinzione del debito”.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16323)