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Diritto all’oblio - Cassazione: oblio vs cronaca, cercasi criteri e modalità di applicazione, la parola alle Sezioni Unite

Diritto all’oblio - Cassazione: oblio vs cronaca, cercasi criteri e modalità di applicazione, la parola alle Sezioni Unite
Diritto all’oblio - Cassazione: oblio vs cronaca, cercasi criteri e modalità di applicazione, la parola alle Sezioni Unite

A 27 anni di distanza dall’accaduto, nel 2009 viene ripubblicato dal Quotidiano Unione Sarda un caso di omicidio familiare per il quale il condannato aveva già scontato la pena comminata. Il soggetto aveva nel frattempo, difatti, già portato a termine i 12 anni di reclusione oggetto della condanna e, di fronte alla riesumazione del fatto avvenuta con la pubblicazione dell’articolo in questione, lamentava al Tribunale di Cagliari danni patrimoniali e morali, oltre che all’immagine e alla reputazione sofferti per la nuova gogna mediatica a cui era stato esposto.

Citati in solido per il risarcimento, il quotidiano Unione Sarda e la giornalista redattrice si erano costituiti contestando in fatto e in diritto la domanda attorea: l’articolo in esame faceva parte di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti accaduti a Cagliari negli ultimi 30/40 anni e la ripubblicazione del fatto era di pubblico interesse.

Tanto il Tribunale di Cagliari, quanto la Corte di appello in secondo grado rigettano la richiesta del ricorrente.

Il protagonista della cronaca ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della Costituzione nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto l’articolo 21 della Costituzione incompatibile e sempre prevalente sui diritti individuali - garantiti dall’articolo 2 - tra i quali il diritto all’oblio; sostiene, poi, che il fatto storico materiale della ripubblicazione (accompagnata da una sua foto e dall’indicazione completa delle sue generalità) di un articolo che era già stato pubblicato nel lontano 1982 sia profondamente lesivo dei diritti garantiti dal suddetto articolo della nostra carta costituzionale.

La terza sezione quindi, procede con l’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale, dell’ordinamento interno e sovranazionale, in materia di bilanciamento del diritto di cronaca - posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione - e del diritto all’oblio - posto a tutela della riservatezza della persona.

Il diritto di cronaca, secondo l’unanime insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa. Tuttavia, non può essere considerato senza limiti.

La Cassazione riprende la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione,  nella quale è stato affermato che il diritto di cronaca “è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:

a) utilità sociale dell’informazione;

b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;

c) forma "civile" dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti” . 

Inoltre, già nell’ormai lontano 1998, la Cassazione riconosceva esplicitamente il diritto all’oblio, qualificandolo come “...giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata” (Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998). In detta pronuncia – afferma la Corte – “è stato precisato che, per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, non è sufficiente la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico circa il fatto narrato, ma è necessaria anche l’attualità della notizia.

La Corte giudicante, poi, riporta le recentissime linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all’oblio espresse a marzo 2018 dalla Sezione Prima di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018), che in ordine sono:

a) il contributo arrecato dalla ripubblicazione ad un dibattito di interesse pubblico l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia,

b) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese,

c) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione (veritiera, diffusa in maniera non eccedente lo scopo informativo e scevra da insinuazioni o considerazioni personali),

d) la preventiva informazione circa la pubblicazione in modo da consentire all’interessato il diritto di replica.

Tale elenco, secondo la Corte, non è chiarissimo e potrebbe condurre a un’eccessiva chiusura dei casi in cui prevale l'oblio, portandolo ad essere di fatto inefficace. Difatti, la sentenza non ha precisato se detti presupposti siano richiesti in via concorrente o in via alternativa: qualora si optasse per il cumulo, raramente il diritto all’oblio riuscirebbe a prevalere sul diritto di cronaca.

Il quadro normativo esposto è stato peraltro arricchito dal nuovo Regolamento europeo in materia di dati personali, che a sua volta illustra in quali casi è possibile chiedere l’esercizio del diritto all’oblio.

La Corte conclude affermando che l’importanza del bilanciamento dei rapporti tra diritto di cronaca, informazione o manifestazione del pensiero e diritto all’oblio renda ormai “indifferibile” l’individuazione di criteri inequivocabili di riferimento, e per questo rimette alle Sezioni Unite la questione: “Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca - posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione - e del c.d. diritto all’oblio - posto a tutela della riservatezza della persona - alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale”.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Ordinanza 26 giugno – 5 novembre 2018 n. 28084)