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Autotrasporto - Corte Costituzionale: inammissibile la questione di legittimità dell’azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto

Autotrasporto - Corte Costituzionale: inammissibile la questione di legittimità dell’azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto
Autotrasporto - Corte Costituzionale: inammissibile la questione di legittimità dell’azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti i soggetti della filiera del trasporto

Introduzione

Il 23 febbraio 2018 la Corte Costituzionale, con ordinanza numero 37, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale Ordinario di Grosseto in materia di autotrasporto.

Il citato Tribunale, infatti, con due distinte ordinanze, aveva investito la Corte della questione di costituzionalità relativa all’articolo 7-ter del Decreto Legislativo n.286/2005, introdotto dal Decreto-Legge n. 103/2010 e convertito con Legge n.127/2010.

A parer del Tribunale, il Parlamento, nel convertire il citato Decreto-Legge n.103/2010 nella Legge di n.127/2010, avrebbe violato l’articolo 77 della Costituzione per eccesso di delega, introducendo il suddetto articolo 7-ter nel Decreto Legislativo n.286/2005.

La questione di legittimità

Il Governo, delegato dal Parlamento per l’adozione di un Decreto-Legge che disponesse misure urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti, aveva emanato il Decreto Legge n. 103/2010.

Con la Legge di conversione, il Parlamento disponeva l’introduzione dell’articolo 7-ter nel Decreto Legislativo n. 286/2005, che regola la materia dell’autotrasporto.

In particolare, il suddetto articolo introduce e disciplina alcuni aspetti rilevanti in materia di contratto di trasporto: il rapporto di subvezione, l’azione diretta del sub-vettore nei confronti di tutti gli altri soggetti della filiera e la responsabilità solidale di questi ultimi.

Nel caso di specie, due società di trasporto “lamentando il mancato pagamento dei servizi di trasporto asseritamente resi”, avevano promosso procedimenti monitori dinanzi al Tribunale ordinario di Grosseto, “non solo nei confronti della propria – diretta – controparte contrattuale […]”, ma anche nei confronti di un altro soggetto della filiera, invocandone la responsabilità solidale in quanto mittente della merce (“Mittente”), ai sensi del citato articolo 7-ter.

Da tale vicenda giudiziaria trae origine la questione di legittimità sollevata dal Tribunale Ordinario di Grosseto, che ha ritenuto di investire la Suprema Corte affinché dichiarasse incostituzionale il suddetto articolo per eccesso di delega del Parlamento, sostenendo la sussistenza di una palese disomogeneità ed estraneità dell’articolo 7-ter, disciplinante la materia dell’autotrasporto (introdotto solo  con la Legge di conversione n. 127/2010), rispetto al contenuto del Decreto-Legge n. 103/2010, riguardante il servizio pubblico di trasporto marittimo.

Il Tribunale, pertanto, ha sostenuto che “l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi”, sarebbe “completamente scollegata” dai contenuti disciplinati dal Decreto-Legge, riguardanti esclusivamente la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

La decisione

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza in oggetto, non ha ritenuto sussistenti i profili di illegittimità sollevati dal Tribunale di Grosseto e ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, affermando che: “l’insufficiente descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile – poiché – il giudice a quo […] si è limitato ad affermare che la questione «è sicuramente rilevante ai fini della decisione delle cause riunite, in quanto il diritto di credito azionato con i decreti ingiuntivi opposti dalla società convenuta opposta si fonda sulla disposizione sopracitata» – senza indicare però – le ragioni per cui la norma censurata debba applicarsi nei giudizi a quibus, né – spiegare – adeguatamente perché la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata risulti pregiudiziale ai fini della definizione dei processi principali”.

(Corte Costituzionale, Ordinanza n. 37 del 23 febbraio 2018, scaricabile cliccando qui)