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Lavoro: sì alla vigilanza privata con il GPS

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha concesso ad una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporto valori la geolocalizzazione dei propri dipendenti mediante dispositivi mobili, prescrivendo misure a tutela della riservatezza dei lavoratori.

L’Autorità ha ritenuto che i trattamenti dei dati di localizzazione geografica possano essere effettuati nei confronti dei dipendenti per effetto del provvedimento stesso che, in applicazione della disciplina “bilanciamento di interessi”, individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati in relazione alle finalità rappresentate.

Il Garante ha, inoltre, prescritto alla società delle misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati, quali:

a. la configurazione del sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;

b. la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell’attività lavorativa;

c. la configurazione del sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa, ecc.

Il caso in esame

L’Autorità si è pronunciata sulla questione in seguito alla richiesta di verifica preliminare della società interessata al trattamento dei dati personali in merito alla prospettata istallazione dell’applicazione NavNet, con funzionalità di localizzazione geografica, sui dispositivi smartphone o tablet, consegnati alle guardie giurate incaricate di effettuare i servizi di vigilanza forniti dalla società.

La suddetta applicazione, secondo quanto rappresentato dalla società al Garante, verrà attivata dalla guardia mediante l’inserimento del proprio codice identificativo e password fornita dalla centrale operativa immediatamente prima l’inizio del turno. Il trattamento dei dati verrà effettuato esclusivamente nel corso dell’attività lavorativa. Infatti, il lavoratore a fine servizio dovrà riconsegnare il dispositivo. Quanto detto, secondo la società, consentirebbe di garantire la sicurezza delle pattuglie, l’ottimizzazione delle assegnazioni e distribuzioni degli interventi e di inviare segnali di allarme in caso di pericolo.

I dati di geolocalizzazione raccolti,  ha proseguito la società, saranno conservati  per un periodo non superiore alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze. Il fornitore del software non ha accesso ai dati relativi alla localizzazione. Solo in via residuale e su richiesta della Direzione IT della società, con precedente autorizzazione data da quest’ultima, potrà procedere ad interventi di manutenzione straordinaria.

La pronuncia del Garante privacy

L’Autorità ha ritenuto che il sistema di localizzazione adottato dalla società risulta lecito, oltre che conforme a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

Inoltre, ha proseguito il Garante: “nel caso di specie, la società svolge attività ulteriori rispetto a quella di trasporto valori, in particolare prestando attività di vigilanza, anche con collegamento a sistemi di allarme, in relazione alle quali il sistema di localizzazione dei dispositivi non è direttamente preordinato all’esecuzione della prestazione lavorativa né è previsto espressamente da una norma, con conseguente applicazione del menzionato articolo 4, comma 1”.

L’Autorità ha ritenuto che i descritti trattamenti possano essere effettuati nei confronti dei dipendenti per effetto del provvedimento stesso che, in applicazione della disciplina “bilanciamento di interessi”, individua un legittimo interesse al trattamento di tale tipologia di dati in relazione alle finalità rappresentate.

Il Garante ha, inoltre, prescritto alla società delle misure ed accorgimenti posti a tutela dei diritti degli interessati, quali la configurazione del sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva; la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell’attività lavorativa; la configurazione del sistema in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un dato periodo di inattività dell’operatore sul monitor della centrale operativa, ecc.

Infine, l’Autorità ha precisato che la società dovrà fornire ai dipendenti un’idonea informativa che consenta l’esercizio dei diritti.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 18 aprile 2018, n. 232)