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Facebook - Cassazione Penale: chi utilizza foto altrui come immagine del profilo Facebook commette il reato di sostituzione di persona

Tramonto a Venezia, di Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)
Tramonto a Venezia, di Monet, Bridgestone Museum of Art, Tokyo (1908)

La Corte di Cassazione ha affermato che utilizzare la foto di un’altra persona sul proprio profilo Facebook costituisce reato di sostituzione di persona ed è punibile penalmente.

 

Il caso

Nel caso in esame, la Cassazione ha confermato la sanzione penale applicata dal Tribunale di Pordenone, che aveva condannato una donna ad una pena patteggiata di 15 giorni di reclusione, convertita in una multa, di euro 3.750,00, da corrispondersi in 30 rate mensili di pari importo per il delitto di sostituzione di persona, ai sensi dell’articolo 494 del Codice penale, commesso tramite l’utilizzo di una foto altrui sul proprio profilo Facebook.

L’imputata proponeva ricorso con un unico motivo, deducendo la nullità dell’accordo stipulato fra la stessa e il Pubblico Ministero in quanto erroneamente il Giudice non aveva consentito di revocarlo (tramite istanza della difesa) a seguito della possibilità sopravvenuta, ad esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 201/2016, di richiedere, con l’atto di opposizione al decreto penale, la sospensione del procedimento per la messa alla prova.

Il Giudice aveva accolto soltanto l’istanza subordinata dell’imputata, relativa al consenso che si era formato con il Pubblico Ministero, di ripartire il pagamento della multa in 30 rate, piuttosto che nelle 18 dell’originario accordo.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato per i motivi di seguito esposti.

Innanzitutto, la Cassazione ha affermato che il decreto emesso dei confronti dell’imputata non era affetto da alcuna nullità poiché era stato emesso prima della pronuncia e della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo  460, comma 1, lett. e), del Codice di procedura penale (“Requisiti del decreto di condanna”), nella parte in cui non prevedeva che il decreto penale di condanna contenesse l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il mancato avviso, ha continuato la Corte, non precludeva alla ricorrente di formulare istanza di sospensione del procedimento.

Nel caso concreto, nell’istanza di revoca del consenso al patteggiamento, però, la difesa non aveva fatto esplicita richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova, ma aveva solo chiesto più tempo per valutarne la convenienza.

Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4413)

 

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