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Concorso - TAR Lazio: ammissione con riserva di una candidata al prosieguo della procedura concorsuale, a seguito della precedente esclusione per via di un tatuaggio in fase di rimozione

Concorso pubblico
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con l’Ordinanza dell’11 luglio 2018, ha ammesso con riserva una candidata al Concorso di Polizia alla prosecuzione delle prove concorsuali, dopo che la medesima candidata era stata in precedenza esclusa dal concorso per la presenza di un tatuaggio in via di rimozione.

La vicenda prende le mosse dalla particolare fattispecie in cui una candidata che, a seguito della sua partecipazione al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato” (Bando di Concorso del 26 maggio 2017), si vedeva esclusa dalle prove concorsuali per un tatuaggio.

La candidata superava la prova d’esame scritta per l’accertamento delle qualità culturali, con un ottimo punteggio, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di cui all’articolo 1 lettera a) del bando, approvata il 27 ottobre 2017.

Successivamente, la stessa veniva sottoposta agli accertamenti psico-fisici e in quell’occasione la Commissione medica riscontrava la presenza di un “tatuaggio in via di rimozione”, in zona non coperta dall’uniforme. Per tale motivo la candidata veniva giudicata non idonea ed esclusa dal concorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 2 lettera “b” DM 30/06/2003 n. 198 e succ. modif. ed integr.

Tutto ciò ha comportato, ovviamente, la sua esclusione anche dalla graduatoria di merito che, con apposito decreto, veniva pubblicata il 28 maggio 2018.

A seguito della menzionata esclusione, la candidata adiva la Giustizia Amministrativa proponendo Ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, del provvedimento con cui la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici aveva giudicato la ricorrente come “non idonea”, proprio per la presenza del citato tatuaggio in fase di rimozione.

La ricorrente, prima della data in cui veniva sottoposta agli accertamenti psico-fisici, si era volontariamente sottoposta ad alcuni trattamenti medici finalizzati alla rimozione del tatuaggio, che ottenevano apprezzabili risultati, al punto da far risultare, nel momento dell’esperimento dell’azione giudiziaria, soltanto taluni “residui di tatuaggio”.

Pertanto, il TAR adito, nelle proprie motivazioni che conducono all’accoglimento, rileva: “[…] il ricorso appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris, alla luce della motivazione sottesa al giudizio di inidoneità al concorso in questione […] che – come documentato – non appare corrispondente al riferimento normativo richiamato (Tab. 1 punto 2 lett. “b” tatuaggi sulle parti del corpo non coperte da uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme). Considerato che dalla documentazione prodotta emerge la presenza di “esiti cicatrizzanti” sulla cute e non di tatuaggio e che pertanto sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta e, per l’effetto, di disporre l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale in questione”.

(TAR Lazio - Sezione Prima Quater, Ordinanza 11 luglio 2018, n. 4204/2018)